Ordinanza n. 128/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sez. I di Palermo) n. -OMISSIS- del 2026, resa tra le parti in data 11.2.2026, e per il conseguente annullamento: - del provvedimento d’informativa antimafia interdittiva, adottato dal Prefetto della Provincia di Palermo, Area I, prot. interno n. -OMISSIS-, dell'11.11.2025; ove occorra: - del verbale della seduta del Gruppo Provinciale Interforze del 30.10.2025 (non conosciuto); - della comunicazione della Prefettura di Palermo ex art. 92, comma 2-bis, D.lgs. n. 159/2011, prot. n. -OMISSIS- S.r.l.s. - Prot. Uscita n. 0167687 del 13.10.2025; - dell'ulteriore verbale della seduta del Gruppo Provinciale Interforze del 9.10.2025 - acquisito tramite istanza di accesso agli atti - contenente, tra l’altro, i dicta della nota della Questura di Palermo dell’8.10.2025 e delle note del Nucleo di Polizia economico finanziario della Guardia di Finanza e della DIA del 9.10.2025, ivi riportati e richiamati; - di ogni altro atto, provvedimento e documento ivi allegato e, comunque, richiamato, nonché pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Palermo e ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda di sospensione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia, deducendo che il provvedimento prefettizio non avrebbe adeguatamente illustrato il passaggio dagli elementi relazionali, familiari e ambientali raccolti nel procedimento alla concreta configurabilità di un tentativo di infiltrazione mafiosa idoneo a condizionare le scelte imprenditoriali. Secondo l'appellante, il quadro sintomatico si sarebbe arrestato alla soglia del sospetto grave, senza raggiungere il livello di probabilità qualificata richiesto per una misura così afflittiva. La Prefettura ha sostenuto, invece, la natura strutturale del rischio, valorizzando i legami familiari dell'amministratore, la posizione della socia di maggioranza, pregresse relazioni con soggetti gravemente controindicati, la presenza nell'impresa di dipendenti con significative controindicazioni penali per reati associativi di stampo mafioso e il più ampio ambiente relazionale e territoriale della vicenda.
La decisione
Il CGARS ha accolto l'appello cautelare nei limiti indicati in motivazione, senza sospendere l'informativa antimafia e senza anticipare l'esito liberatorio del giudizio di merito. Ha ritenuto non manifestamente infondate le censure relative alla necessità di verificare il concreto nesso tra i dati relazionali valorizzati e l'attitudine a condizionare l'attività imprenditoriale, nonché la corretta collocazione della vicenda nell'ambito degli strumenti di prevenzione. Ha riconosciuto il periculum in mora, ravvisando un pregiudizio grave, attuale e progressivo per la continuità aziendale, la perdita o interruzione di commesse, la sospensione di attività e il rischio di compromissione irreversibile dell'avviamento. Tuttavia, ha escluso che vi fosse un grado di evidenza immediata e univoca sufficiente per concedere una sospensione sostanzialmente satisfattiva. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi disposto la trasmissione degli atti al TAR Sicilia, sede di Palermo, per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare proposto contro l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
consente di trasferire senza indugio la tutela dal piano provvisorio a quello definitivo
Quando la controversia cautelare è seria, delicata e immediatamente lesiva, ma non può essere prudentemente definita mediante una sospensione anticipatoria, il giudice può disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base della comunicazione prefettizia inserita nel procedimento relativo all'informativa antimafia.
d.lgs. 159/2011
Disciplina il potere prefettizio di adottare l'informativa antimafia interdittiva; il testo richiede che il rischio di infiltrazione sia desunto da un quadro complessivo, serio, attuale e logicamente coerente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'informativa antimafia interdittiva, il sindacato del giudice amministrativo deve verificare in modo pieno e approfondito ragionevolezza, completezza dell'istruttoria, coerenza logica e proporzione tra il quadro sintomatico e la gravità degli effetti, senza ridursi a un controllo meramente esteriore né sostituirsi all'apprezzamento prefettizio.
- Le relazioni familiari, personali o ambientali possono fondare un'informativa antimafia solo quando, per modalità concrete e convergenza con gli altri elementi acquisiti, risultino idonee a esondare dal piano personale e a costituire un potenziale fattore di condizionamento dell'attività imprenditoriale.
- Gli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa devono essere valutati complessivamente e ragionatamente secondo il criterio del “più probabile che non” e della “probabilità cruciale”: non è necessaria la prova piena dell'avvenuto condizionamento, ma occorre una diagnosi di rischio seria, attuale e logicamente sorvegliata.
- Quando l'appello cautelare presenta questioni non manifestamente infondate e il provvedimento impugnato determina un pregiudizio grave e progressivo alla continuità aziendale, ma non sussiste evidenza immediata sufficiente per sospenderlo, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell'udienza di merito invece di anticipare cautelarmente l'esito della controversia.
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