Sentenza del 27/01/2020 n. 478 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Regolarità - Necessità di redigere relata di notifica - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la regolarità della notifica effettuata direttamente dal concessionario mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo l'invalidità per mancata redazione di una relata di notifica o di annotazione specifica sull'avviso di ricevimento circa la persona cui è stato consegnato il plico.
La decisione
Il giudice ha ritenuto la notifica perfezionata: è sufficiente che la spedizione sia avvenuta e che il plico sia stato consegnato presso il domicilio del destinatario con la firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento. Non è richiesta la redazione di una relata dell'ufficiale postale né un'annotazione specifica sull'avviso circa la persona che ha preso il plico. L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conoscere dal destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c.; tale presunzione può essere superata solo se il destinatario prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Conseguentemente la contestazione è stata respinta e la notifica è stata considerata valida.
Norme richiamate
art. 26 D.P.R. n. 602/1973
Per le notifiche effettuate direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è sufficiente la spedizione e la consegna al domicilio con la firma sul registro di consegna e sull'AR; non è richiesta una relata dell'ufficiale postale o annotazioni aggiuntive sull'AR
art. 1335 c.c.
Si applica la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario; la presunzione è superabile solo dimostrando l'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione
Cass. Civ. n. 16949/2014
Giurisprudenza di legittimità che riconosce la validità delle notifiche tramite raccomandata A/R anche in assenza di relata, quando risulta la consegna e la firma
Cass. Civ. n. 12083/2016
Conferma l'orientamento sulla sufficienza della raccomandata con avviso di ricevimento e sulla presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo
Massime di principio
- La raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al domicilio del destinatario e accompagnata dalla firma sul registro di consegna e sull'AR è in principio sufficiente per perfezionare la notifica ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973.
- Non è obbligatoria la redazione di una relata da parte dell'ufficiale postale né un'annotazione specifica sull'AR circa l'identità del soggetto che ha ritirato il plico, salvo diverse previsioni del regolamento postale.
- Sulla notifica vale la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.: il destinatario deve provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto per superarla.
- Se la consegna è attestata dalla documentazione postale (registro di consegna, firma sull'AR), l'ente notificante può legittimamente far valere l'avvenuta notifica; il privato che impugna deve proporre prova contraria solida.
- In situazioni analoghe è opportuno, per il destinatario, raccogliere elementi che dimostrino l'impossibilità materiale della presa di cognizione (es. assenza prolungata dovuta a causa non imputabile) per contrastare la presunzione di conoscenza.
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