Sentenza del 01/04/2016 n. 6345 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso di Lire 10.574.446, sostenendo che, nel determinare l'aliquota IRPEF applicabile al trattamento di fine rapporto maturato per il periodo anteriore al 19 maggio 1982, fossero state conteggiate illegittimamente anche la tredicesima e l'indennità operativa (quattordicesima). La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che l'eccedenza rispetto a una mensilità annua non dovesse concorrere alla determinazione dell'aliquota. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale interpretazione, sostenendo che la mensilità da prendere a riferimento fosse pari a un dodicesimo dell'intera retribuzione globale annua, comprensiva degli elementi retributivi aggiuntivi continuativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della C.T.R. e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che, ai fini della determinazione dell'aliquota sul TFR relativo al lavoro prestato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, una mensilità della retribuzione annua equivale a un dodicesimo della retribuzione globale di fatto percepita nell'anno, comprensiva anche di tredicesima e quattordicesima, salvo prova che la contrattazione collettiva applicabile le escludesse dal calcolo dell'indennità di anzianità. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 2, commi 2 e 3
Se per il lavoro prestato anteriormente alla data del 19 maggio 1982, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota di tassazione non si tiene conto dell'eccedenza.
La mensilità annua rilevante per calcolare l'aliquota non coincide con la sola paga base mensile, ma con un dodicesimo della retribuzione globale annua effettivamente percepita, inclusi gli elementi continuativi come tredicesima e quattordicesima.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 14, comma 3
La disposizione, come modificata dalla legge n. 482 del 1985, disciplina la determinazione del reddito di riferimento e dell'aliquota applicabile al trattamento di fine rapporto maturato nel periodo anteriore alla riforma del TFR.
Legge 29 maggio 1982, n. 297
La legge ha riformato la disciplina del trattamento di fine rapporto, modificando l'art. 2120 c.c. e uniformando i criteri di determinazione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato; tali criteri rilevano anche per l'interpretazione tributaria della nozione di mensilità.
Codice civile, art. 2120
La disciplina del TFR, come riformulata dalla legge n. 297 del 1982, costituisce il riferimento sistematico per individuare la retribuzione rilevante, comprendente gli elementi continuativi della retribuzione globale.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale riferita al TFR parla di una mensilità della retribuzione annua, il riferimento ordinario è un dodicesimo della retribuzione globale annua effettivamente percepita, non la sola paga base mensile.
- Gli elementi retributivi aggiuntivi aventi carattere continuativo, come tredicesima e quattordicesima, devono essere inclusi nella base di calcolo dell'aliquota applicabile al TFR maturato anteriormente alla riforma del 1982.
- L'esclusione di determinate voci retributive può essere sostenuta solo dimostrando che la normativa contrattuale applicabile, nel previgente regime, le escludeva dal calcolo dell'indennità di anzianità.
- Ai fini della tassazione separata del TFR, la base utilizzata per determinare l'aliquota deve essere coerente con i criteri sostanziali di calcolo dell'indennità o del TFR previsti dalla disciplina lavoristica applicabile.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato contrario alla pretesa del contribuente, la richiesta di rimborso fondata sulla sola esclusione della tredicesima o della quattordicesima dalla retribuzione annua di riferimento ha, in linea generale, scarse probabilità di successo, salvo prova di una specifica disciplina contrattuale derogatoria.
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