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Circolare

Circolare numero 28 del 15-02-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle innovazioni introdotte dalle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha previsto, per l’anno 2019, una nuova ripartizione della misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la modifica normativa introdotta dall’art. 26 del D.L. n. 4/2019 sulla destinazione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri. Per il periodo gennaio-dicembre 2019 è previsto un regime transitorio: l’incremento di 3 euro per passeggero è ripartito al 50% tra Fondo di solidarietà del trasporto aereo e GIAS, con abrogazione dell’ulteriore incremento di 0,32 euro previsto per il 2019. Dal 1° gennaio 2020 il gettito sarà destinato interamente alla GIAS. Sono inoltre fornite le istruzioni operative per il flusso Uniemens, con conferma del codice causale M402, e le istruzioni contabili con conferma dei conti GVR24111 e GAU24111.

Nuova ripartizione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il 2019

Nuova ripartizione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il 2019

La circolare interviene sulla disciplina dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 26 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4. Il documento chiarisce la ripartizione delle somme per il 2019, le decorrenze applicabili e le conseguenti modalità operative e contabili per le società di gestione aeroportuale.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 6-quater del D.L. n. 7/2005 prevede che la riscossione dell’incremento dell’addizionale sui diritti d’imbarco avvenga a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le stesse modalità previste per i diritti di imbarco dovuti dai vettori aerei. Le somme riscosse devono essere riversate all’INPS entro il mese successivo a quello di riscossione e costituiscono una fonte di finanziamento sia per la Gestione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sia per la GIAS.

La circolare richiama inoltre la disciplina previgente: con il messaggio n. 98 dell’11 gennaio 2017 era stato chiarito che, per gli imbarchi decorrenti dal mese di settembre 2016, erano dovuti 3 euro per passeggero al Fondo di solidarietà e 2 euro alla GIAS. In base all’art. 2, commi 47 e 48, della L. n. 92/2012, l’incremento di 3 euro era destinato al Fondo solo fino al 31 dicembre 2018; dal 1° gennaio 2019 avrebbe dovuto affluire alla GIAS. Infine, l’art. 13-ter, comma 5, del D.L. n. 113/2016 aveva previsto per il 2019 un ulteriore incremento di 0,32 euro, destinato al Fondo.

Modifiche introdotte dal D.L. n. 4/2019

L’art. 26 del D.L. n. 4/2019, rubricato "Fondo di solidarietà trasporto aereo", modifica il quadro normativo precedente su due profili:

  • proroga al 1° gennaio 2020 il termine da cui le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui all’art. 6-quater, comma 2, confluiranno interamente alla GIAS;
  • introduce per il 2019 un regime transitorio di ripartizione dell’incremento di 3 euro, stabilendo che esso sia versato al 50% alla GIAS e al 50% al Fondo di solidarietà del trasporto aereo.

La medesima disposizione abroga inoltre il comma 5 dell’art. 13-ter del D.L. n. 113/2016, eliminando l’ulteriore incremento di 0,32 euro previsto per il 2019.

Ripartizione applicabile per il 2019 e dal 2020

Per gli imbarchi relativi ai periodi da gennaio 2019 a dicembre 2019, le società di gestione aeroportuale devono riversare all’INPS gli importi riscossi a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri nella misura complessiva di 5 euro per passeggero, così ripartiti:

  • 1,5 euro per il finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo;
  • 3,5 euro destinati alla GIAS.

Dal 1° gennaio 2020, concluso il regime transitorio, il gettito addizionale derivante dal predetto incremento sarà interamente destinato alla GIAS, salvo eventuali modifiche che intervengano in sede di conversione del decreto-legge.

Istruzioni operative per la denuncia Uniemens

Sul piano operativo, le società di gestione aeroportuale devono continuare a esporre nel flusso Uniemens gli importi a debito relativi agli imbarchi del periodo gennaio 2019 utilizzando il codice causale "M402", già in uso, il cui significato è "Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 2015 e da settembre 2016 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)".

Nel flusso devono essere valorizzati il codice causale M402 e l’importo da versare. Le somme da indicare sono quelle riscosse nel mese oggetto della denuncia mensile e relative agli imbarchi del periodo considerato, pari a 5 euro per ciascun imbarco.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile, la circolare conferma i conti già in uso GVR24111 e GAU24111. La denominazione dei conti verrà aggiornata per includere i nuovi riferimenti normativi.

La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM imputarà le somme riscosse dalle società di gestione dei servizi aeroportuali, così come esposte nel flusso Uniemens con codice M402, ai conti indicati, secondo le percentuali di spettanza delle due gestioni. La circolare rinvia inoltre all’allegato n. 1 per la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Premessa e quadro normativo previgente

L’art. 6-quater del D.L. n. 7/2005 prevede che l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco sia riscosso dai gestori aeroportuali e riversato all’INPS entro il mese successivo. Le somme finanziano il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e il sistema aeroportuale e la GIAS. In base alle disposizioni richiamate, fino al 31 dicembre 2018 l’incremento di 3 euro era destinato al Fondo, mentre dal 1° gennaio 2019 le maggiori somme sarebbero dovute affluire alla GIAS. Inoltre, il D.L. n. 113/2016 aveva previsto per il 2019 un ulteriore incremento di 0,32 euro destinato al Fondo.

Nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 4/2019

L’art. 26 del D.L. n. 4/2019 modifica l’assetto precedente e proroga al 1° gennaio 2020 il passaggio integrale delle maggiori somme alla GIAS. Per il 2019 viene introdotto un regime transitorio: l’incremento di 3 euro per passeggero è ripartito per il 50% alla GIAS e per il restante 50% al Fondo di solidarietà del trasporto aereo. La norma abroga anche il comma 5 dell’art. 13-ter del D.L. n. 113/2016, eliminando l’ulteriore incremento di 0,32 euro previsto per il 2019.

Ripartizione degli importi per il 2019 e dal 2020

Per gli imbarchi relativi ai periodi da gennaio 2019 a dicembre 2019, le società di gestione aeroportuale riversano all’INPS gli importi riscossi a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a 5 euro per passeggero, così composti: 1,5 euro destinati al Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e 3,5 euro destinati alla GIAS. Dal 1° gennaio 2020, salvo ulteriori modifiche in sede di conversione del decreto-legge, il gettito derivante dal predetto incremento sarà interamente destinato alla GIAS.

Istruzioni operative per il flusso Uniemens

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le società di gestione aeroportuale continuano a esporre gli importi a debito con il codice causale "M402", già in uso, relativo all’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri. Devono essere indicati nel flusso le somme riscosse nel mese di denuncia, riferite agli imbarchi del periodo interessato, corrispondenti a 5 euro per ogni imbarco.

Istruzioni contabili e conti interessati

Per la rilevazione contabile delle somme riscosse si confermano i conti GVR24111 e GAU24111, con aggiornamento della denominazione per richiamare i nuovi riferimenti normativi. La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM attribuirà le somme valorizzate nel flusso Uniemens, codice M402, ai conti indicati secondo le percentuali spettanti alle due gestioni. È richiamata la variazione al piano dei conti riportata nell’allegato n. 1.

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