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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00258/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IVA, IRAP e IRPEF nei confronti di un contribuente titolare di una ditta individuale esercente attività di sale giochi e biliardi, fondato sulle risultanze di verifiche bancarie effettuate sui conti correnti intestati al contribuente, a stretti congiunti e a società terze, nonché su un pvc della Guardia di Finanza. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi riformato parzialmente la decisione, ritenendo solo in parte giustificate alcune movimentazioni bancarie, escludendo il recupero IVA sul presupposto dell'esenzione dell'attività svolta e respingendo alcune pretese del contribuente su costi deducibili e altre poste. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione censurando: la motivazione della sentenza d'appello e l'asserita omessa pronuncia; la violazione delle regole sugli accertamenti bancari, per non avere la CTR esaminato analiticamente ogni movimento e per aver aderito apoditticamente a una consulenza tecnica di parte; l'erronea esclusione dell'IVA sui maggiori ricavi. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo vizi dell'atto impositivo per mancata allegazione di alcuni documenti, omessa considerazione delle osservazioni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, omesso esame di movimenti bancari riferiti ad anni diversi, e violazione delle regole sulla deducibilità di costi e sulla dismissione di apparecchi/schede tecniche.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia perché la sentenza della CTR, pur eventualmente censurabile in diritto, non era affetta da motivazione apparente né da omessa pronuncia in senso tecnico. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo violata la disciplina degli accertamenti bancari e errata l'esclusione dell'IVA: il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in modo rigoroso, per ciascuna movimentazione, se il contribuente avesse fornito prova analitica della riferibilità dei versamenti/prelevamenti a operazioni non imponibili o esenti; inoltre, l'esenzione IVA dell'attività di gioco non si estende automaticamente a tutti i maggiori ricavi accertati, essendo necessaria la prova della loro diretta riconducibilità alle operazioni esenti previste dalla legge. Sul ricorso incidentale del contribuente, la Corte ha rigettato i motivi relativi all'allegazione degli atti richiamati nell'avviso e alla mancata considerazione delle osservazioni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, ma ha accolto il motivo con cui si deduceva l'omesso esame di alcuni movimenti bancari relativi all'anno 2009 anziché al 2010. Ha rigettato gli altri motivi incidentali concernenti, tra l'altro, la deducibilità degli aggi agli esercenti e le ulteriori doglianze sulla dismissione delle schede tecniche. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza e per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per i vizi di nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    limita il vizio all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni o prove in senso lato

  • art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in tema di accertamenti bancari e prova contraria del contribuente

  • art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato sul campo di applicazione dell'IVA

  • art. 51, comma 2, n. 2 e n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per l'utilizzo delle risultanze bancarie nelle rettifiche IVA

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nelle indagini bancarie e nella deducibilità dei costi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla non contestazione e al valore della perizia stragiudiziale

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    richiamato sull'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento e sull'allegazione degli atti richiamati

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato in tema di competenza e deducibilità dei costi

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato sul regime delle produzioni nel giudizio tributario d'appello

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    richiamato per le osservazioni del contribuente al pvc, la cui mancata menzione nell'atto non determina nullità automatica

  • art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972

    interpretato restrittivamente: l'esenzione IVA per gioco e scommesse e raccolta delle giocate non si estende automaticamente a tutte le prestazioni connesse

  • art. 1, comma 497, L. n. 311 del 2004

    richiamato per l'estensione dell'esenzione IVA alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento e ai rapporti tra concessionari e terzi incaricati

  • art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990

    richiamato in combinato con la disciplina della motivazione dell'atto amministrativo

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la motivazione degli avvisi di accertamento

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per la possibilità della Cassazione di decidere nel merito senza rinvio in caso di questione infondata e assenza di ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • In materia di accertamenti bancari, una volta provati dall'Amministrazione i movimenti su conto corrente, opera una presunzione legale a favore dell'Ufficio e incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, per ciascun singolo movimento, la diversa provenienza o l'estraneità alla base imponibile; la prova contraria deve essere analitica e non meramente generica.
  • Nel giudizio tributario la perizia stragiudiziale di parte è una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico e indiziario: può essere valorizzata dal giudice, ma non è soggetta al principio di non contestazione e non può essere recepita con adesione generica; se utilizzata come fondamento della decisione, il giudice deve esporre le ragioni della sua attendibilità.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, documenti o una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico della decisione; non ricorre quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della statuizione, anche se eventualmente errate in diritto.
  • L'esenzione IVA per le attività di gioco e per la raccolta delle giocate va interpretata restrittivamente e non si estende automaticamente a tutti i proventi connessi all'attività imprenditoriale: il contribuente deve dimostrare la diretta riconducibilità dei maggiori ricavi all'operazione esente o non imponibile.
  • La mancata allegazione all'avviso di accertamento degli atti richiamati non comporta nullità se il contenuto essenziale di tali atti è già riprodotto nell'atto impositivo e il contribuente è posto in condizione di comprendere l'an e il quantum della pretesa.
  • Le osservazioni del contribuente presentate a seguito del pvc devono essere valutate dall'Amministrazione, ma la loro mancata esplicitazione nell'avviso di accertamento non determina di per sé invalidità dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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