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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1080

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la regionalizzazione UE per la peste suina africana sulla base dell’evoluzione epidemiologica in vari Stati membri, con particolare attenzione a Grecia, Italia, Polonia e Germania. Sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree infette/protette/sorvegliate. Inoltre, sopprime la precedente decisione di esecuzione (UE) 2023/985, che aveva introdotto misure provvisorie per alcuni focolai in Italia.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione interessati dalla peste suina africana e, in particolare, alle zone elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente atto. Le misure riguardano suini detenuti e suini selvatici, nonché i relativi movimenti e le misure di restrizione territoriali nelle aree classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III o come zone infette/protette/sorvegliate. L’atto produce effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985 relativa a specifiche misure provvisorie per l’Italia.

Modifica degli allegati sulle zone di restrizione per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione aggiorna il quadro di controllo territoriale della peste suina africana nell’Unione. L’intervento si fonda sull’evoluzione recente della situazione epidemiologica e sulla necessità di adeguare rapidamente le zone di restrizione e le aree infette/protette/sorvegliate, così da prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e tutelare la circolazione di animali e prodotti di origine suina.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. Nei considerando viene richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure di prevenzione e controllo delle malattie elencate, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce le misure speciali di controllo della peste suina africana applicabili negli Stati membri interessati.

Il provvedimento richiama inoltre gli orientamenti UE sulla regionalizzazione della PSA, i criteri scientifici per la delimitazione geografica delle zone e il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH. La Commissione sottolinea che le modifiche devono riflettere la diversa evoluzione del rischio nelle varie aree dell’Unione.

Motivi delle modifiche territoriali

I considerando descrivono i principali eventi epidemiologici che giustificano l’aggiornamento degli allegati:

  • nuovi focolai in suini detenuti e selvatici in Grecia, Italia e Polonia;
  • miglioramento della situazione in alcune zone di Germania, Italia e Polonia, con conseguente declassamento o soppressione di talune aree;
  • necessità di riesaminare le zone soggette a restrizioni I, II e III in base all’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi in alcune aree e alla persistenza del rischio in altre.

Per l’Italia, viene specificato che la Commissione aveva già adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/985 a seguito di focolai in Calabria e che, poiché la situazione non è cambiata in modo sostanziale, le misure provvisorie sono ricondotte nel quadro generale del regolamento 2023/594.

Modifiche all’allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato I è sostituito integralmente e contiene un elenco molto dettagliato delle zone soggette a restrizioni nei vari Stati membri interessati.

Per la Germania sono aggiornate numerose aree, in particolare nei Länder Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern e altri territori, con riclassificazioni tra zone I e II e talune soppressioni di aree non più giustificate. Il regolamento tiene conto dell’assenza di focolai recenti in determinate zone e del miglioramento della sorveglianza.

Per l’Estonia, viene indicata la distinzione tra:

  • zone soggette a restrizioni I: Hiiu maakond;
  • zone soggette a restrizioni II: il resto del territorio nazionale, esclusa Hiiu maakond.

Per la Lettonia e la Lituania sono elencate numerose unità territoriali amministrative in zone I, II e III, con una logica di classificazione basata sulle diverse condizioni epidemiologiche regionali.

Per l’Ungheria, le zone sono definite attraverso unità di gestione venatoria, con una ripartizione in zone I e II che copre ampie porzioni di diversi contee.

Per la Polonia, le zone di restrizione sono particolarmente estese e articolate per voivodati, distretti e comuni, con distinzione tra zone I, II e III e con numerose porzioni territoriali descritte secondo confini stradali, ferroviari o amministrativi.

Per la Slovacchia, sono individuate zone I, II e III in vari distretti, con classificazione differenziata di comuni e distretti interi o parziali.

Per l’Italia, l’allegato I aggiorna in particolare le zone in:

  • Piemonte;
  • Liguria;
  • Emilia-Romagna;
  • Lombardia;
  • Lazio;
  • Sardegna.

La parte relativa all’Italia recepisce il miglioramento o l’aggravamento della situazione in specifiche province e comuni. In particolare, in Sardegna viene mantenuta una ripartizione articolata tra zone I, II e III, coerente con la persistenza della malattia nei suini selvatici e con la diversa situazione dei suini detenuti.

Per la Cechia e la Grecia sono elencate ulteriori aree regionali e subregionali soggette a restrizioni I, II o III, con particolare riferimento a unità territoriali locali e comunità comunali.

Modifiche all’allegato II: aree infette e zone soggette a restrizioni per l’Italia

L’allegato II riguarda specificamente l’Italia e individua le aree istituite a livello dell’Unione come:

  • zone infette a seguito di focolai in suini selvatici;
  • zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza a seguito di focolai in suini detenuti.

La parte A elenca le aree infette relative a due focolai in Italia:

  • IT-ASF-2023-00474 in Regione Calabria, provincia di Reggio Calabria, con termine ultimo di applicazione 12.8.2023;
  • IT-ASF-2023-00516, che riguarda aree della Regione Campania e della Regione Basilicata, con termine ultimo di applicazione 22.8.2023.

La parte B elenca il focolaio IT-ASF-2023-00484 in Regione Calabria e definisce:

  • una zona di protezione entro un raggio di 3 km dal punto di riferimento geografico indicato;
  • una zona di sorveglianza entro un raggio di 10 km dal medesimo centro.

Per questo focolaio il termine ultimo di applicazione è 12.8.2023.

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/985

La Commissione abroga espressamente la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, che aveva disciplinato misure di emergenza provvisorie per alcuni focolai in Italia. L’abrogazione evita la sovrapposizione di regimi e trasferisce la disciplina delle aree interessate nel sistema strutturale del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come modificato.

Entrata in vigore e immediate conseguenze operative

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La scelta di efficacia immediata è giustificata dalla Commissione con l’urgenza epidemiologica e con l’esigenza di applicare rapidamente le nuove delimitazioni territoriali.

Per gli operatori del settore suinicolo, per i veterinari ufficiali e per le imprese che movimentano animali o prodotti di origine suina, l’effetto pratico è l’obbligo di fare riferimento alle nuove mappe di restrizione e alle misure applicabili nelle aree individuate negli allegati sostituiti.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. La modifica aggiorna le zone soggette a restrizioni I, II e III in base alla situazione epidemiologica della peste suina africana negli Stati membri interessati e ridefinisce le aree territoriali soggette a restrizione o infette.

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/985

L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, che riguardava misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia. Le aree già disciplinate da tale decisione sono ricondotte al sistema ordinario degli allegati del regolamento (UE) 2023/594.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Revisione delle zone sulla base del rischio epidemiologico

I considerando da 4 a 30 spiegano che la delimitazione delle zone tiene conto della situazione epidemiologica generale e locale, del rischio di ulteriore diffusione, di criteri scientifici, degli orientamenti UE concordati in seno al comitato permanente e delle norme WOAH. In particolare vengono motivati ampliamenti, riduzioni, riclassificazioni e soppressioni di aree in Grecia, Italia, Polonia e Germania.

Aree infette e zone soggette a restrizioni per l’Italia in allegato II

L’allegato II elenca, per l’Italia, le aree istituite come zone infette a seguito di focolai in suini selvatici e le zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza a seguito di focolai in suini detenuti. Sono indicati specifici focolai con riferimenti ADIS, aree comprese e termini ultimi di applicazione, tra cui il focolaio IT-ASF-2023-00474 in Calabria, IT-ASF-2023-00516 in Campania e IT-ASF-2023-00484 in Calabria.

Ridefinizione dettagliata delle zone nazionali negli allegati

L’allegato I contiene l’elenco analitico, per Stato membro e regione/provincia/comune, delle zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia e Grecia. L’atto introduce nuove delimitazioni, promozioni o declassamenti di zone, soppressioni di aree non più giustificate e inserimenti di nuove aree in funzione della diversa intensità del rischio.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesalute pubblica veterinariamisure di controllo delle malattiemercato internomovimentazione di animali e prodotti di origine animale

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