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Sentenza

Sentenza del 28/02/2023 n. 6034 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento della Guardia di finanza che ha rilevato la sottoscrizione di una polizza e la detenzione di investimenti/attività finanziarie in Svizzera non dichiarati; contestata la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) per gli anni 2004-2012 e irrogate sanzioni. In primo grado la CTP di Milano ha rideterminato le sanzioni applicando gli aumenti di cui al D.Lgs. n. 472/1997, art.12; il CTR Lombardia ha riformato accolto la deduzione della contribuente dichiarando illegittimo l'atto sanzionatorio in quanto la norma introdotta dal D.L. n. 78/2009, art.12, comma 2-ter, ha natura sostanziale e trova applicazione solo dalla data di decorrenza (30/12/2009) e non retroattiva per gli anni anteriori. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione con un unico motivo; A.A. non ha svolto difesa in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia delle entrate inammissibile per ragioni processuali: il ricorso spedito per notificazione ex art.149 c.p.c. non aveva allegato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato e tale avviso non era stato depositato prima dell'inizio della relazione in udienza (è stato depositato telematicamente alle ore 14:10 del giorno dell'udienza, dopo la relazione). In mancanza dell'avviso di ricevimento e in assenza di qualsiasi attività difensiva da parte dell'intimata, il ricorso è inammissibile secondo consolidata giurisprudenza della Corte. Perciò la Corte non è entrata nel merito e ha confermato implicitamente l'esito favorevole al contribuente deciso in sede di merito (CTR). Non si provvede sulle spese per l'assenza di attività difensiva dell'intimata.

Norme richiamate

  • D.L. n. 197 del 1990, art. 4

    Norma sul monitoraggio fiscale (obbligo di indicare attività finanziarie estere nel quadro RW). L'atto di contestazione contestava la violazione di questo obbligo per gli anni 2004-2012.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 1 e 5

    Previsione di aumenti percentuali delle sanzioni (incrementi applicati dalla CTP per rideterminare la misura della sanzione). La CTP aveva applicato l'aumento del 50% e del 25% come aggravanti.

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2-ter

    Considerata dal giudice d'appello norma di natura sostanziale con decorrenza dal 30/12/2009; pertanto non applicabile retroattivamente agli anni anteriori, motivo per cui il CTR ha dichiarato illegittimo l'atto sanzionatorio per il periodo contestato.

  • Codice di procedura civile, art. 149 c.p.c.

    Regola la notificazione mediante servizio postale e richiede la produzione dell'avviso di ricevimento quale prova dell'avvenuta perfezione della notificazione. La Corte ha ritenuto indispensabile la produzione dell'avviso prima dell'inizio della relazione in udienza.

  • Codice di procedura civile, artt. 379, 380-bis, 372, 140 e art. 291 c.p.c. (cfr. giurisprudenza)

    Richiamati in motivazione per delimitare i termini entro cui può essere prodotto l'avviso di ricevimento (fino all'inizio della relazione/alla camera di consiglio) e per affermare che, in mancanza dell'avviso e in assenza di difesa dell'intimato, non è consentito concedere termine né procedere a rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Massime di principio

  • In Cassazione la prova dell'avvenuta notificazione (avviso di ricevimento del piego raccomandato ex art.149 c.p.c.) deve essere prodotta tempestivamente: può essere depositata fino all'inizio della relazione; se prodotta dopo la relazione e in assenza di attività difensiva dell'intimato il ricorso è inammissibile.
  • Se l'intimato partecipa e svolge difesa, la Corte ammette la produzione dell'avviso sino all'apertura della discussione; ma in assenza di qualsivoglia atto difensivo la Corte non ammette tardive produzioni e dichiara inammissibile il ricorso.
  • Le modifiche normative di natura sostanziale (es. disposizioni che incidono su diritti/sanzioni) si applicano generalmente dal momento della loro entrata in vigore e non retroattivamente; quindi, per violazioni anteriori alla decorrenza, non è possibile invocare la nuova norma se essa attenua o esclude responsabilità salvo diversa disposizione espressa.
  • In contenzioso tributario è fondamentale curare sia il merito (esatta qualificazione della norma sostanziale applicabile) sia la forma (corretta notifica e prova della stessa): una nullità procedurale formale può determinare l'inammissibilità del gravame e far venire meno il riesame del merito.
  • Quando si gestiscono ricorsi contro atti tributari, conservare e depositare tempestivamente le ricevute di notifica e gli avvisi di ricevimento è cruciale per evitare decadenze o il rigetto per vizio di forma anche quando il motivo di merito appare fondato.

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