Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17398/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nel corso di verifica la Guardia di Finanza rilevava fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti emesse da EDILGIS S.R.L. per complessivi €411.520,00 e l'Ufficio emetteva avviso di accertamento (2016) nei confronti di EDIL FERRARI S.R.L. (in liquidazione e cancellata dal registro il 11/09/2013) nonché notificava atti agli ex soci (Mario e Sara Ferrari) e all'ex liquidatore (Erminio Ferrari). In primo grado la CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti invocando l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 28, co.4, D.Lgs. 175/2014 (la cancellazione era anteriore alla novella). La CTR della Liguria confermava l'annullamento dell'avviso emesso nei confronti della società per effetto dell'irretroattività e della cancellazione anteriore. L'Agenzia impugnava sostenendo altresì la responsabilità personale degli ex soci (art. 2495 c.c.) e dell'ex liquidatore (art. 36 DPR 600/1973). La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di impugnazione e ha ritenuto che la CTR non abbia deciso sulle censure concernenti la responsabilità personale degli ex soci e del liquidatore, omettendo così una pronuncia richiesta dall'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (omessa pronuncia sull'eccezione di responsabilità degli ex soci e del liquidatore), ha cassato la sentenza della CTR e ha disposto il rinvio per nuovo esame, con condanna alle spese del grado. Il secondo motivo è stato assorbito. In sostanza la decisione di merito che aveva annullato l'avviso nei confronti della società viene rimessa al giudice d'appello affinché si pronunci anche sulle doglianze relative alla responsabilità personale ex art. 2495 c.c. e art. 36 DPR n. 600/1973.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014

    Ai soli fini della validita e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione... l'estinzione della societa ... ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese

    La Corte ha ritenuto che la norma instaura una fictio temporale limitata alla validita ed efficacia degli atti di liquidazione e non incide sulla responsabilita civile personale degli ex soci o del liquidatore

  • art. 2495 c.c.

    norma sulla responsabilita successoria dei soci per i debiti della societa estinta

    La Corte richiama il principio secondo cui l'estinzione della societa determina un fenomeno successionale: gli ex soci possono subentrare nelle obbligazioni inadempiute della societa e rispondere secondo i limiti previsti dalla legge e dallo stato di responsabilita precedentemente esistente

  • art. 36 DPR n. 600/1973

    norma che disciplina la responsabilita del liquidatore per i debiti tributari della societa

    La responsabilita del liquidatore ha natura civilistica e autonoma rispetto al debito tributario della societa; non richiede, per la legittimita dell'atto a suo carico, la preventiva iscrizione a ruolo e puo' essere fatta valere indipendentemente dall'estinzione della societa

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis) e art. 41-bis DPR n. 600/1973

    disposizioni invocate dall'Ufficio in sede di verifica e redazione del PVC

    Norme che consentono all'Ufficio di dar rilievo ai rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione come presupposto per l'emissione dell'avviso di accertamento

  • art. 112 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norme processuali richiamate nel motivo di cassazione

    Violazione per omessa pronuncia su specifiche censure di gravame costituisce vizio di motivazione e travisamento della decisione impugnata, idoneo a giustificare la cassazione con rinvio

Massime di principio

  • L'estinzione e la cancellazione della societa dal registro non eliminano automaticamente le responsabilita personali: gli ex soci possono subentrare nelle obbligazioni inadempiute ex art. 2495 c.c.
  • La responsabilita del liquidatore ai sensi dell'art. 36 DPR n. 600/1973 ha natura civilistica e autonoma; puo' essere contestata in via tributaria e non e' condizionata dalla ficitio del comma 4 dell'art. 28 D.Lgs. 175/2014
  • L'art. 28, co.4, D.Lgs. 175/2014 produce una fictio temporale riferita alla validita ed efficacia degli atti di liquidazione, ma non estende i suoi effetti a sopprimere responsabilita personali sulla base della successione nelle obbligazioni
  • Le notifiche eseguite agli ex soci collettivamente o individualmente, anche presso l'ultimo domicilio della societa, possono essere valide per far valere la responsabilita personale, salvo che il giudice disponga diversamente in relazione ai requisiti di notifica
  • In sede di appello la corte territoriale deve esaminare e decidere su tutte le questioni dedotte dall'appellante; l'omissione di pronuncia su censure rilevanti puo' determinare cassazione e rinvio
  • La legittimita dell'avviso di accertamento emesso a carico di persone fisiche in relazione a debiti societari va valutata separatamente sul piano formale (notifica) e sul piano sostanziale (sussistenza del debito e dei presupposti di responsabilita personale)
  • Il contribuente e l'Amministrazione devono curare, rispettivamente, di dedurre e di documentare in ogni grado i motivi relativi alla responsabilita personale (es. elementi che collegano l'operato del liquidatore o il ruolo del socio al debito tributario)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.