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Circolare

Circolare numero 31 del 15-02-2019

Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2019, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e rammenta le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2019 la retribuzione convenzionale dei pescatori autonomi ex legge n. 250/1958, sulla quale si calcolano i contributi mensili dovuti. Conferma l’aliquota contributiva FPLD al 14,90% e determina il contributo mensile pieno in 100,87 euro, oltre alla misura ridotta a 55,41 euro per le imprese della pesca costiera e delle acque interne e lagunari che fruiscono dello sgravio del 45,07%. Disciplina inoltre il contributo di maternità, pari a 0,62 euro mensili, e ribadisce che il versamento avviene in rate mensili con scadenza il giorno 16, con invio delle comunicazioni utili da parte dell’Istituto.

Contributi 2019 per pescatori autonomi: retribuzioni convenzionali, aliquota FPLD, sgravi e versamento

Contributi 2019 per i pescatori autonomi

La circolare aggiorna la contribuzione dovuta per l’anno 2019 dai pescatori autonomi disciplinati dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, con riferimento alla retribuzione convenzionale, all’aliquota contributiva FPLD, agli sgravi applicabili, al contributo di maternità e alle modalità di versamento. Il documento è rilevante per la determinazione degli importi mensili dovuti e per la gestione degli adempimenti da parte degli assicurati e dell’Istituto.

Ambito di applicazione e retribuzione convenzionale

I lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa, sono soggetti alla legge n. 250/1958 e versano all’Istituto un contributo mensile soggetto ad adeguamento annuale, parametrato al salario convenzionale dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

L’ISTAT ha comunicato una variazione dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata tra gennaio 2017-dicembre 2017 e gennaio 2018-dicembre 2018. In conseguenza di tale aggiornamento, per il 2019 la retribuzione convenzionale risulta pari a:

  • 27,07 euro giornalieri;
  • 677,00 euro mensili, calcolati su 25 giornate.

Su tale base devono essere calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi per il 2019.

Aliquota contributiva FPLD e determinazione del contributo

La disciplina sull’aumento dell’aliquota contributiva, richiamata dal decreto interministeriale 21 febbraio 1996 in attuazione dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995 e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997, prevede un incremento complessivo di 4,29 punti percentuali, applicato gradualmente dal 1° gennaio 1997. L’ultimo aumento è stato dello 0,29% dal 1° gennaio 2013.

Per effetto di tale meccanismo, dal 1° gennaio 2014 e per tutto l’anno 2019 l’aliquota contributiva resta ferma al 14,90%, così composta:

  • quota base: 0,11%;
  • quota di adeguamento: 14,79%.

Applicando l’aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo mensile per il 2019 è pari a 100,87 euro, di cui:

  • 0,74 euro per la quota base;
  • 100,13 euro per la quota di adeguamento.

Sgravio contributivo per la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

La circolare richiama l’art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha esteso alle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, le agevolazioni fiscali e contributive previste dagli artt. 4 e 6 del D.L. n. 457/1997. Successivamente, l’art. 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che, dal 2018, i benefici di cui all’art. 6 del citato decreto-legge sono corrisposti nel limite del 45,07%.

In base alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 1822 del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano la pesca costiera e quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari continuano a fruire degli sgravi con le stesse modalità degli anni precedenti, ma nel limite ridotto sopra indicato.

Per il 2019, pertanto, il contributo mensile da versare al netto dell’agevolazione è pari a 55,41 euro, così composto:

  • quota base: 0,41 euro;
  • quota di adeguamento: 55,00 euro.

Contributo di maternità

La circolare richiama la disciplina introdotta con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013, che ha esteso il diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne disciplinate dalla legge n. 250/1958 e successive modificazioni.

Ai sensi dell’art. 82, comma 1-bis, del d.lgs. n. 151/2001, gli oneri derivanti da tale beneficio sono coperti mediante un contributo a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 250/1958. La misura del contributo è pari a quella prevista per gli iscritti all’assicurazione IVS delle gestioni coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, cioè 0,62 euro mensili. Il contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Modalità di versamento e comunicazioni dell’Istituto

Resta invariata la modalità di versamento: il contributo deve essere pagato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L’Istituto provvederà a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2019. Inoltre, in applicazione dell’art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, e dell’art. 1 del DPCM 4 ottobre 2006, i modelli F24 non saranno inviati ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Punti principali

Adeguamento delle retribuzioni convenzionali per il 2019

Per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa, resta applicabile la legge 13 marzo 1958, n. 250. Il contributo mensile è commisurato al salario convenzionale dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa. In base alla variazione ISTAT dell’1,1% dell’indice dei prezzi al consumo, per il 2019 la retribuzione convenzionale è fissata in 27,07 euro giornalieri e 677,00 euro mensili (25 giorni). Su tale base vanno calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi.

Aliquota contributiva FPLD e contributo mensile 2019

In applicazione della disciplina sul progressivo aumento dell’aliquota, per i pescatori autonomi l’incremento complessivo è giunto al 14,90% e, per il 2019, resta invariato rispetto al 2014. L’aliquota è articolata in una quota base dello 0,11% e in una quota di adeguamento del 14,79%. Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo dovuto per il 2019 è pari a 100,87 euro, di cui 0,74 euro per la quota base e 100,13 euro per la quota di adeguamento.

Sgravio contributivo per pesca costiera e pesca in acque interne e lagunari

La circolare richiama l’estensione prevista dall’art. 11 della legge n. 388/2000 e la successiva limitazione introdotta dall’art. 1, comma 693, della legge n. 205/2017, che dal 2018 riduce i benefici dell’art. 6 del D.L. n. 457/1997 al 45,07%. Sulla base della nota ministeriale del 14 febbraio 2018, le imprese che esercitano pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari continuano a fruire dello sgravio con le medesime modalità precedenti, ma nel limite indicato. Per il 2019 il contributo mensile dovuto al netto dell’agevolazione è pari a 55,41 euro, suddiviso in 0,41 euro di quota base e 55,00 euro di adeguamento.

Contributo di maternità per le pescatrici autonome

La circolare richiama la disciplina introdotta dalla circolare n. 130 del 16 settembre 2013 sull’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne. Ai sensi dell’art. 82, comma 1-bis, del d.lgs. n. 151/2001, la copertura degli oneri avviene tramite un contributo a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 250/1958, in misura pari a quella prevista per gli iscritti all’assicurazione IVS delle gestioni coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali. L’importo mensile è pari a 0,62 euro e viene riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Modalità e termini di versamento

Non vi sono modifiche alle modalità di versamento: il contributo deve essere corrisposto in rate mensili con scadenza il giorno 16 di प्रत्येक mese. L’Istituto invierà agli assicurati le comunicazioni con i dati necessari per il versamento della contribuzione dovuta per il 2019. In applicazione dell’art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 e dell’art. 1 del DPCM 4 ottobre 2006, i modelli F24 non saranno inviati ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

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