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Legge

L.R. Veneto 9/2025

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 giugno 2013 n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Normativa regionaleL.R. Veneto 9/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina veneta dell’agricoltura sociale: ridefinisce fattorie sociali, SCIA, elenco regionale, controlli, sanzioni e compiti della Regione; introduce regole su locali, requisiti igienico-sanitari, convenzioni e misure di sostegno. Prevede adeguamento delle imprese già iscritte entro 24 mesi dai provvedimenti attuativi. Vigente dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.

Modifiche alla disciplina veneta sull’agricoltura sociale

Modifiche alla disciplina regionale dell’agricoltura sociale in Veneto

La legge regionale del Veneto n. 9 del 2025 interviene in modo organico sulla legge regionale 28 giugno 2013, n. 14, aggiornandone finalità, definizioni, procedura di avvio, controlli, sanzioni e misure di sostegno. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione del Veneto.

Finalità e perimetro dell’intervento

La Regione promuove l’agricoltura sociale come componente della multifunzionalità agricola, per ampliare le opportunità di occupazione e reddito e per integrare attività finalizzate a:

  • inserimento lavorativo e inclusione sociale di soggetti svantaggiati;
  • abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità;
  • attività educative, assistenziali e formative a supporto di famiglie e istituzioni.

La Regione sostiene anche il rafforzamento dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli di welfare regionale tramite interventi innovativi delle fattorie sociali.

Definizioni, attività e tipologie di fattoria sociale

La norma definisce come agricoltura sociale le attività previste dalla legge statale n. 141/2015, svolte con continuità da imprenditori agricoli, singoli o associati, e dagli ulteriori soggetti ammessi dalla stessa legge statale, nei limiti e con le modalità ivi previste.

Le “fattorie sociali” sono le imprese agricole e gli altri soggetti ammessi dalla disciplina statale, in possesso dei requisiti formativi e iscritti nell’elenco regionale. Possono operare anche contemporaneamente su più attività, purché rispettino i requisiti normativi e attuativi.

Le fattorie sociali si distinguono in:

  • inclusive, quando svolgono attività agricole con finalità di inclusione;
  • erogative, quando erogano servizi sociali, educativi o assistenziali mediante l’uso delle risorse dell’azienda agricola.

Le fattorie sociali iscritte nell’elenco regionale sono anche qualificate come “operatori di agricoltura sociale” e utilizzano la denominazione “Fattoria sociale del Veneto”. Le attività erogative svolte dall’imprenditore agricolo sono considerate attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 c.c.

Le attività devono essere svolte regolarmente e con continuità, anche se stagionali. La Giunta regionale definisce i parametri minimi e le forme di svolgimento dell’attività agricola.

Collaborazioni e forme organizzative

Le attività di agricoltura sociale devono essere realizzate, quando richiesto dalle norme di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

È inoltre possibile svolgere le attività in collaborazione con i soggetti indicati dalla legge statale n. 141/2015. In tali casi restano ferme disciplina e agevolazioni proprie di ciascun soggetto. La fattoria sociale può avvalersi di professionisti con adeguate competenze secondo la normativa di settore.

Per tali collaborazioni sono ammessi convenzioni, accordi e strumenti contrattuali, anche associativi.

Funzioni della Regione e attuazione

La Regione inserisce l’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche:

  • agricole;
  • educative;
  • del lavoro;
  • ambientali;
  • socio-sanitarie.

Favorisce la conoscenza delle fattorie sociali e dei servizi offerti, anche tramite l’elenco regionale e strumenti di informazione, animazione e comunicazione. Promuove inoltre il raccordo tra le diverse politiche regionali e predispone strumenti di assistenza tecnica, formazione e sostegno per le imprese.

La Giunta regionale, sentito il tavolo tecnico regionale, definisce con uno o più provvedimenti:

  • criteri per integrare l’agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali, anche attraverso nuove unità di offerta in regime di agricoltura sociale con coinvolgimento della cooperazione sociale;
  • modalità e limiti delle collaborazioni con i soggetti previsti dalla legge;
  • modalità d’uso, anche contestuale, degli immobili tra agricoltura sociale e altre attività agricole;
  • procedure, eventuali condizioni tecniche e requisiti di mantenimento per la SCIA e per la tenuta dell’elenco;
  • competenze professionali e formative richieste agli operatori.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta approva i provvedimenti attuativi.

Locali, immobili e requisiti igienico-sanitari

Per le attività di agricoltura sociale si utilizzano locali, fabbricati o porzioni di fabbricati rurali già esistenti sul fondo e strumentali all’attività agricola.

Gli spazi devono essere conformi alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e avere agibilità coerente con il tipo di attività sociale svolta.

L’attività può essere svolta anche all’esterno delle strutture aziendali e dei beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale, nei limiti fissati per ciascuna attività dal decreto ministeriale di riferimento.

I fabbricati rurali già esistenti e destinati all’agricoltura sociale mantengono il riconoscimento della ruralità, restano tali agli effetti urbanistici e non richiedono cambio di destinazione d’uso.

Sugli edifici esistenti destinati a fattoria sociale sono sempre consentiti ampliamenti per adeguamenti tecnologici, igienico-sanitari ed eliminazione delle barriere architettoniche, entro questi limiti:

  • massimo 10% del volume esistente;
  • comunque non oltre 200 metri cubi complessivi aziendali;
  • solo in aderenza, sopraelevazione o mediante volumi interrati o seminterrati;
  • nel rispetto di strumenti urbanistici, norme edilizie, igienico-sanitarie e tutela dei beni culturali e paesaggistici;
  • una sola volta, anche per fasi, purché non sia già stata fruita la medesima facoltà in base ad altre norme regionali.

I requisiti igienico-sanitari, comprese le aree all’aperto, sono stabiliti dalla Giunta regionale. È ammessa la somministrazione di spuntini, pasti e bevande solo ai beneficiari delle attività di agricoltura sociale.

Tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale

È istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il tavolo tecnico regionale dell’agricoltura sociale. Ne fanno parte i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di servizi sociali, sanitari, agricoltura, lavoro e formazione, o loro delegati, i responsabili delle Aziende ULSS per le materie coinvolte e un rappresentante dei comuni del Veneto designato da ANCI Veneto. Partecipano anche i rappresentanti dei soggetti dei settori coinvolti.

Il tavolo tecnico:

  • raccoglie dati sui servizi offerti dai soggetti dell’agricoltura sociale;
  • promuove il monitoraggio della presenza e dello sviluppo delle attività nel territorio e la valutazione della qualità dei servizi;
  • raccoglie e valuta le pratiche di agricoltura sociale per proporne l’inserimento nella programmazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona;
  • cura il raccordo con l’Osservatorio statale sull’agricoltura sociale.

La segreteria è affidata alla struttura regionale competente. La partecipazione è gratuita.

Elenco regionale delle fattorie sociali e rete territoriale

L’elenco regionale costituisce il presupposto per l’iscrizione delle imprese agricole e degli altri soggetti ammessi che hanno presentato la SCIA. Nell’elenco sono annotate anche le forme di collaborazione perfezionate.

L’iscrizione all’elenco consente di:

  • accedere alle eventuali misure di sostegno previste dalla legge;
  • utilizzare il logo previsto dalla disciplina regionale;
  • godere di preferenza nelle provvidenze della programmazione unionale, nazionale e regionale in materia di agricoltura sociale.

La Regione favorisce inoltre la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei relativi organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione, aggiornamento e promozione delle attività.

Misure di sostegno economico e di mercato

La Regione sostiene l’agricoltura sociale nell’attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale e delle politiche sociali e socio-sanitarie.

Sono previste in particolare:

  • priorità nelle procedure di alienazione e locazione di beni confiscati alle mafie, beni del patrimonio regionale e superfici agricole della banca della terra veneta;
  • promozione della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura sociale, anche tramite filiera corta;
  • promozione di percorsi formativi per imprenditori agricoli, coadiuvanti e familiari interessati ad avviare o migliorare una fattoria sociale;
  • interventi informativi rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, delle ULSS e agli altri soggetti operanti nel settore.

Nei nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche, o quando si rendono disponibili posteggi nei mercati esistenti, è riservato almeno il 5% dei posteggi ai venditori diretti di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale.

Nelle gare per mense di enti pubblici, scolastiche e ospedaliere, gli enti aggiudicatari possono prevedere criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori di agricoltura sociale, nel rispetto del codice dei contratti pubblici e della disciplina statale di settore.

La Regione incentiva anche la costituzione di nuove unità di offerta per servizi in regime di agricoltura sociale mediante contributi per interventi funzionali al raggiungimento degli standard richiesti; sono favorite le nuove fattorie sociali in collaborazione fra imprenditori agricoli e cooperative sociali e gli adeguamenti delle fattorie esistenti.

Avvio dell’attività tramite SCIA e controlli comunali

L’avvio dell’attività richiede la presentazione di una SCIA al Comune in cui si trovano gli immobili da destinare ad agricoltura sociale, da parte degli imprenditori agricoli o degli altri soggetti ammessi, in presenza dei requisiti fissati dalla Giunta regionale.

La SCIA va presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune in cui è ubicata l’unità tecnico-economica di riferimento.

Il Comune, se riscontra carenze nei requisiti o difformità rispetto alla SCIA, formula i rilievi e indica il termine per adeguarsi, che non può essere inferiore a 30 giorni. Se l’adeguamento non avviene, il Comune adotta i provvedimenti conseguenti e informa la Regione, anche ai fini della cancellazione dall’elenco regionale.

L’avvio dell’attività comporta l’iscrizione all’elenco regionale. Il titolare deve comunicare al Comune ogni variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro 30 giorni.

Controlli, sanzioni e cessazione dell’attività

In caso di esercizio dell’attività di agricoltura sociale senza SCIA o senza iscrizione nell’elenco regionale, si applica una sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro e il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.

In caso di violazioni della legge o delle disposizioni attuative, il Comune può disporre la cancellazione dall’elenco e la revoca della SCIA. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni competenti per territorio secondo la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.

Regime transitorio

Le imprese già iscritte all’elenco regionale devono adeguarsi alla nuova disciplina entro 24 mesi dall’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi previsti dalla Giunta regionale.

Il mancato adeguamento, oppure l’assenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge regionale n. 14/2013 entro il termine, comporta:

  • l’adozione, da parte del Comune competente, del provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività;
  • la cancellazione d’ufficio dall’elenco regionale da parte della struttura regionale competente.

Regime finanziario

Gli oneri della legge sono quantificati in 200.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

La copertura è ripartita tra:

  • 150.000 euro annui per il potenziamento dei servizi in regime di agricoltura sociale mediante nuove unità di offerta;
  • 50.000 euro annui per gli interventi connessi, inclusi quelli di promozione della conoscenza delle fattorie sociali e di formazione degli operatori.

Le risorse provengono da riduzioni di fondi accantonati nel bilancio di previsione 2025-2027.

Entrata in vigore e attualità della legge

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Non risulta limitata a un esercizio finanziario ormai concluso, ma contiene anche regole transitorie e finanziarie riferite al triennio 2025-2027 e ai provvedimenti attuativi regionali.

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