Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 46 del 10-3-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare pubblica il decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 sulle retribuzioni convenzionali da applicare dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003 ai lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, nonché, in via residuale, per le assicurazioni non coperte dagli accordi esistenti. Vengono chiariti l'ambito territoriale di applicazione, le principali modifiche alle tabelle retributive per i diversi settori e il rilievo delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi, fiscali e delle prestazioni economiche. La circolare indica inoltre come regolarizzare eventuali difformità per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003, con scadenza entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2003 per lavoratori italiani all'estero e regolarizzazioni contributive

Determinazione delle retribuzioni convenzionali per il 2003 per i lavoratori italiani all'estero

La circolare n. 46 del 10 marzo 2003 dell'INPS dà comunicazione del DM 13 gennaio 2003, con il quale sono state determinate le retribuzioni convenzionali per l'anno 2003 per i lavoratori italiani operanti all'estero in Stati non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale. Il provvedimento disciplina anche l'uso di tali valori ai fini contributivi, fiscali e previdenziali, nonché la gestione delle eventuali regolarizzazioni relative ai primi mesi del 2003.

Ambito territoriale di applicazione

La circolare precisa che il regime delle retribuzioni convenzionali della legge n. 398/1987 si applica in via residuale ai lavoratori all'estero in Paesi extracomunitari non coperti da convenzioni di sicurezza sociale, oppure per le assicurazioni obbligatorie non contemplate dalle convenzioni vigenti.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

  • gli Stati membri della Comunità europea indicati nella circolare;
  • i Paesi aderenti all'accordo SEE, con riferimento a Liechtenstein, Norvegia e Islanda, per i quali continua ad applicarsi la disciplina comunitaria;
  • i Paesi per i quali trovano applicazione specifiche convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

La circolare richiama inoltre che la Convenzione europea di sicurezza sociale rimane di fatto applicabile solo nei rapporti con la Turchia.

Retribuzioni convenzionali 2003 e struttura delle tabelle

Il DM 13 gennaio 2003 fissa, dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2003 fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 2003, le retribuzioni convenzionali da assumere come base per il calcolo dei contributi e, per effetto del coordinamento normativo richiamato nel decreto, anche per la determinazione del reddito da lavoro dipendente prestato all'estero.

La circolare evidenzia che le tabelle per il 2003 presentano una diversa articolazione rispetto agli anni precedenti, perché sono state accolte alcune richieste delle categorie interessate. In particolare:

  • per industria e autotrasporto/spedizione merci, gli operai e gli impiegati sono suddivisi per qualifiche;
  • per i quadri, le fasce retributive passano da tre a sei;
  • per i dirigenti, le fasce retributive passano da cinque a otto;
  • nel credito, i quadri sono distinti per livelli contrattuali e aumentano le fasce dei dirigenti.

Per agricoltura, industria cinematografica, spettacolo, artigianato e giornalisti, l'impostazione delle tabelle resta sostanzialmente invariata, con il solo aggiornamento degli importi.

Utilizzo delle retribuzioni convenzionali

La circolare ricorda che tali retribuzioni rappresentano:

  • la base di riferimento per i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all'estero;
  • la base per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità;
  • la base per il trattamento ordinario di disoccupazione dei lavoratori rimpatriati.

I valori convenzionali indicati nelle tabelle:

  • sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento da o per l'estero nel corso del mese;
  • sono espressi in euro;
  • ai fini dell'individuazione dell'imponibile contributivo devono essere arrotondati all'unità di euro.

Regolarizzazioni contributive per gennaio, febbraio e marzo 2003

Le aziende che abbiano operato in difformità dalle istruzioni della circolare nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 possono regolarizzare i periodi interessati secondo la procedura già prevista dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In sede di compilazione del modello DM 10/2, le aziende devono:

  • calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1 gennaio 2003 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui si effettua la regolarizzazione;
  • calcolare i contributi dovuti sui nuovi totali applicando le aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti nei relativi periodi di paga.

Riferimenti normativi richiamati

Il decreto e la circolare richiamano, tra gli altri:

  • gli articoli 1 e 4 del DL 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398;
  • l'art. 48, comma 8-bis, del TUIR, introdotto dall'art. 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  • l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426;
  • l'art. 6, comma 8, del DLgs 2 settembre 1997, n. 314;
  • il DM 6 febbraio 2002, relativo alle retribuzioni convenzionali per l'anno precedente.

Tabelle retributive

Le tabelle allegate al decreto individuano, per ciascun settore, le fasce di retribuzione nazionale e la corrispondente retribuzione convenzionale per operai, impiegati, quadri, dirigenti e altre figure specifiche dei settori interessati. La circolare riporta integralmente tali valori come parte integrante del decreto, al quale rinvia per l'applicazione operativa.

Punti principali

Ambito di applicazione

Le retribuzioni convenzionali 2003 si applicano ai lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, oltre che alle assicurazioni obbligatorie non contemplate nelle convenzioni eventualmente esistenti. Restano esclusi gli Stati membri CEE e i Paesi SEE richiamati dalla circolare, mentre la Convenzione europea di sicurezza sociale risulta ancora applicabile solo con la Turchia. Sono richiamate anche le convenzioni bilaterali con vari Paesi extra UE.

Contenuto delle tabelle 2003

Il decreto del 13 gennaio 2003 aggiorna le retribuzioni convenzionali con tabelle diversamente strutturate rispetto agli anni precedenti per alcuni settori. In industria e autotrasporto/spedizione merci sono state introdotte distinzioni per qualifiche tra operai e impiegati, raddoppiate le fasce dei quadri e aumentate quelle dei dirigenti. Nel credito i quadri sono distinti per livelli contrattuali e aumentano le fasce dei dirigenti. Per agricoltura, industria cinematografica, spettacolo, artigianato e giornalisti l'impianto resta invariato, salvo gli importi.

Effetti ai fini contributivi, fiscali e prestazionali

Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti e, secondo il decreto richiamato, anche per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero ai fini fiscali. Sono inoltre utilizzate per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. I valori delle tabelle sono espressi in euro e devono essere arrotondati all'unità di euro ai fini dell'imponibile contributivo.

Frazionabilità nel mese

In caso di assunzione, cessazione o trasferimento da o per l'estero nel corso del mese, i valori convenzionali sono divisibili in 26 giornate. La circolare richiama precedenti istruzioni applicative su tale criterio.

Regolarizzazioni contributive

Le aziende che per gennaio, febbraio e marzo 2003 abbiano applicato criteri non conformi possono regolarizzare i periodi interessati secondo la procedura già prevista dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, rettificando le differenze tra retribuzioni convenzionali in vigore dal 1 gennaio 2003 e quelle già assoggettate a contribuzione e versando i contributi sulle differenze con le aliquote del settore e del periodo di paga interessato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.