Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 49 del 10-3-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare il frazionamento graduale dell’aumento contributivo previsto dal d.lgs. n. 146/1997 per coltivatori diretti, coloni e mezzadri inseriti in fasce di reddito superiori dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 2002. Spiega anche gli effetti sul calcolo delle pensioni: per la liquidazione e la ricostituzione dei trattamenti pensionistici deve essere considerata solo la contribuzione effettivamente versata, con il reddito pensionabile determinato dalla fascia originaria aumentata della sola quota di frazionamento versata. È allegata una tabella riepilogativa con gli importi annuali per le diverse fasce e per il passaggio alla fascia superiore.

Rimodulazione fasce di reddito per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e frazionamento contributi

Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146: rimodulazione delle fasce di reddito e frazionamento contributi per coltivatori diretti, coloni e mezzadri

La circolare fornisce indicazioni operative sul meccanismo di frazionamento dell’aumento contributivo conseguente alla rimodulazione delle fasce di reddito introdotta dal d.lgs. n. 146/1997. Chiarisce, inoltre, le ricadute del frazionamento sul calcolo dei trattamenti pensionistici e sulle ricostituzioni delle pensioni già liquidate.

Quadro normativo di riferimento

L’istituto richiama l’art. 1, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, secondo cui l’aumento della contribuzione derivante dall’inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del decreto può, su domanda, essere frazionato in misura graduale pari a un sesto per ciascun anno, in sei annualità, con decorrenza 1° luglio 1997. La norma prevede altresì che il calcolo del trattamento pensionistico tenga conto dell’effettivo versamento contributivo.

La circolare si pone in continuità con la precedente n. 271 del 29 dicembre 1997, che aveva già precisato le modalità di applicazione del frazionamento e i criteri per individuare il reddito da assumere a base pensionistica.

Modalità di applicazione del frazionamento contributivo

Il meccanismo descritto opera solo in presenza di apposita domanda dell’interessato. In tale ipotesi, il contributo dovuto per la nuova fascia non viene applicato integralmente nell’immediato, ma viene progressivamente incrementato nel corso di sei annualità.

In particolare:

  • il primo anno si versa il contributo della fascia di provenienza aumentato di 1/6 della differenza tra contributo vecchio e nuovo;
  • nel secondo anno l’aumento sale a 2/6;
  • negli anni successivi l’incremento cresce progressivamente fino a raggiungere l’intera differenza nel sesto anno.

La circolare precisa che la frazione annuale va calcolata in base ai contributi dovuti per ciascun anno di riferimento.

Incidenza sul calcolo della pensione

Ai fini pensionistici, la regola centrale è che rileva esclusivamente la contribuzione effettivamente versata. Di conseguenza, se al momento della domanda di pensione il lavoratore sta ancora pagando la contribuzione frazionata, il reddito da considerare non è quello pieno della fascia superiore, ma quello della fascia originaria maggiorato solo della quota per la quale risultano effettivamente versati i contributi.

La circolare afferma quindi che il reddito utile al calcolo della pensione coincide con quello della fascia di appartenenza originaria, incrementato della sola quota di aumento già coperta da contribuzione effettiva.

Determinazione del reddito annuale pensionabile

Per determinare il reddito annuale pensionabile occorre:

  • calcolare, per ciascun anno, la differenza tra la retribuzione relativa alle giornate della fascia superiore e quella relativa alle giornate della fascia di appartenenza;
  • applicare a tale differenza la quota di frazionamento corrispondente all’annualità considerata (1/6, 2/6, 3/6, ecc.);
  • sommare il risultato all’intera retribuzione annua della fascia originaria.

Per il solo anno 1997 la circolare dispone che il reddito da frazionare sia ridotto alla metà, perché la rimodulazione delle fasce decorre dal 1° luglio di quell’anno.

Iscrizione parziale nell’anno

Se il soggetto è iscritto per una sola parte dell’anno, il reddito relativo alla quota di frazionamento deve essere ridotto proporzionalmente al minore periodo di iscrizione. La circolare richiama quindi la necessità di un adattamento proporzionale del calcolo in caso di iscrizione non coincidente con l’intero anno solare.

Ricostituzione delle pensioni già liquidate

Le pensioni già liquidate con decorrenza successiva al 1° luglio 1997, in favore di lavoratori ammessi al frazionamento, devono essere ricostituite secondo i criteri indicati. Anche in questi casi, il reddito da assumere è quello della fascia originaria di appartenenza, aumentato della quota di incremento per la quale risulti effettivamente versata la contribuzione.

Calcolo dei trattamenti da liquidare nel periodo 1997-2002

Per i trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori interessati, la circolare stabilisce che il calcolo, per il periodo 1997-2002, debba essere effettuato sulla base della retribuzione inerente alla fascia originaria di reddito, maggiorata della quota di frazionamento prevista per ciascun anno.

Tabella riepilogativa allegata

La circolare è corredata da un allegato contenente una tabella di frazionamento della contribuzione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. La tabella riporta esempi di passaggio:

  • dalla 1ª alla 2ª fascia;
  • dalla 2ª alla 3ª fascia;
  • dalla 3ª alla 4ª fascia.

Per ciascun caso sono indicati:

  • la retribuzione annua della fascia di appartenenza;
  • la differenza annua tra le fasce;
  • la retribuzione dell’anno comprensiva del frazionamento.

I dati sono esposti per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con valori espressi prima in lire e poi in euro per l’anno 2002.

Punti principali

Ambito normativo e facoltà di frazionamento

La circolare si fonda sull’articolo 1, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, che consente, su domanda, di frazionare in sei annualità l’aumento della contribuzione derivante dal passaggio alle fasce di reddito immediatamente superiori. La decorrenza del meccanismo è fissata al 1° luglio 1997 e il periodo interessato è quello compreso tra il 1° luglio 1997 e il 31 dicembre 2002.

Criteri di calcolo del contributo frazionato

In caso di richiesta di frazionamento, il contributo dovuto per la nuova fascia va determinato partendo dal contributo della fascia di provenienza e aggiungendo, per ciascun anno, una quota crescente della differenza contributiva tra fascia vecchia e fascia nuova: un sesto nel primo anno, due sesti nel secondo, fino al raggiungimento dell’intera differenza in sei annualità. La frazione annuale va calcolata sui contributi dovuti per l’anno di riferimento.

Effetti sul trattamento pensionistico

La pensione deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo versamento contributivo. Se al momento della domanda di pensione è ancora in corso il versamento della contribuzione frazionata, non può essere considerato il reddito pieno della fascia di competenza, ma solo quello corrispondente alla fascia originaria maggiorato della quota di aumento per la quale risultano effettivamente versati i contributi.

Determinazione del reddito pensionabile

Per individuare il reddito annuale pensionabile occorre prima calcolare il reddito da frazionare, dato dalla differenza tra la retribuzione delle giornate della fascia superiore e quella della fascia di appartenenza per ciascun anno. A tale differenza si applica la quota annuale di frazionamento (1/6, 2/6, 3/6 e così via) e il risultato si somma all’intera retribuzione annua della fascia originaria. Per il solo 1997 il reddito da frazionare è ridotto alla metà, poiché la rimodulazione decorre dal 1° luglio.

Iscrizione parziale nell’anno

Se l’interessato risulta iscritto solo per una parte dell’anno, il reddito della quota di frazionamento deve essere ridotto proporzionalmente al minor periodo di iscrizione.

Ricostituzione e liquidazione delle pensioni

Le pensioni già liquidate con decorrenza successiva al 1° luglio 1997 in favore dei lavoratori ammessi al frazionamento devono essere ricostituite secondo i criteri indicati nella circolare. Analogamente, i trattamenti pensionistici da liquidare per il periodo 1997-2002 devono essere calcolati sulla base della retribuzione della fascia originaria maggiorata della quota di frazionamento prevista per ciascun anno.

Tabella allegata

L’allegato contiene una tabella riepilogativa del frazionamento della contribuzione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, con esempi di calcolo per il passaggio dalla 1ª alla 2ª fascia, dalla 2ª alla 3ª fascia e dalla 3ª alla 4ª fascia, espressi sia in lire sia in euro per gli anni 1997-2002.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.