Circolare numero 48 del 10-3-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa che lo sgravio contributivo per l’attività di cabotaggio svolta nel 2002 può essere riconosciuto anche alle imprese titolari di convenzioni o contratti di servizio pubblico di linea, ma solo per i marittimi imbarcati su navi impiegate in collegamenti fuori convenzione. Restano fermi gli altri requisiti già indicati nella circolare n. 150/2002. La circolare disciplina inoltre le modalità operative per il conguaglio in DM10/2, l’eventuale restituzione di sgravi già fruiti in passato e il termine per effettuare le denunce, oltre a fornire il fac-simile della dichiarazione di responsabilità dell’impresa.
Sgravio contributivo per il cabotaggio marittimo: chiarimenti per il 2002
Sgravio contributivo per cabotaggio marittimo: chiarimenti e precisazioni
La circolare interviene a parziale modifica e integrazione della circolare n. 150 del 13 settembre 2002, precisando l’ambito soggettivo dello sgravio contributivo previsto per l’attività di cabotaggio ai sensi dell’art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001. Il chiarimento principale riguarda le imprese che, pur avendo in vigore nel 2002 convenzioni o contratti di servizio pubblico di linea, possono comunque accedere al beneficio per i marittimi impiegati su navi utilizzate in collegamenti o attività fuori convenzione.
Ambito di applicazione del beneficio
In origine, sulla base del tenore letterale della norma, erano state escluse dal beneficio le navi di proprietà dello Stato o di imprese titolari di convenzioni o contratti di servizio pubblico. La circolare rileva però che tali imprese possono svolgere anche attività non rientranti nell’oggetto della convenzione e che, per tali servizi, possono essere impiegate navi diverse da quelle utilizzate per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
A seguito degli approfondimenti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene quindi stabilito che, ai fini dell’ammissione allo sgravio, occorre distinguere tra:
- navi impiegate per il servizio pubblico di linea;
- navi impiegate per attività fuori convenzione.
Soggetti beneficiari
Possono accedere allo sgravio anche le imprese che hanno avuto in vigore nel 2002 convenzioni o contratti di servizio pubblico di linea, ma solo limitatamente ai marittimi componenti gli equipaggi delle navi impiegate in collegamenti fuori convenzione. Resta ferma la necessità di rispettare tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa e già illustrati nella circolare n. 150/2002.
Adempimenti a carico delle aziende
Per ottenere il beneficio, le aziende devono attenersi alle istruzioni già fornite al punto 6 della circolare n. 150/2002 e predisporre la dichiarazione di responsabilità secondo il fac-simile allegato. Nella dichiarazione devono essere attestati, tra l’altro:
- lo svolgimento, nell’anno 2002, di attività di cabotaggio anche non esclusiva per l’intero anno;
- l’impiego della nave in attività non rientranti nella convenzione o nel contratto di servizio pubblico di cui l’impresa è titolare;
- l’applicazione al personale imbarcato del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Modalità operative per il conguaglio
Ai fini del conguaglio, il datore di lavoro deve determinare l’ammontare dello sgravio spettante per l’anno 2002 e indicarlo nel modello DM10/2, nel quadro D, in uno dei righi in bianco, preceduto dalla dicitura:
- "arr. sgravio cabot. ex art. 52 L.448/2001"
- codice "C921"
Se vi è da restituire somme riferite al personale interessato dal beneficio ex art. 52 della legge n. 448/2001, ma già fruite come sgravio totale triennale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998, l’impresa deve indicare le somme da restituire nella medesima denuncia, nei righi in bianco dei quadri B-C del mod. DM10/2, con la dicitura:
- "rest. sgravio L. 448/1998"
- codice "M204"
La circolare precisa che non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Termini e recupero del credito
Le operazioni devono essere effettuate con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Il credito maturato può essere recuperato con le ordinarie procedure già indicate al punto 7.1 della circolare n. 150/2002.
Coordinamento con le istruzioni precedenti
Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dalla circolare, restano valide le istruzioni contenute nella circolare n. 150/2002. La presente circolare si limita quindi a chiarire il perimetro applicativo del beneficio e a fornire le relative istruzioni operative per la gestione contributiva e documentale.
Punti principali
Estensione soggettiva del beneficio
Lo sgravio contributivo ex art. 52, comma 32, della legge n. 448/2001, inizialmente escluso per le navi di imprese con convenzioni o contratti di servizio pubblico, viene esteso anche a tali imprese per i marittimi degli equipaggi delle navi impiegate in attività fuori convenzione. L’ammissione al beneficio richiede comunque il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge già illustrati nella circolare n. 150/2002.
Distinzione tra servizio pubblico e attività fuori convenzione
La circolare chiarisce, sulla base dei confronti con i Ministeri competenti, che ai fini del beneficio occorre distinguere le navi impiegate per il servizio pubblico da quelle utilizzate per attività non rientranti nella convenzione o nel contratto di servizio. Solo per queste ultime può essere riconosciuto lo sgravio ai marittimi impiegati a bordo.
Adempimenti delle aziende e dichiarazione di responsabilità
Le imprese interessate devono seguire le istruzioni del punto 6 della circolare n. 150/2002 e compilare la dichiarazione di responsabilità allegata alla circolare, attestando che la nave ha svolto attività di cabotaggio nel 2002 e che è stata impiegata anche in attività fuori convenzione, con indicazione del contratto collettivo applicato al personale imbarcato.
Modalità di conguaglio in DM10/2
Per il recupero dello sgravio spettante per il 2002, i datori di lavoro devono indicare l’importo nel quadro D del modello DM10/2, in uno dei righi in bianco, con la dicitura "arr. sgravio cabot. ex art. 52 L.448/2001" e il codice C921. Per l’eventuale restituzione di sgravi totali triennali fruiti in passato ai sensi della legge n. 448/1998, le somme da restituire vanno esposte nei quadri B-C con la dicitura "rest. sgravio L. 448/1998" e il codice M204.
Termini e modalità di recupero del credito
Le operazioni devono essere effettuate con una denuncia contributiva avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Il credito maturato può essere recuperato con una delle consuete procedure già indicate al punto 7.1 della circolare n. 150/2002. Non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
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