Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 50 del 10-3-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in caso di ricongiunzione verso altri Enti, possono essere trasferiti anche i periodi contributivi per i quali i contributi risultano dovuti ma non ancora versati, purché non siano prescritti. Il principio dell’automatismo delle prestazioni opera anche in tali ipotesi, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata. Le Sedi devono comunque attivarsi per recuperare il credito contributivo verso l’azienda inadempiente e interrompere i termini di prescrizione.

Trasferimento ad altro Ente di contribuzione dovuta ma non versata e automatismo delle prestazioni

Trasferimento ad altro Ente di contribuzione dovuta ma non versata: automatismo delle prestazioni

La circolare affronta il tema della ricongiunzione della posizione assicurativa verso altri Enti nei casi in cui esistano contributi dovuti ma non effettivamente versati. L’INPS precisa che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata, il trasferimento può comprendere anche tali periodi, purché il relativo credito contributivo non sia prescritto. In parallelo, le Sedi devono comunque attivare il recupero verso il datore di lavoro inadempiente e interrompere i termini di prescrizione.

Ambito di applicazione

Il chiarimento riguarda la ricongiunzione in un’unica gestione di periodi assicurativi presenti in gestioni diverse. La posizione assicurativa richiesta dal lavoratore deve essere trasferita integralmente, includendo anche la contribuzione ancora non recuperata dal datore di lavoro obbligato al versamento.

Principio dell’automatismo delle prestazioni

La circolare richiama il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, in base al quale l’ente previdenziale sopporta il rischio derivante dall’inadempimento contributivo del datore di lavoro nei limiti della prescrizione. Ne discende che il lavoratore ha diritto alla tutela della propria posizione assicurativa correlata alla durata del rapporto e all’obbligo contributivo non ancora prescritto.

Orientamenti giurisprudenziali richiamati

Vengono menzionate due pronunce fondamentali:

  • la sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 26.11/5.12.1997, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 6, comma 2, della legge n. 29 nella parte in cui non prevede il principio di automatismo nei casi di contributi non versati ma dovuti, affermando che il principio opera anche nella ricongiunzione;
  • la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 5767 del 20 aprile 2002, secondo cui, per la contribuzione dovuta all’INPS, l’onere dei contributi non versati ricade sull’INPS, cui fa carico il rischio degli inadempimenti del datore di lavoro nei limiti della prescrizione.

Conseguenze operative per le Sedi

Le strutture territoriali devono:

  • consentire la ricongiunzione anche per i periodi con contributi dovuti ma non versati, se non prescritti;
  • trasferire la posizione assicurativa comprensiva della contribuzione non ancora recuperata;
  • attivarsi per il recupero del credito contributivo nei confronti dell’azienda inadempiente;
  • interrompere in ogni caso i termini prescrizionali.

Limite della prescrizione

La possibilità di trasferimento e di applicazione del principio dell’automatismo è espressamente circoscritta ai contributi non ancora prescritti. La prescrizione costituisce quindi il limite entro il quale l’ente previdenziale deve garantire la copertura della posizione assicurativa e procedere ai recuperi dovuti.

Punti principali

Oggetto della circolare

La circolare disciplina il trasferimento della posizione assicurativa ad altro Ente anche con riferimento a contributi dovuti ma non versati, precisando che l’operazione è ammessa nei limiti della prescrizione.

Principio dell’automatismo delle prestazioni

Viene richiamato il principio secondo cui il lavoratore conserva il diritto all’integrità della propria posizione assicurativa anche quando il datore di lavoro non abbia versato i contributi dovuti, purché il credito non sia prescritto.

Richiami giurisprudenziali

Si fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 26.11/5.12.1997, che ha riconosciuto l’operatività dell’automatismo anche nei casi di ricongiunzione, e alla sentenza della Cassazione n. 5767 del 20 aprile 2002, che attribuisce all’INPS l’onere dei contributi non versati nei limiti della prescrizione.

Ricongiunzione verso altri Enti

È possibile ricongiungere verso altri Enti anche i periodi per i quali i contributi siano dovuti ma non versati, a condizione che non siano ancora prescritti. Il trasferimento della posizione assicurativa deve comprendere anche la contribuzione non ancora recuperata dal datore di lavoro.

Attività delle Sedi

Le Sedi devono attivarsi per il recupero del credito contributivo nei confronti dell’azienda inadempiente e, in ogni caso, provvedere a interrompere i termini prescrizionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.