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Circolare

Circolare numero 29 del 15-02-2019

Con la presente circolare l’Istituto comunica l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2017 e fornisce le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare conferma per il 2017 l’importo del contributo dovuto al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto, invariato rispetto al 2016, e ne precisa gli effetti anche per gli anni successivi fino a nuovo decreto. Vengono inoltre disciplinate le modalità di pagamento tramite MAV, pagoPA e bonifico, distinguendo tra versamenti individuali e cumulativi, nonché le regole per la determinazione del dovuto mensile/bimestrale attraverso la nuova "notifica del dovuto tramite lista". La circolare chiarisce infine i flussi informativi tra Curie, Istituto centrale, confessioni religiose e Direzione provinciale di Terni, oltre alle procedure per rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e recupero delle differenze dovute dai pensionati.

Aggiornamento contributo Fondo clero 2017 e modalità di versamento/gestione adempimenti

Aggiornamento del contributo e gestione degli adempimenti del Fondo clero

La circolare disciplina il contributo dovuto per il Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, aggiornando i criteri applicativi per i versamenti individuali e cumulativi, nonché le procedure di controllo, notifica e recupero delle difformità. Il testo chiarisce inoltre i rapporti tra Curie, Istituto centrale per il sostentamento del clero, confessioni acattoliche e Direzione provinciale di Terni, individuata come struttura di riferimento per la gestione operativa del Fondo.

Importo del contributo per il 2017 e conferma per gli anni successivi

Il decreto interministeriale 21 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2019, conferma per l’anno 2017 il contributo già fissato per il 2016. L’importo resta pari a 1.722,08 euro annui, corrispondenti a 287,01 euro bimestrali e 143,51 euro mensili.

La circolare precisa che tale importo è provvisoriamente confermato anche per il 2018, il 2019 e il 2020, in attesa di un nuovo decreto che ne modifichi l’ammontare. Poiché non vi è stata alcuna variazione, non è dovuta alcuna integrazione per gli anni 2017 e 2018.

Modalità di pagamento per i singoli iscritti: MAV e pagoPA

Per i soggetti che provvedono autonomamente al versamento, la circolare conferma l’utilizzo del bollettino MAV, già introdotto in sostituzione del bollettino di conto corrente postale con la circolare n. 30 del 21 febbraio 2013. Il MAV può essere pagato senza commissione presso gli sportelli bancari o tramite banca telematica; presso gli uffici postali è possibile il pagamento con addebito della commissione.

La modalità riguarda:

  • sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222;
  • ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale secondo il rispettivo decreto ministeriale attuativo della legge 22 dicembre 1973, n. 903;
  • sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici in contribuzione volontaria.

In alternativa al MAV, è possibile pagare online tramite il servizio "Fondo Clero" del Portale dei Pagamenti con il sistema pagoPA, usando carte di pagamento oppure l’addebito in conto corrente.

Versamenti cumulativi e bonifico

Per i versamenti effettuati da soggetti diversi dai singoli iscritti, resta confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico, in particolare per:

  • l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
  • le confessioni acattoliche, quando il decreto ministeriale che estende la legge n. 903/1973 preveda l’adempimento unico.

A seguito della chiusura del conto corrente postale dedicato, i versamenti cumulativi devono essere eseguiti esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni.

Sono indicati due IBAN:

  • per i bonifici dall’area euro: IT06H0100003245321200001248, BIC BITAITRRENT;
  • per i bonifici provenienti da paesi extra euro: IT13G0631514405100000004580, presso Casse di Risparmio dell’Umbria, filiale n. 00430 "Terni Sede", BIC CRSPIT3S.

La circolare ammette in via eccezionale il bonifico anche per singoli iscritti che si trovino all’estero, siano essi contribuenti volontari oppure contribuenti obbligatori al servizio di una Diocesi italiana o figura equivalente per i ministri di culto acattolici. La deroga è prevista per agevolare gli adempimenti fuori dal territorio nazionale.

Gli iscritti all’estero continuano comunque a ricevere la dotazione MAV all’indirizzo registrato negli archivi dell’Istituto. Possono però sostituire il MAV con il bonifico diretto in Tesoreria solo previa autorizzazione della Direzione provinciale di Terni. Tale autorizzazione conserva validità anche per le scadenze successive fino a revoca.

Regole per l’accredito dei bonifici

Per l’acquisizione corretta dei pagamenti a mezzo bonifico, sia individuali sia cumulativi, la causale deve contenere obbligatoriamente:

  • la parola "CLERO";
  • il codice fiscale del sacerdote o ministro di culto, per i singoli iscritti, oppure l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica, per i versamenti cumulativi;
  • il periodo di riferimento, espresso in formato "dal/al" con date in gg/mm/aaaa.

In assenza di tali elementi, e per i soli bonifici dei singoli iscritti anche in mancanza dell’autorizzazione preventiva, il pagamento non viene attribuito in estratto conto per difetto di individuazione certa della posizione previdenziale.

Le richieste di autorizzazione preventiva possono essere inviate alla casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it oppure via PEC a direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it. La Direzione provinciale di Terni, quale Polo unico nazionale per il Fondo clero, gestisce l’accredito manuale dei bonifici e la successiva ripartizione ai conti di definitiva imputazione.

Determinazione del dovuto e nuova "notifica del dovuto tramite lista"

La circolare ribadisce che, ad ogni bimestre, l’importo accertato dall’INPS è dato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti dagli iscritti risultati "attivi" negli archivi dell’Istituto, cioè non cessati e non percettori di prestazioni a carico del Fondo alla medesima scadenza.

Nel caso di adempimento cumulativo, il soggetto che paga per altri deve versare un importo perfettamente coincidente con il totale atteso dall’Istituto. Ogni difformità tra valore atteso e somma versata impedisce alla procedura di acquisizione e assegnazione di ricostruire correttamente le esclusioni o inclusioni che hanno generato il disallineamento; di conseguenza, l’intera platea interessata dal bimestre resta priva di accredito in estratto conto.

Per superare tali criticità, viene introdotta la "notifica del dovuto tramite lista", che richiede un costante aggiornamento degli archivi. In particolare:

  • Diocesi, Istituto centrale per il sostentamento del clero e confessioni acattoliche devono comunicare immediatamente alla Direzione provinciale di Terni nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni;
  • entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale devono trasmettere un file con tutte le modifiche intervenute nel bimestre;
  • entro il giorno 25 dello stesso mese l’INPS trasmette all’Istituto centrale e alle confessioni acattoliche che operano con pagamento cumulativo la lista completa degli assicurati "attivi", con il dovuto individuale e il totale generale atteso.

Ricevuta la lista, il soggetto tenuto al pagamento verifica la congruità con i propri dati. Se non emergono difformità, procede al versamento dell’importo indicato. In caso contrario, comunica subito alla Direzione provinciale di Terni le correzioni necessarie; l’INPS aggiorna gli archivi e produce una nuova lista, che sostituisce la precedente quale nuovo accertamento amministrativo del bimestre.

Se la variazione riguarda anche periodi pregressi, per esempio per cessazioni che avrebbero dovuto essere registrate in passato, la lista aggiornata annulla il dovuto del bimestre cui si riferisce, mentre il recupero di quanto già versato nei bimestri precedenti deve avvenire con distinta domanda di rimborso.

La circolare sottolinea inoltre che la notifica tramite lista è funzionale non solo alla corretta determinazione del dovuto, ma anche all’eliminazione di posizioni non più attive e di anagrafiche multiple dovute a errori materiali, oltre a evitare omissioni inconosciute all’iscritto quando cessa l’adempimento cumulativo ma permane quello individuale.

Rimborsi, cessazioni e obblighi informativi delle Curie e dell’Istituto centrale

Le somme indebitamente versate per periodi pregressi non possono essere compensate con il totale atteso della lista e devono essere trattate con autonoma operazione amministrativa e contabile. Le domande di rimborso possono essere presentate dall’Istituto centrale per il sostentamento o dalla confessione acattolica, anche cumulativamente per più iscritti, ma ciascuna richiesta deve essere motivata e supportata da documentazione idonea.

A titolo esemplificativo, per il clero cattolico possono rilevare provvedimenti di riduzione allo stato laicale, sospensione o esclusione dal sostentamento con effetto retroattivo. Se il rimborso riguarda un errato versamento successivo alla decorrenza della pensione, è sufficiente la sola motivazione, poiché l’indebito può essere verificato direttamente dagli archivi dell’Istituto. La Direzione provinciale di Terni istruisce le istanze e restituisce le somme non dovute con distinto atto contabile.

La circolare ribadisce che l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 903/1973. Inoltre, ai sensi dell’art. 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo si estende anche ai ministri di culto non cittadini italiani presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e Chiese o Enti non cattolici riconosciuti, nonché ai ministri di culto italiani operanti all’estero al servizio dei medesimi soggetti.

Per il clero cattolico viene chiarito che non vi è coincidenza temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento: l’obbligo può precedere l’inserimento nel sostentamento o permanere anche in caso di esclusione. Per i non cittadini italiani, l’obbligo sorge quando inizia l’esercizio della funzione ministeriale in Italia; se l’ingresso nel Paese è anteriore a tale inizio, non è dovuta contribuzione per il periodo intercorrente.

Le Curie Diocesane devono notificare con tempestività le ordinazioni sacerdotali, l’inizio del ministero in Italia per gli stranieri e ogni altra variazione o cessazione dell’obbligo contributivo, trasmettendo la documentazione alla Direzione provinciale di Terni, che informerà l’assicurato e attiverà i MAV in caso di iscrizione o riattivazione, oppure aggiornerà gli archivi in caso di cessazione.

Anche l’Istituto centrale per il sostentamento del clero deve limitarsi alla gestione dell’adempimento per i soggetti aventi titolo al sostentamento e segnalare tempestivamente cessazioni, riprese, variazioni e aggiornamenti anagrafici rilevanti.

Recupero delle differenze contributive dai ministri di culto pensionati

La circolare precisa che, poiché il contributo al Fondo clero è collegato all’aumento percentuale che determina la variazione degli importi pensionistici, esso assume carattere definitivo solo a posteriori. Di conseguenza, eventuali adeguamenti retroattivi restano dovuti anche se il ministro di culto è nel frattempo pensionato.

In tali casi, il recupero delle differenze contributive viene attivato centralmente sulla pensione a carico del Fondo.

Punti principali

Importo del contributo 2017

Il contributo dovuto dagli iscritti al Fondo clero per l’anno 2017 resta invariato a 1.722,08 euro annui, pari a 287,01 euro bimestrali e 143,51 euro mensili. Il decreto interministeriale 21 dicembre 2018, pubblicato in G.U. n. 20 del 24 gennaio 2019, conferma il valore già fissato per il 2016 e lo mantiene provvisoriamente valido anche per il 2018, 2019 e 2020 fino a nuovo decreto. Poiché l’importo non è stato modificato, non è dovuta alcuna integrazione per gli anni 2017 e 2018.

Modalità di pagamento individuale: MAV e pagoPA

Per i versamenti effettuati direttamente dagli iscritti è confermata la modalità MAV, introdotta in sostituzione del bollettino di conto corrente postale. Il MAV può essere pagato senza commissioni presso le banche o tramite home banking, oppure presso gli uffici postali con addebito della commissione. La modalità riguarda i sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento ex L. 222/1985, i ministri di culto acattolici tenuti all’adempimento individuale e i soggetti in contribuzione volontaria. In alternativa al MAV, è disponibile il pagamento online tramite il servizio "Fondo Clero" del Portale dei Pagamenti con sistema pagoPA, mediante carta o addebito in conto corrente.

Versamenti cumulativi e bonifico

I versamenti cumulativi restano effettuati con bonifico da parte dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero e delle confessioni acattoliche, quando il relativo decreto ministeriale preveda l’adempimento unico. Con la chiusura del conto corrente postale dedicato, i bonifici devono essere eseguiti esclusivamente in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni, con IBAN dedicati per area euro ed extra euro. Il bonifico è ammesso eccezionalmente anche per singoli iscritti all’estero, previa autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni; tale autorizzazione vale anche per le scadenze successive fino a revoca.

Regole tecniche per l’imputazione dei bonifici

Per consentire l’acquisizione corretta dei bonifici, nella causale devono figurare: la parola "CLERO", il codice fiscale dell’iscritto per i bonifici individuali oppure l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi, e il periodo di riferimento in formato giorno/mese/anno. In mancanza di tali dati, o, per i bonifici individuali, in assenza dell’autorizzazione preventiva, il pagamento non viene attribuito in estratto conto. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate via email ordinaria o PEC alla Direzione provinciale di Terni, che gestisce il Polo unico nazionale per il Fondo clero.

Notifica del dovuto tramite lista e adempimento cumulativo

La circolare ribadisce il principio di perfetta corrispondenza tra importo atteso dall’Istituto e somma versata nei pagamenti cumulativi. La difformità tra atteso e versato impedisce la corretta ripartizione e comporta la mancata attribuzione in estratto conto per tutti gli iscritti interessati dal bimestre. Per questo viene introdotta la "notifica del dovuto tramite lista": le Diocesi, l’Istituto centrale e le confessioni acattoliche devono trasmettere entro il 10 del mese di scadenza bimestrale un file con iscrizioni, cessazioni e variazioni; entro il 25 dello stesso mese l’INPS invia la lista degli assicurati attivi con il dovuto individuale e il totale generale atteso. In caso di incongruenze, il soggetto tenuto al pagamento deve comunicarle immediatamente alla Direzione provinciale di Terni per la rettifica e la produzione di una nuova lista valida come nuovo accertamento amministrativo.

Rimborsi per indebiti e variazioni pregresse

Le somme indebitamente versate su periodi pregressi non possono essere compensate nella lista del totale atteso e devono essere trattate con distinta domanda di rimborso. L’Istituto centrale per il sostentamento o la confessione acattolica può presentare richieste anche cumulative, ma ciascun caso deve essere motivato e corredato di idonea documentazione; per gli errori relativi a versamenti successivi alla decorrenza della pensione è sufficiente la motivazione, poiché l’indebito può essere rilevato direttamente dagli archivi INPS. La Direzione provinciale di Terni istruisce le richieste e dispone la restituzione con apposito atto contabile.

Decorrenza dell’obbligo contributivo e obblighi delle Curie

L’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia. Dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa anche ai ministri di culto stranieri presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e Chiese o Enti non cattolici riconosciuti, nonché agli italiani operanti all’estero al servizio di tali soggetti. Per il clero cattolico si distingue tra obbligo contributivo e accesso al sostentamento: l’obbligo può sorgere prima dell’ingresso nel sistema di sostentamento o anche in caso di esclusione dallo stesso. Le Curie devono notificare tempestivamente ordinazioni, avvii del ministero in Italia, variazioni e cessazioni; l’Istituto centrale deve limitarsi alla gestione del mero adempimento e segnalare immediatamente cessazioni, riprese e variazioni anagrafiche.

Recupero delle differenze sui pensionati

Per i ministri di culto nel frattempo pensionati, gli adeguamenti retroattivi del contributo restano dovuti perché il contributo assume carattere definitivo solo a posteriori, in connessione con l’aumento percentuale che incide sugli importi pensionistici. Il recupero delle differenze contributive viene attivato centralmente sulla pensione a carico del Fondo.

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