Sentenza n. 16369/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a. della nota prot. 46122 del 18/11/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificata in pari data, con la quale è stata rigettata l’istanza prot. 23430 del 13/09/2022 di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il ricorrente aveva conseguito il riconoscimento cui aspirava attraverso la partecipazione al percorso INDIRE. Il Ministero non si è opposto alla declaratoria. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della procedura sottesa al gravame. La precedente misura cautelare favorevole, adottata il 7 maggio 2025, non risulta appellata.
Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno come insegnante specializzato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del 18 novembre 2024 con cui il Ministero aveva respinto l'istanza presentata il 13 settembre 2022 per ottenere il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno. Il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti. In corso di giudizio il ricorrente ha partecipato al percorso INDIRE e ottenuto il riconoscimento, dichiarando il 21 settembre 2026 di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione resa dalla difesa di parte ricorrente e procedere dunque alla declaratoria di improcedibilità, non avendo peraltro l’Amministrazione opposto nulla al riguardo.
La sopravvenuta acquisizione del bene della vita e la conseguente dichiarazione di venir meno dell'interesse alla decisione comportano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
In ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione resa dalla difesa di parte ricorrente e procedere dunque alla declaratoria di improcedibilità, non avendo peraltro l’Amministrazione opposto nulla al riguardo.
La disposizione è richiamata nell'intestazione processuale; il testo non le attribuisce una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente consegue il bene della vita perseguito e dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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