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Ordinanza

Ordinanza n. 2928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 09197/2026, resa tra le par

Giustizia amministrativa202605490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio n. 09197/2026, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La candidata ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso promosso nei confronti della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez PA e del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste. In appello è stata formulata domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. L'appellante ha inoltre chiesto di essere autorizzata a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione della presenza di controinteressati non costituiti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti concorsuali né le censure rivolte alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito nel merito l'appello né ha accolto o respinto la domanda cautelare mediante sospensione della sentenza. Ha ritenuto che le esigenze cautelari dell'appellante potessero essere soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente degli estremi dell'ordinanza, del ricorso introduttivo, della sentenza appellata e dell'atto d'appello, nonché dell'elenco dei controinteressati. La ricorrente dovrà provvedere agli adempimenti entro il 20 ottobre 2026, a pena di improcedibilità dell'appello, e depositare la prova della pubblicazione e l'attestazione dell'amministrazione entro quindici giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L'amministrazione dovrà mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, predisporre un collegamento in home page denominato "Atti di notifica" e rilasciare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. È stata fissata l'udienza pubblica di discussione del merito al 28 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello, richiamata nel provvedimento quale base normativa della fase cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte, di fissare sollecitamente l'udienza di discussione del merito in luogo dell'adozione di una misura cautelare sospensiva.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 49, comma 3, c.p.a., la base normativa per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata nel caso concreto tramite pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può omettere di disporre la sospensione della sentenza impugnata e fissare direttamente la discussione pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per integrare il contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli atti processuali indicati dal giudice e dell'elenco dei controinteressati.
  • Quando l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami è autorizzata con termine giudiziale, il mancato compimento degli adempimenti entro il termine stabilito comporta l'improcedibilità del gravame.
  • La prova dell'avvenuta notificazione per pubblici proclami deve essere depositata nel termine fissato dal giudice, corredata dall'attestazione dell'amministrazione relativa alla pubblicazione; il mancato deposito nel termine può comportare la decadenza dall'adempimento processuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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