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Sentenza

Sentenza del 21/01/2021 n. 1148 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso l'avviso di accertamento (recupero di maggiore materia imponibile ai fini IRPEF e IRAP per gli anni 2005 e 2006), per tardivo deposito nella segreteria. In cassazione denunciava violazione di norme processuali e tributarie (D.Lgs. 546/1992, artt. 1, 20, 22, 53; art. 153 c.p.c.) e omessa/insufficiente motivazione in relazione al mancato provvedimento d'ufficio di rimessione in termini per la decadenza dalle impugnazioni.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Respinge preliminarmente l'eccezione sulla forma del controricorso (notificato via PEC in formato PDF e non .p7m), ritenendo ammesse ed equivalenti le firme CAdES e PAdES (giurisprudenza Sezioni Unite). Sul punto principale, la Corte conferma che la decadenza maturata non è superabile dalla rimessione in termini ove la parte non abbia chiesto tempestivamente la rimessione: la rimessione richiede l'immediatezza della reazione della parte al manifestarsi della decadenza. Poiché il ricorrente non ha rispettato tale requisito, il ricorso è infondato. Condanna il contribuente alle spese (liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito) e dichiara i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 1; art. 20, commi 1 e 2; art. 22, commi 1, 2 e 3; art. 53, comma 2

    Le norme sul processo tributario sono richiamate dal ricorrente ma la Corte ritiene infondata la censura: la decadenza dalle impugnazioni non è automaticamente sanabile con la rimessione in termini se manca la tempestività nella richiesta.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 153 c.p.c. (richiamato, nel testo si fa riferimento anche all'art. 184-bis c.p.c. come previgente)

    L'istituto della rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) è applicabile anche al rito tributario, ma richiede la tempestività dell'iniziativa della parte che chieda la rimessione; senza tempestività la decadenza non viene superata.

  • Decreto Ministeriale n. 44 del 2011 / D.Dirig. 16 aprile 2014

    art. 34 del D.M. 44/2011; art. 12 del D.Dirig. 16 aprile 2014

    Riferimenti normativi sul processo telematico utilizzati per giustificare l'ammissione dei documenti notificati via PEC in formato .pdf firmato (PAdES/CAdES).

  • Regolamento UE n. 910/2014 e Decisione di esecuzione n. 1506/2015

    Richiamati in relazione agli standard sulle firme elettroniche, a sostegno della equivalenza pratica tra firme digitali CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf).

  • Sentenza Sezioni Unite Cass. 27 aprile 2018, n. 10266

    La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel processo telematico, le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, giustificando l'ammissibilità del controricorso in formato PDF.

  • Cass. 1 marzo 2019, n. 6102

    Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che la decadenza maturata non è superabile con la rimessione in termini nelle ipotesi dedotte.

  • Cass. 17 giugno 2015, n. 12544

    Sostiene l'applicabilità della rimessione in termini al rito tributario, sia per decadenze interne che per facoltà esterne; richiamata per precisare l'ambito dell'istituto.

  • Cass. 11 novembre 2011, n. 23561

    Precisione giurisprudenziale sul requisito della tempestività: la rimessione in termini presuppone l'immediatezza della reazione della parte al manifestarsi della decadenza.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in relazione alla possibile sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La rimessione in termini (art. 153 c.p.c.) è applicabile anche nel processo tributario ma non può sanare una decadenza già maturata se la richiesta non è tempestiva: la parte deve reagire immediatamente al verificarsi della perdita del termine.
  • Se si è venuti meno a un termine per l'impugnazione, è fondamentale chiedere la rimessione in termini senza ritardo e documentare le ragioni dell'inadempimento e la tempestività della reazione; la mancata immediatezza conduce molto spesso al rigetto.
  • I documenti notificati via PEC in formato PDF con firma PAdES sono ammessi e considerati equivalenti ai file .p7m (CAdES) alla luce degli orientamenti delle Sezioni Unite e delle norme/standard europei sulle firme elettroniche.
  • In caso di rigetto per tardività dell'impugnazione il contribuente può essere condannato alle spese e resta esposta la possibilità del raddoppio del contributo unificato: valutare il costo/beneficio di ulteriori impugnazioni.
  • Distinguere sempre tra termini 'interni' al processo e termini per esercitare facoltà esterne (come l'impugnazione): entrambi possono essere oggetto di rimessione ma sussiste un onere stringente di tempestività nel chiedere la rimessione.

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