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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29345/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'atto con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 per avere la società incorporata (Condeser Italiana s.r.l.) superato il limite di compensabilità tra crediti d'imposta e debiti tributari relativo all'anno d'imposta 2006 (cd. "splafonamento"). La controversia verteva sull'esistenza e sulla misura dello sconfinamento e sulla legittimità della sanzione, con riferimento anche alla buona fede del contribuente e alla corretta interpretazione delle soglie di compensazione previste dalla normativa vigente e dalle modifiche legislative intervenute successivamente (ius superveniens).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il dispositivo della sentenza della Commissione tributaria regionale, correggendone la motivazione. Il Collegio ha applicato lo ius superveniens (art. 9, comma 2, d.l. n. 35/2013, conv. in l. n. 64/2013) elevando il limite di compensazione da euro 516.546,90 a euro 700.000,00 e, in ossequio al principio del favor rei, ha ritenuto che la condotta sanzionabile si riferisca solo all'omesso versamento eccedente il nuovo tetto. Nel caso concreto lo sforamento risultava comunque entro il nuovo limite (sommatoria pari a euro 678.085,50 < euro 700.000), per cui la sanzione non poteva essere mantenuta. Spese processuali integralmente compensate. Inoltre, è stato escluso l'obbligo dell'Agenzia di versare il contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, per esenzioni proprie delle Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    art.13, primo comma, del d.lgs. n.471 del 1997

    Norma che sanziona l'omesso versamento tributario dovuto allo sconfinamento della compensazione; la Corte ritiene che la rilevanza sanzionatoria debba essere valutata alla luce del limite di compensazione vigente più favorevole al contribuente

  • art. 34, comma 1, legge n. 388/2000

    limite previsto di euro 516.546,90

    Stabilisce il limite massimo dei crediti d'imposta compensabili; originariamente fissato nel valore indicato, la sua violazione configurava lo 'splafonamento' sanzionabile

  • art. 9, comma 2, d.l. n. 35/2013 (conv. in l. n. 64/2013)

    innalzamento del limite a euro 700.000,00

    Introduce uno ius superveniens favorevole al contribuente elevando il tetto di compensazione; la Corte applica tale disposizione retroattivamente ai processi in corso in base al principio del favor rei, riducendo la condotta sanzionabile agli importi eccedenti il nuovo limite

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    principio del "favor rei"

    Principio secondo il quale, nei processi non definitivi, si deve applicare la norma penale o sanzionatoria più favorevole; la Corte lo utilizza per applicare il nuovo limite di compensazione

  • art. 10, primo comma, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    art.10, primo comma, Statuto del contribuente

    Richiamato nella valutazione della buona fede del contribuente; la C.T.R. aveva ritenuto che l'atto fosse illegittimo anche per violazione di questa norma, come indice di tutela del contribuente in buona fede

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma citata con riferimento al contributo unificato

    La Corte ha escluso l'applicabilità della disposizione con richiesta di ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, per effetto del meccanismo della prenotazione a debito che esenta tali amministrazioni

Massime di principio

  • Se, nel corso del processo, interviene una norma sopravvenuta che rende il regime sanzionatorio più favorevole al contribuente (ius superveniens), tale norma deve essere applicata ai procedimenti ancora pendenti in ossequio al principio del favor rei.
  • L'innalzamento del limite di compensazione dei crediti IVA riduce la platea della condotta sanzionabile: si sanziona solo l'omesso versamento relativo alla parte eccedente il nuovo tetto.
  • In giudizi su sanzioni per "splafonamento" occorre calcolare la somma tra il limite previgente e la compensazione eccedente per verificare se, alla luce del nuovo limite, rimane effettivamente una quota sanzionabile.
  • La buona fede del contribuente (richiamata dallo Statuto del contribuente) può influire sulla legittimità dell'atto sanzionatorio, specie se la violazione proviene da comportamenti non intenzionali o da interpretazioni ragionevoli della normativa.
  • Quando la controversia è decisa applicando ius superveniens, la corte può compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
  • Le Amministrazioni dello Stato sono in linea generale esentate dal pagamento di taluni oneri processuali (es. contributo unificato) tramite il meccanismo della prenotazione a debito; quindi non sempre è dovuto un ulteriore versamento richiesto ex lege.

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