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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25127/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Lanzone impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la risoluzione del preliminare e la condanna al rilascio e al pagamento di indennità di occupazione, deducendo: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 345, comma 3, c.p.c., per aver ritenuto la Corte d'appello del 1995 aver formato giudicato sulla irrilevanza probatoria di un certificato del 4/5/1981 rilasciato dal Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche; Lanzone sosteneva che quella pronuncia aveva riguardato solo la tardività della produzione e non il merito del documento, che invece poteva essere valutato autonomamente nel nuovo giudizio, essendo il certificato stato prodotto tempestivamente in primo grado; (2) omesso esame di fatto decisivo: la precedente pronuncia non avrebbe qualificato la mancata esibizione del certificato come inadempimento e la società convenuta avrebbe rifiutato le offerte di stipula alle condizioni risultanti dalla sentenza del 1995, predisponendo quindi le proprie irregolarità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il vizio di ammissione del ricorso per carenza di esposizione e di autosufficienza (mancata indicazione del termine per il definitivo e mancata localizzazione documentale) e ha comunque respinto il rilievo sostanziale, affermando che la decisione del 1995 aveva valutato la rilevanza probatoria del certificato alla luce della normativa allora vigente (consentendo la produzione in appello) e aveva concluso che il documento era irrilevante perché attestava requisiti in data anteriore al momento richiesto dal contratto (requisiti dovuti al momento del trasferimento), sul quale si era formato giudicato esterno. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di proponibilità in cassazione in presenza di doppia conforme (la doglianza doveva essere di cui all'art. 360, nn. 1-4) e per mancanza dell'indicazione della decisività del fatto. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere le spese di giudizio di cassazione (4.300 euro più accessori) e ha disposto l'attestazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Norma richiamata nella fase iniziale relativa alla domanda di trasferimento coattivo: principio sul trasferimento della proprietà in base al contratto preliminare, contestualizzata nella vicenda storica.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma presumibilmente collegata alla inefficacia o alla nullità; la Corte ne valuta la presunta violazione come infondata o mal prospettata.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato a sostegno dell'argomento processuale sulla valutazione dei documenti e sul principio di decisione sulla base degli elementi prodotti; la Corte ha ritenuto che la valutazione della rilevanza del certificato fosse già intervenuta nel precedente giudizio.

  • art. 345 c.p.c. (comma 3, testo applicabile ratione temporis)

    Il ricorrente invocava la versione post-riforma (divieto di nuovi documenti in appello), ma la Corte osserva che il precedente giudizio era già pendente e quindi applicabile il vecchio art. 345, comma 2, che consentiva la produzione in appello; la valutazione di irrilevanza del certificato era quindi di merito e coperta da giudicato esterno.

  • art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.

    Richiamato ai fini temporali della produzione documentale nel processo di merito (termine per produzione di documenti), come fatto procedurale menzionato nella vicenda.

  • art. 90, comma 1 L. n. 353/1990

    Norma transitoria utilizzata per stabilire quale versione dell'art. 345 c.p.c. fosse applicabile al giudizio del 1995; la Corte ne trae la conseguenza che la produzione in appello era consentita allora.

  • art. 360, comma 1 c.p.c. (numeri 1-4)

    Richiamato perché, in presenza di doppia conforme, solo i motivi indicati in quest'articolo sono proponibili in cassazione; la Corte ha ritenuto che il secondo motivo non fosse proponibile per cassazione per questo motivo.

  • art. 348-ter c.p.c. (commi 4 e 5)

    Collegato alle conseguenze della doppia conforme e alla limitazione dei criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte lo usa per delimitare i motivi proponibili.

  • art. 366, comma 1 c.p.c. (n.3 e n.6)

    Rinvio alle regole di redazione del ricorso di cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibile per mancata esposizione sommaria dei fatti (n.3) e per carenza di autosufficienza/di localizzazione processuale (n.6).

  • art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    Norma sulla contribuzione unificata e attestazione da rendere in caso di soccombenza; la Corte ha disposto l'attestazione e l'ulteriore versamento previsto.

  • art. 7 della Convenzione e art. 35 L. n. 865/71

    Richiamati nel contesto contrattuale: il preliminare prevedeva l'obbligo del promissario acquirente di esibire il certificato del Genio Civile attestante i requisiti per l'assegnazione di alloggi popolari, e la Corte ha ritenuto che i requisiti dovessero sussistere alla data del trasferimento, non in una data anteriore.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno (res iudicata) impedisce la riproposizione di questioni già decise tra le stesse parti: se in una precedente pronuncia la Corte ha valutato la rilevanza probatoria di un documento e la decisione è divenuta definitiva, quella valutazione è preclusa nei successivi giudizi tra le stesse parti.
  • Le regole sulla ammissibilità della produzione documentale in appello dipendono dalla legge applicabile al tempo del giudizio: la riforma del 1990 ha cambiato la disciplina, ma la normativa transitoria può far applicare il testo precedente se il processo era già pendente.
  • La tempestività o la tardività di un documento non è l'unico parametro: la rilevanza del documento dipende anche dal momento in cui i requisiti che attesta devono sussistere (p.es. al momento del trasferimento) e dal soggetto che lo ha rilasciato, se il contratto ne richiede uno specifico (Genio Civile).
  • In presenza di 'doppia conforme' le censure in Cassazione sono fortemente limitate: solo i motivi di cui all'art. 360, comma 1 (n. 1-4) sono proponibili; questioni di merito non ammesse comportano spesso l'inammissibilità del ricorso.
  • Per la ammissibilità del ricorso per cassazione è essenziale adempiere agli oneri formali: esposizione sintetica e chiara dei fatti, autosufficienza del ricorso e localizzazione degli atti nei fascicoli di merito, e specificazione della decisività degli elementi omessi o non esaminati.
  • La mancata esibizione di un documento richiesto contrattualmente può integrare inadempimento se tale documento era condizione prevista per l'obbligo della parte; tuttavia va valutato se il documento attesta requisiti al momento rilevante previsto dal contratto.

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