Sentenza del 23/11/2016 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Como
PUBBLICITÀ - Sede di svolgimento dell'attività - Insegna - Applicabilità dell'esenzione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda o contestazione è stata respinta. L'esenzione non si applica ai pannelli esposti sulle cabine per fototessere, poiché non ricorrono né il requisito oggettivo dell'insegna di esercizio né quello funzionale della collocazione presso la sede in cui si svolge l'attività commerciale. I pannelli restano quindi soggetti all'imposta sulla pubblicità, secondo la disciplina ordinaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ai pannelli apposti su cabine per fototessere. Il ricorrente sosteneva, implicitamente, che tali pannelli fossero insegne di esercizio riferibili alla sede dell'attività commerciale. La tesi è stata esclusa perché la cabina per fototessere non costituisce la sede di svolgimento dell'attività e i pannelli indicano soltanto il servizio offerto, senza identificare una sede aziendale nel senso richiesto dalla norma.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.
L'esenzione richiede che il mezzo pubblicitario sia una vera insegna di esercizio e che contraddistingua la sede effettiva dell'attività. Non è sufficiente che il pannello segnali o descriva un servizio commerciale: una cabina per fototessere non è considerata sede dell'attività e il relativo pannello non è un'insegna di esercizio.
Massime di principio
- L'esenzione per le insegne di esercizio va interpretata restrittivamente e non si estende a qualsiasi messaggio che pubblicizzi un'attività o un servizio.
- È necessario verificare sia la funzione identificativa dell'insegna, che deve contraddistinguere l'esercizio o la sede, sia il collegamento fisico con il luogo in cui l'attività viene effettivamente svolta.
- Strutture automatiche, distributori, cabine o apparecchi collocati in luoghi diversi dalla sede aziendale non diventano automaticamente sedi dell'attività solo perché consentono al cliente di usufruire del servizio.
- Un pannello che indica esclusivamente il servizio disponibile o ne promuove l'utilizzo può essere qualificato come messaggio pubblicitario e non come insegna esente.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra insegna identificativa della sede e pubblicità del prodotto o servizio: solo la prima può beneficiare dell'esenzione, se ricorrono tutti i requisiti normativi.
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