Circolare numero 27 del 15-02-2019
Con la presente circolare, a seguito delle modifiche introdotte in materia dal decreto 24 luglio 2014, n. 148, l’Istituto fornisce le istruzioni operative per l’accesso ai benefici contributivi previsti a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il quadro normativo e operativo dello sgravio contributivo per cooperative sociali, imprese pubbliche e private che impiegano detenuti, internati, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari/REMS e, in alcuni casi, soggetti ammessi al lavoro esterno o alle misure alternative. Vengono confermati misura dell’agevolazione al 95%, durata differenziata del beneficio e regole di cumulabilità con altri incentivi. La circolare disciplina inoltre il nuovo procedimento di ammissione annuale dal 2019, il recupero dei periodi pregressi 2013-2018, i codici di autorizzazione per Uniemens e DMAG, le modalità di esposizione in denuncia e le istruzioni contabili.
Sgravi contributivi per l’assunzione di detenuti, internati ed ex detenuti ex legge n. 193/2000 e decreto n. 148/2014
Sgravi contributivi per detenuti, internati ed ex detenuti
La circolare disciplina l’evoluzione dell’agevolazione contributiva prevista per l’assunzione di detenuti, internati, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari/REMS e soggetti connessi al lavoro penitenziario, alla luce del decreto interministeriale n. 148/2014 e delle norme precedenti. Essa chiarisce sia il perimetro soggettivo e oggettivo dell’incentivo, sia le modalità operative di accesso, recupero e fruizione nei sistemi Uniemens e DMAG.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina nasce con la legge n. 193/2000, che ha introdotto un’agevolazione contributiva per promuovere il lavoro delle persone detenute o internate e degli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari. La legge n. 381/1991, come modificata, ricomprende tra le persone svantaggiate anche detenuti, internati, condannati ammessi al lavoro esterno e soggetti ammessi a misure alternative. Il decreto interministeriale 9 novembre 2001 aveva fissato lo sgravio all’80%; l’articolo 3-bis del D.L. n. 78/2013, convertito dalla legge n. 94/2013, ha ampliato la durata del beneficio; infine il decreto n. 148/2014 ha elevato la riduzione contributiva al 95%.
Datori di lavoro interessati
Possono beneficiare dello sgravio:
- le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, per l’assunzione delle persone indicate dalla norma;
- le aziende pubbliche e private che organizzano attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegando detenuti e internati.
La circolare ribadisce che solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio anche per lavoratori impiegati in attività svolte fuori dall’istituto penitenziario. Per tutti i datori di lavoro interessati resta necessaria la stipula di una convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale o periferica, che definisce oggetto, condizioni di lavoro, formazione e trattamento retributivo.
Lavoratori agevolabili
Lo sgravio spetta in caso di assunzione di:
- detenuti e internati negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, oggi REMS;
- condannati e internati ammessi al lavoro esterno o alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354/1975.
Per le cooperative sociali resta ferma anche l’agevolazione prevista per altri soggetti svantaggiati non espressamente richiamati nel comma 3-bis dell’articolo 4 della legge n. 381/1991, secondo la disciplina del comma 3 del medesimo articolo. Diversamente, per i datori di lavoro pubblici e privati la legge è interpretata in senso tassativo: non è possibile applicare il beneficio per soggetti in detenzione domiciliare o in regimi non assimilabili alla detenzione in istituto.
Rapporti di lavoro ammessi
Il beneficio è riconosciuto per rapporti di lavoro subordinato:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato;
- a tempo parziale;
- di apprendistato;
- intermittenti;
- in somministrazione.
È escluso il lavoro domestico, mentre il rapporto di lavoro può essere agevolato in tutte le forme sopra indicate purché sussistano gli altri requisiti di legge.
Misura e durata dello sgravio
La misura dell’agevolazione è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, cioè della quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore, calcolata sulla retribuzione corrisposta.
La circolare precisa che:
- lo sgravio non si applica al contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il beneficio va determinato al netto delle eventuali misure compensative;
- il contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% rientra invece nell’agevolazione.
Quanto alla durata, lo sgravio spetta per tutta la durata del rapporto finché il lavoratore mantiene la condizione di detenuto o internato. In via ordinaria si estende per sei mesi dopo la cessazione dello stato detentivo; per le assunzioni avvenute mentre il soggetto era in semilibertà o al lavoro esterno, la durata successiva diventa di 18 mesi; per gli altri detenuti o internati assunti durante la restrizione, la durata è di 24 mesi. Le nuove durate valgono per le cessazioni dello stato detentivo intervenute dal 20 agosto 2013. Il beneficio opera nei limiti delle risorse annuali disponibili, che la circolare richiama anche per gli anni 2015-2019.
Condizioni di spettanza e coordinamento con altri incentivi
Lo sgravio è subordinato alla regolarità contributiva e al rispetto:
- degli obblighi contributivi;
- delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;
- degli altri obblighi di legge;
- della contrattazione collettiva nazionale, territoriale, regionale o aziendale applicabile.
La disciplina speciale rende inapplicabili i principi generali sugli incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, salvo la regola sulla tardiva comunicazione telematica obbligatoria, che comporta la perdita dell’incentivo per il periodo tra decorrenza del rapporto agevolato e data della tardiva comunicazione.
Se sul medesimo lavoratore sono astrattamente applicabili più incentivi contributivi, il datore di lavoro deve scegliere quale applicare; non è ammessa la fruizione contemporanea di due agevolazioni contributive sulla stessa assunzione. La circolare ammette invece la cumulabilità con incentivi economici, tra cui quello per l’assunzione di beneficiari NASpI e quello per i lavoratori disabili, sempre nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta.
Procedura per i periodi pregressi 2013-2018
Per il recupero del beneficio relativo ai periodi 2013-2018, il datore di lavoro deve presentare una domanda telematica tramite il modulo "DETI-arr" nell’applicazione DiResCo sul portale INPS. Nella domanda devono essere indicati:
- codice della comunicazione obbligatoria;
- dati identificativi del lavoratore;
- estremi della convenzione con l’amministrazione penitenziaria;
- tipologia di rapporto;
- eventuale data di cessazione dello stato detentivo;
- retribuzione e importo spettante per ciascun anno;
- eventuale fruizione già avvenuta dell’incentivo all’80%.
Le domande possono essere trasmesse dal giorno di pubblicazione della circolare e, dopo 30 giorni, l’INPS procede a un’elaborazione cumulativa. Le richieste sono accolte solo se sussistono i requisiti e se vi è copertura finanziaria. È previsto un controllo preliminare sull’esistenza della convenzione con il Ministero della Giustizia; in mancanza, il beneficio viene revocato e si applicano le norme sulle dichiarazioni false. L’ordine di priorità, in caso di risorse insufficienti, segue la data evento dell’assunzione, proroga o trasformazione. L’ammissione non può comunque superare il 31 dicembre dell’anno di competenza.
Procedura per l’anno corrente e per gli anni successivi
Dal 2019 i datori di lavoro devono presentare ogni anno un’apposita istanza, anche per rapporti già autorizzati negli anni precedenti, tramite il modulo "DETI" su DiResCo. L’autorizzazione è concessa secondo l’ordine cronologico di presentazione e in funzione delle risorse residue.
Nel modulo vanno inseriti i dati essenziali del rapporto e della convenzione penitenziaria. La circolare specifica che le istanze relative al 2019 vengono trattate dopo quelle riferite al pregresso 2013-2018, sempre rispettando l’ordine di presentazione.
Modalità operative per Uniemens
Per i datori di lavoro che operano con Uniemens resta in uso il codice di autorizzazione "4V", che dal 1° gennaio 2013 identifica il datore di lavoro ammesso all’incentivo ex legge n. 193/2000 come modificato dal decreto n. 148/2014. Il codice ha validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre; per gli arretrati 2013-2018 viene attribuito o confermato solo per il periodo autorizzato.
In denuncia contributiva i lavoratori agevolati continuano a essere esposti con il codice "79"; dal marzo 2019 il calcolo viene adeguato alla misura del 95%.
Per il recupero degli arretrati 2019 deve essere usato il codice causale "R667", mentre per gli anni 2013-2018 il codice è "R666". Le valorizzazioni sono ammesse solo nei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019. Per le restituzioni di importi non spettanti si utilizza il codice "M318". Le aziende sospese o cessate recuperano gli importi non fruiti tramite procedura di regolarizzazione nell’ultima denuncia utile.
Modalità operative per DMAG
Per i datori di lavoro agricoli, l’ammissione al beneficio comporta l’attribuzione automatica di specifici codici di autorizzazione:
- V3 per il 2013;
- V4 per il 2014;
- V5 per il 2015;
- V6 per il 2016;
- V7 per il 2017;
- V8 per il 2018;
- VX per il 2019 e anni successivi.
I codici pregressi si usano in unica soluzione per recuperare l’intero importo spettante e non sono più riutilizzabili una volta esposti. Per il 2019 e seguenti, nella denuncia trimestrale il datore di lavoro deve indicare tipo retribuzione "Y" e codice VX, senza valorizzare l’importo nel campo retribuzione, poiché lo sgravio viene applicato in sede di tariffazione.
La denuncia DMAG è sottoposta a controlli di coerenza con la domanda di ammissione e i codici sono consultabili nel Cassetto previdenziale aziende agricole.
Istruzioni contabili
Per la contabilizzazione dell’onere derivante dall’agevolazione contributiva vengono utilizzati i conti GAW37024 e GAW37064, già istituiti con la circolare n. 134/2002, la cui denominazione è aggiornata ai nuovi riferimenti normativi. La variazione del piano dei conti è riportata in allegato.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La disciplina origina dalla legge n. 193/2000, che ha esteso e rafforzato gli incentivi per favorire il lavoro di persone detenute o internate e di ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari. Il decreto interministeriale n. 148/2014 ha aggiornato la misura dello sgravio e definito importi massimi annuali, mentre il decreto-legge n. 78/2013 ha ampliato la durata del beneficio oltre i sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo.
Soggetti beneficiari e lavoratori agevolati
Possono accedere al beneficio le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e le aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari. Lo sgravio spetta per l’assunzione di detenuti e internati, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari/REMS, condannati e internati ammessi al lavoro esterno o a misure alternative nei limiti previsti dalla norma. Per le cooperative sociali è ribadita la possibilità di agevolare i lavoratori impiegati anche fuori dall’istituto penitenziario; per i datori di lavoro privati e pubblici non è invece ammessa l’agevolazione per soggetti in detenzione domiciliare o situazioni analoghe non rientranti tassativamente nella legge.
Rapporti di lavoro agevolati e misura dello sgravio
Lo sgravio si applica ai rapporti subordinati a tempo determinato e indeterminato, anche part-time, compresi gli apprendistati, i rapporti intermittenti e le assunzioni in somministrazione. È escluso il lavoro domestico. La misura dell’agevolazione è pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta, calcolata sulla retribuzione corrisposta, con decorrenza dall’anno 2013 fino a nuovo decreto ministeriale.
Durata del beneficio e limiti applicativi
Il beneficio spetta per tutta la durata del rapporto finché il lavoratore mantiene lo status di detenuto o internato e, in via ordinaria, per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo. Dal 20 agosto 2013, per i soggetti assunti mentre erano in semilibertà o al lavoro esterno, la durata si estende a 18 mesi dopo la cessazione; per gli altri detenuti o internati assunti durante la restrizione, la durata è di 24 mesi. Le nuove durate si applicano solo ai rapporti con cessazione dello stato detentivo dal 20 agosto 2013 in poi. La circolare richiama anche le risorse annuali disponibili e i relativi importi stanziati e aggiornati per gli anni 2015-2019.
Condizioni per la spettanza e coordinamento con altri incentivi
Lo sgravio è subordinato alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di lavoro, degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva applicabile. Non si applicano, per specialità della disciplina, i principi generali dell’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, salvo la perdita dell’incentivo per tardiva comunicazione obbligatoria dell’instaurazione o modifica del rapporto. Se sul medesimo lavoratore ricorrono altri incentivi contributivi, il datore di lavoro deve scegliere un solo beneficio; lo sgravio è invece cumulabile con incentivi economici come quello per percettori NASpI e quello per l’assunzione di lavoratori disabili, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta.
Procedura di ammissione: periodi 2013-2018
Per il recupero dei periodi pregressi 2013-2018 il datore di lavoro deve presentare una domanda telematica tramite il modulo "DETI-arr" su DiResCo, indicando dati del lavoratore, estremi della convenzione penitenziaria, tipo di rapporto, eventuale data di cessazione dello stato detentivo e importi del beneficio per ciascun anno. Le domande sono elaborate cumulativamente dopo 30 giorni dalla pubblicazione della circolare; l’accesso è subordinato alla verifica della convenzione e alle risorse disponibili. L’ordine di priorità, in caso di insufficienza di fondi, segue la data evento dell’assunzione, proroga o trasformazione. Possono presentare istanza anche datori già autorizzati o già in conguaglio, dovendo però chiedere nuovamente l’ammissione secondo le nuove regole.
Procedura di ammissione: anni 2019 e successivi
Dal 2019 i datori di lavoro devono presentare ogni anno una specifica istanza, anche per rapporti già autorizzati negli anni precedenti, tramite il modulo "DETI" su DiResCo. L’autorizzazione è rilasciata in base all’ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse residue dell’anno; le istanze 2019 vengono trattate dopo quelle relative al pregresso 2013-2018. Nel modulo devono essere indicati i dati essenziali del rapporto e della convenzione con l’amministrazione penitenziaria.
Codici di autorizzazione e fruizione in Uniemens
Per i datori di lavoro che operano con Uniemens continua a valere il codice autorizzazione "4V", con nuovo significato legato all’incentivo ex legge n. 193/2000 come modificato dal decreto n. 148/2014, valido annualmente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per il recupero arretrati 2013-2018 si utilizzano i codici causali "R666" e, per l’anno 2019, "R667"; per le restituzioni di importi non spettanti si utilizza il codice "M318". La circolare specifica inoltre che i conguagli devono essere esposti nei mesi consentiti e che le aziende cessate o sospese recuperano tramite la procedura di regolarizzazione.
Codici di autorizzazione e fruizione in DMAG
Per i datori di lavoro agricoli che usano DMAG sono previsti codici distinti per ciascun anno pregresso: V3, V4, V5, V6, V7 e V8 per gli anni 2013-2018, utilizzabili una sola volta in unica soluzione; per il 2019 e successivi è attribuito il codice VX, valido annualmente. Il recupero degli arretrati avviene tramite denuncia DMAG di variazione, mentre per gli anni correnti il beneficio è applicato in tariffazione sulla base dei dati esposti in denuncia. La procedura verifica la coerenza tra denuncia e domanda di ammissione, e i codici sono consultabili nel Cassetto previdenziale aziende agricole.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dell’onere collegato ai benefici contributivi vengono utilizzati i conti GAW37024 e GAW37064, già istituiti con la circolare n. 134/2002, con aggiornamento della denominazione ai nuovi riferimenti normativi. La variazione al piano dei conti è riportata in allegato.
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