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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10610/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società dichiarata fallita ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale su ricorso del pubblico ministero. In fatto, il provvedimento di fallimento era stato fondato sull'esistenza di rilevanti debiti verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, su segnalazioni alla Centrale Rischi e su atti di dismissione del patrimonio immobiliare. Con l'unico motivo di ricorso la società ha dedotto violazione dell'art. 15 l. fall., dell'art. 19 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 67-bis, 68 e 69 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la rateizzazione fiscale in corso avrebbe dovuto sospendere il procedimento fallimentare o comunque escludere il superamento della soglia di fallibilità; ha inoltre contestato la valorizzazione di un credito tributario annullato dal giudice tributario e l'omessa considerazione del fatto che un ulteriore debito verso un creditore munito di titolo sarebbe stato oggetto di trattative transattive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il profilo sulla rateizzazione perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva affermato che la rateizzazione fosse in astratto irrilevante nel fallimento, ma aveva accertato in fatto che parte del debito tributario, pari a euro 177.355,92, non era compresa nella rateizzazione e risultava comunque sufficiente a integrare sia lo stato di insolvenza sia la soglia di cui all'art. 15, nono comma, l. fall. Ha ritenuto non decisivo anche il secondo profilo, osservando che il credito tributario contestato costituiva solo una parte del debito complessivo e richiamando il principio per cui la temporanea inesigibilità conseguente alla domanda di definizione agevolata non impedisce la richiesta di fallimento né il giudizio prefallimentare, fermo l'onere del debitore di provare l'avvenuto perfezionamento del beneficio prima della dichiarazione di fallimento. È stata poi ritenuta inammissibile per difetto di specificità la censura sulla supposta cessazione dell'insolvenza per trattative con il creditore Ifis Npl Investing S.p.A., e la decisione ha confermato la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 15 l. fall.

    la soglia e i presupposti per la dichiarazione di fallimento restano integrati anche se solo una parte del debito tributario non è stata rateizzata

  • art. 19 d.P.R. n. 602/1973

    la rateizzazione fiscale sospende l'azione esecutiva, ma non esclude automaticamente la legittimazione a chiedere il fallimento né l'accertamento dell'insolvenza

  • artt. 67-bis, 68 e 69 d.lgs. n. 546/1992

    sono invocati dalla ricorrente per sostenere l'efficacia delle decisioni tributarie e della riscossione, ma non portano all'accoglimento del ricorso

  • art. 15, nono comma, l. fall.

    la soglia di euro 30.000 è ritenuta superata sulla base dei debiti non compresi nella rateizzazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    è richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo o di impugnazione della dichiarazione di fallimento, la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita ad attaccare una regola astratta non effettivamente posta a base della decisione.
  • La rateizzazione o la domanda di definizione agevolata di parte del debito tributario non esclude di per sé la legittimazione del creditore pubblico a richiedere il fallimento né rende improcedibile il procedimento prefallimentare; ciò che rileva è l'incidenza dei debiti non coperti dal beneficio ai fini dello stato d'insolvenza e della soglia legale.
  • Quando l'inesigibilità del credito erariale è solo temporanea, spetta al debitore provare in modo concreto e specifico che il beneficio si è perfezionato prima della dichiarazione di fallimento e che ciò ha eliminato i presupposti dell'insolvenza.
  • Ai fini della valutazione dello stato d'insolvenza possono essere valorizzati anche elementi indiziari ulteriori, come le segnalazioni alla Centrale Rischi, e non è sufficiente allegare in modo generico trattative con un creditore per escludere l'insolvenza.
  • La deduzione di fatti idonei a incidere sull'insolvenza deve essere specifica e autosufficiente: una mera prospettazione della pendenza di trattative o di una futura definizione transattiva non è sufficiente se non è chiarito il loro contenuto e la loro incidenza effettiva sul debito complessivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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