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Circolare

Circolare numero 25 del 13-02-2019

Con la presente circolare l’Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2019.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2019 le aliquote e i criteri di calcolo della contribuzione IVS dovuta da artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome INPS. Illustra il minimale di reddito, il massimale imponibile, la contribuzione sul reddito eccedente, le regole per imprese con collaboratori, il trattamento di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, il regime contributivo agevolato e le scadenze di versamento con F24.

Contribuzione IVS 2019 per artigiani e commercianti

Contribuzione IVS 2019 per artigiani e commercianti

La circolare definisce la contribuzione previdenziale dovuta per l’anno 2019 dagli iscritti alle gestioni autonome INPS degli artigiani e dei commercianti. Vengono aggiornate le aliquote IVS, il minimale e il massimale di reddito, le regole per il calcolo del contributo sul reddito eccedente, le modalità di versamento e alcune fattispecie particolari, come imprese con collaboratori, attività di affittacamere e produttori di assicurazione.

Quadro normativo e aliquote applicabili

La circolare richiama l’articolo 24, comma 22, del decreto-legge n. 201/2011, che ha previsto l’incremento progressivo delle aliquote contributive fino al 24% per tutti gli iscritti alle gestioni autonome INPS. Per il 2019, l’aliquota base è quindi pari al 24% per titolari e collaboratori/coadiutori di età superiore ai 21 anni. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni l’aliquota è pari al 21,45%, destinata a crescere di 0,45 punti percentuali annui fino al raggiungimento del 24%.

Per gli esercenti attività commerciali si aggiunge inoltre lo 0,09%, relativo al contributo collegato all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, reso strutturale dalla legge di bilancio 2019. Rimane infine dovuto il contributo per le prestazioni di maternità, fissato in € 0,62 mensili.

Contribuzione sul minimale di reddito

Per il 2019 il reddito minimo annuo da assumere ai fini del calcolo del contributo IVS è pari a € 15.878,00. Tale importo deriva dalla rivalutazione ISTAT dell’1,1% e dal meccanismo previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, con i riferimenti al minimale giornaliero in vigore al 1° gennaio 2019 (€ 48,74) e all’incremento fissato dalla legge n. 415/1991.

Sul minimale il contributo annuo risulta così determinato:

  • artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori oltre i 21 anni: € 3.818,16, comprensivi di € 3.810,72 di IVS e € 7,44 di maternità;
  • commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori oltre i 21 anni: € 3.832,45, comprensivi di € 3.825,01 di IVS e € 7,44 di maternità;
  • artigiani coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni: € 3.413,27, comprensivi di € 3.405,83 di IVS e € 7,44 di maternità;
  • commercianti coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni: € 3.427,56, comprensivi di € 3.420,12 di IVS e € 7,44 di maternità.

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo mensile è pari a:

  • artigiani titolari e collaboratori oltre i 21 anni: € 318,18;
  • commercianti titolari e collaboratori oltre i 21 anni: € 319,37;
  • artigiani collaboratori fino a 21 anni: € 284,44;
  • commercianti collaboratori fino a 21 anni: € 285,63.

La circolare sottolinea che il minimale di reddito e il contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

Il contributo 2019 è dovuto anche sulla parte di reddito d’impresa eccedente il minimale di € 15.878,00, fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a € 47.143,00. Per la quota eccedente tale soglia resta confermato l’aumento di un punto percentuale previsto dall’articolo 3-ter della legge n. 438/1992.

Le aliquote risultano quindi le seguenti:

  • fino a € 47.143,00: 24% per gli artigiani titolari e collaboratori oltre i 21 anni, 24,09% per i commercianti; 21,45% e 21,54% per i collaboratori fino a 21 anni;
  • oltre € 47.143,00: 25% per gli artigiani titolari e collaboratori oltre i 21 anni, 25,09% per i commercianti; 22,45% e 22,54% per i collaboratori fino a 21 anni.

La somma del contributo sul minimale e del contributo a conguaglio costituisce acconto dei contributi dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2019.

Massimale imponibile di reddito annuo

La circolare richiama il massimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 233/1990. Per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 78.572,00, corrispondente a € 47.143,00 più € 31.429,00.

Tali limiti sono individuali e si riferiscono a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso. Essi valgono soltanto per gli iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o per chi può far valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1° gennaio 1996 o successivamente, il massimale annuo per il 2019 è pari a € 102.543,00, senza frazionamento mensile.

La circolare riporta anche il contributo massimo dovuto nelle diverse ipotesi, distinguendo tra artigiani e commercianti e tra soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e soggetti privi di tale anzianità.

Contribuzione a saldo e versamenti differiti

Ai sensi della legge n. 438/1992, il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti allo stesso anno di produzione del reddito. Ne consegue che, se i contributi versati sul minimale e a conguaglio risultano inferiori al dovuto complessivo, deve essere versato un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

La circolare ricorda inoltre che, in base all’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2002, i contributi con scadenza IRPEF possono essere versati con un differimento fino a 30 giorni, applicando esclusivamente la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi. Tale maggiorazione si applica, secondo l’orientamento confermato dall’Istituto, a tutte le ipotesi di compensazione mediante F24 e non soltanto ai casi in cui residui un’eccedenza a debito.

Imprese con collaboratori familiari

Quando il titolare si avvale dell’attività di familiari collaboratori, il calcolo dei contributi eccedenti il minimale segue regole diverse a seconda della struttura dell’impresa.

Per le imprese familiari legalmente costituite, sia i contributi del titolare sia quelli dei collaboratori devono essere calcolati in base alla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 230-bis c.c. e dell’articolo 5, comma 4, del TUIR.

Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, la somma delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa. Anche in questo caso, i contributi di titolare e collaboratori sono calcolati in base alla quota rispettivamente attribuita.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Per gli affittacamere e per i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non si applica il minimale annuo di reddito. Questi soggetti versano quindi soltanto la contribuzione IVS percentuale sull’effettivo reddito, maggiorata del contributo maternità di € 0,62 mensili.

Regime contributivo agevolato

La circolare conferma la vigenza, anche per il 2019, del regime contributivo agevolato collegato al regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 190/2014 e modificato dalla legge n. 208/2015 e successive modifiche. La legge di bilancio 2019 ha modificato alcuni requisiti di accesso al regime fiscale, ma non il corrispondente regime previdenziale agevolato.

Il regime comporta una riduzione contributiva del 35% ed è facoltativo: l’accesso avviene mediante apposita domanda dell’interessato, che dichiari di possedere i requisiti di legge.

Per il 2019:

  • i soggetti già beneficiari nel 2018 continuano ad applicare il regime, se permangono i requisiti fiscali e in assenza di rinuncia espressa;
  • chi ha avviato una nuova attività nel 2018 e intende aderire nel 2019 deve comunicare l’adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019;
  • chi avvia una nuova attività nel 2019 deve comunicare la volontà di adesione con la massima tempestività dopo la ricezione del provvedimento di iscrizione, così da consentire la corretta predisposizione della tariffazione annuale.

Termini e modalità di versamento

Il pagamento dei contributi deve avvenire tramite modello F24. Le scadenze indicate sono:

  • 16 maggio 2019;
  • 20 agosto 2019;
  • 18 novembre 2019;
  • 17 febbraio 2020.

Tali date riguardano le quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale seguono invece i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, con riferimento al saldo 2018, al primo acconto 2019 e al secondo acconto 2019.

La circolare precisa che l’INPS, dal 2013, non invia più le comunicazioni con i dati e gli importi necessari per il pagamento. Le informazioni sono disponibili nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, nella funzione “Dati del mod. F24”, dalla quale è anche possibile visualizzare e stampare il modello PDF per il versamento.

Punti principali

Aliquote contributive 2019

Per il 2019 l’aliquota IVS è pari al 24% per titolari e collaboratori/coadiutori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni è pari al 21,45%, con incremento annuale di 0,45 punti percentuali fino al 24%. Per i commercianti va aggiunto lo 0,09% per l’indennizzo da cessazione definitiva dell’attività commerciale, misura resa strutturale dalla legge di bilancio 2019. Rimane dovuto anche il contributo maternità di € 0,62 mensili.

Minimale di reddito e contributo sul minimale

Il reddito minimo annuo per il calcolo dei contributi IVS 2019 è fissato in € 15.878,00. Sul minimale il contributo annuo è di € 3.818,16 per gli artigiani titolari/coadiuvanti over 21 e di € 3.832,45 per i commercianti; per i collaboratori fino a 21 anni è di € 3.413,27 per gli artigiani e di € 3.427,56 per i commercianti. Sono indicati anche gli importi mensili per periodi inferiori all’anno. Il minimale e il relativo contributo si riferiscono a ciascun singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione sul reddito eccedente il minimale

La contribuzione è dovuta sul reddito d’impresa eccedente € 15.878,00 fino alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile, pari a € 47.143,00. Oltre tale soglia si applica un aumento di 1 punto percentuale. Le aliquote diventano quindi 25% per artigiani e 25,09% per commercianti oltre € 47.143,00; per i collaboratori fino a 21 anni sono 22,45% e 22,54%.

Massimale imponibile e contributo massimo

Per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il massimale di reddito annuo è € 78.572,00, dato da € 47.143,00 più i due terzi del limite. Per i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1° gennaio 1996 o successivamente, il massimale è € 102.543,00 e non è frazionabile mensilmente. La circolare riporta i contributi massimi dovuti per artigiani e commercianti nelle diverse ipotesi.

Saldo contributivo e differimento dei versamenti

Il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti all’anno di produzione del reddito. Se i versamenti sul minimale e a conguaglio non coprono quanto dovuto, è richiesto un saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi. È possibile il differimento fino a 30 giorni con applicazione dello 0,40% come interessi corrispettivi, anche in caso di compensazione tramite F24.

Imprese con collaboratori

Per le imprese familiari legalmente costituite, i contributi del titolare e dei collaboratori sono calcolati in base alla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori quote di reddito, ma il totale non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.

Attività senza minimale annuo

Gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione commercianti non sono soggetti al minimale annuo di reddito. Per tali soggetti è dovuto solo il contributo IVS percentuale sull’effettivo reddito, maggiorato della contribuzione maternità di € 0,62 mensili.

Regime contributivo agevolato

Resta vigente per il 2019 il regime contributivo agevolato con riduzione del 35%, collegato al regime fiscale agevolato della legge n. 190/2014 e successive modifiche. Possono beneficiarne i soggetti già agevolati nel 2018, salvo rinuncia, se permangono i requisiti fiscali. Chi ha avviato una nuova attività nel 2018 e intende aderire nel 2019 deve comunicare l’adesione entro il 28 febbraio 2019; chi avvia una nuova attività nel 2019 deve comunicare tempestivamente la volontà di adesione dopo l’iscrizione.

Scadenze e modalità di versamento

I contributi si versano con modello F24 in quattro rate sul minimale: 16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020. I contributi sul reddito eccedente seguono i termini di pagamento delle imposte sui redditi per saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019. L’INPS non invia più le comunicazioni cartacee: i dati per l’F24 sono disponibili nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, nella sezione “Dati del mod. F24”.

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