L.R. Veneto 15/2025
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge veneta introduce un articolo sulla ricognizione del patrimonio dei richiami vivi detenuti dai cacciatori, con dichiarazione dei capi, contrassegni inamovibili e registro regionale, e modifica una norma sugli appostamenti. Le nuove regole operano dopo il procedimento che la Giunta deve definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore; se ciò cade nella prima stagione venatoria utile, slittano alla stagione successiva.
Ricognizione e tracciabilità dei richiami vivi per la caccia da appostamento; modifica delle disposizioni sugli appostamenti
Ricognizione e tracciabilità dei richiami vivi per la caccia da appostamento
La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina della caccia da appostamento contenuta nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introducendo un sistema di ricognizione, identificazione e registrazione dei richiami vivi detenuti dai cacciatori. L’obiettivo è garantire la tracciabilità degli esemplari legittimamente detenuti, nel rispetto dei limiti della normativa statale e regionale sulla caccia.
Ambito di applicazione
La nuova disciplina riguarda i richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui agli articoli 4 e 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, detenuti legittimamente per la caccia da appostamento.
Sono inclusi anche:
- i richiami vivi di allevamento;
- i richiami vivi di cui all’Allegato C dell’articolo 32, comma 7, della legge regionale n. 50 del 1993.
Ricognizione del patrimonio di richiami vivi
La Giunta regionale deve provvedere alla ricognizione del patrimonio dei richiami vivi autorizzati. A tal fine, entro i termini stabiliti da un proprio provvedimento, ogni cacciatore che utilizza richiami vivi provenienti da impianti di cattura o da allevamento deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La dichiarazione deve indicare:
- la quantità dei richiami vivi detenuti e utilizzati per l’attività venatoria;
- la distinzione tra richiami provenienti da impianti di cattura e da allevamento;
- la specie di appartenenza;
- il codice progressivo alfanumerico riportato sull’anello inamovibile di ciascun esemplare.
Contrassegni inamovibili e controlli
La Giunta regionale, sempre nei termini definiti dal proprio provvedimento attuativo, deve mettere a disposizione per i richiami oggetto di dichiarazione contrassegni inamovibili numerati, idonei a garantirne la permanenza, recanti un codice univoco.
Tali contrassegni devono essere apposti sui richiami vivi come integrazione del contrassegno dichiarato entro 60 giorni dalla consegna. La disciplina mira a garantire la tracciabilità dell’esemplare e la possibilità di verifica da parte dei soggetti incaricati della vigilanza venatoria.
La struttura competente effettua inoltre controlli a campione sulle dichiarazioni presentate.
Registro regionale dei detentori autorizzati
Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito il Registro regionale dei detentori autorizzati di richiami vivi.
Nel registro sono riportati:
- i dati anagrafici dei detentori autorizzati;
- i dati relativi alle specie detenute;
- il codice univoco del contrassegno inamovibile apposto su ciascun richiamo vivo di cattura e di allevamento.
Decorrenza applicativa e regime transitorio
Le nuove regole diventano operative dopo il termine del procedimento definito dal provvedimento della Giunta regionale, che deve essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Se la decorrenza di tali termini cade nel periodo compreso nella prima stagione venatoria successiva all’entrata in vigore, l’applicazione slitta alla stagione venatoria successiva.
Da quel momento costituiscono patrimonio di richiami vivi autorizzati solo gli esemplari oggetto della dichiarazione e degli adempimenti previsti dalla nuova disciplina.
Modifica sugli appostamenti
La legge modifica anche una disposizione sugli appostamenti venatori, sopprimendo nel comma 2 dell’articolo 20 quinquies della legge regionale n. 50 del 1993 la parola “esclusivamente”. La modifica amplia quindi la formulazione previgente della norma.
Aspetti finanziari
La legge quantifica gli oneri derivanti dalla nuova disciplina e ne indica la copertura sul bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Veneto.
Sono previsti:
- 50.000 euro per l’esercizio 2025 per gli oneri correnti legati ai contrassegni e agli adempimenti connessi;
- 80.000 euro per il 2025 in conto capitale per l’istituzione del Registro regionale;
- 30.000 euro per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 per la tenuta telematica del registro.
La copertura è assicurata mediante riduzione di appositi fondi della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” e riallocazione delle risorse sulla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e Pesca”.
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