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Sentenza

Sentenza del 29/10/2018 n. 2510 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - cittadino non residente - cittadino non iscritto all'AIRE - presunzione di residenza in Italia - sussiste - onere della prova - incombe sul contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di essere fiscalmente residente all'estero e, pertanto, di non dover assoggettare in Italia i redditi percepiti, invocando anche l'esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Egitto. Tuttavia, non risultava cancellato dall'anagrafe della popolazione residente né iscritto all'AIRE. Inoltre, non aveva fornito adeguata prova documentale della permanenza all'estero per oltre 183 giorni nell'anno solare, elemento necessario per superare la presunzione di residenza fiscale italiana.

La decisione

La pretesa impositiva italiana è stata ritenuta legittima. La mancata cancellazione dall'anagrafe dei residenti e la mancata iscrizione all'AIRE, unitamente all'assenza di prova documentale di una permanenza all'estero superiore a 183 giorni, hanno comportato la presunzione di residenza fiscale in Italia. Di conseguenza, i redditi percepiti sia in Italia sia all'estero concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF italiana. La convenzione contro le doppie imposizioni non esonera il contribuente dall'onere di dimostrare concretamente la propria residenza fiscale estera.

Norme richiamate

  • Normativa italiana sulla residenza fiscale delle persone fisiche

    Permanenza al di fuori dell'Italia per più di 183 giorni nell'anno solare

    La residenza fiscale non dipende soltanto dalla dichiarazione del contribuente, ma deve essere dimostrata attraverso elementi anagrafici, documentali e fattuali. Il superamento della soglia dei 183 giorni all'estero è un elemento rilevante per escludere la residenza fiscale italiana.

  • Normativa sull'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

    Cancellazione dall'anagrafe dei residenti e iscrizione all'AIRE

    La mancata iscrizione all'AIRE mantiene un forte valore presuntivo a favore della residenza in Italia. Il contribuente può eventualmente superare tale presunzione, ma deve fornire una prova concreta e documentale della stabile residenza all'estero.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Egitto

    L'esistenza della convenzione non è sufficiente, da sola, a escludere la tassazione italiana. Il contribuente deve prima dimostrare la propria effettiva residenza fiscale estera e, se necessario, applicare i criteri convenzionali di soluzione dell'eventuale doppia residenza.

Massime di principio

  • Un cittadino italiano che sostiene di essersi trasferito all'estero deve dimostrare con documenti oggettivi la propria effettiva residenza fiscale estera; la sola dichiarazione personale non è sufficiente.
  • La mancata iscrizione all'AIRE e la permanenza nell'anagrafe della popolazione residente costituiscono elementi fortemente sfavorevoli e possono comportare la presunzione di residenza fiscale italiana.
  • Per superare la presunzione, è opportuno conservare prove della permanenza all'estero per oltre 183 giorni, come certificati di residenza fiscale, contratti di locazione, utenze, documentazione lavorativa, movimenti e altri elementi idonei a dimostrare il centro effettivo della vita personale ed economica.
  • Se il contribuente è considerato residente in Italia, in linea generale deve dichiarare in Italia i redditi ovunque prodotti, quindi sia quelli italiani sia quelli esteri, ferma restando l'eventuale applicazione dei meccanismi convenzionali o dei crediti d'imposta per evitare la doppia imposizione.
  • Una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni non elimina automaticamente l'obbligo dichiarativo italiano: occorre dimostrare i presupposti per essere considerati residenti nell'altro Stato e applicare i criteri previsti dalla convenzione.

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