Cassazione Civile, Ordinanza n. 11522/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni giudiziali rese in favore di un condominio. Il condominio proponeva opposizione sostenendo che tra le parti, tramite una scrittura denominata "proposta di amministrazione" stipulata con uno studio associato di cui il professionista era legale rappresentante, era stato pattuito che le prestazioni di consulenza, assistenza e tutela legale sarebbero state svolte a titolo gratuito. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ritenendo provata la gratuità dell'incarico e l'efficacia dell'accordo anche nei confronti del singolo professionista. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sulla disconoscimento della scrittura privata e sulla sua efficacia probatoria; 2) violazione delle regole su prova e valutazione della scrittura e omesso esame di fatto decisivo; 3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla disciplina dell'attività forense, oltre a omesso esame di fatto storico. I resistenti eccepivano anche litispendenza, sostenendo che fosse stato già proposto appello avverso la stessa ordinanza.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di litispendenza, chiarendo che non vi è litispendenza quando contro lo stesso provvedimento siano proposti due rimedi impugnatori diversi e uno solo sia previsto dalla legge; in tal caso, il giudice dell'impugnazione non consentita deve dichiararla inammissibile. Tuttavia, il ricorso straordinario per cassazione era comunque tardivo: poiché il ricorrente aveva già proposto appello avverso un provvedimento inappellabile, il termine breve per proporre il ricorso per cassazione decorreva dalla notificazione dell'atto di appello, che valeva quale conoscenza legale del provvedimento. Siccome il ricorso per cassazione era stato notificato oltre sessanta giorni dopo tale data, la Corte lo ha dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di difendersi personalmente se avvocato
art. 111, comma 7, Cost.
individua il ricorso straordinario per cassazione come unico mezzo esperibile avverso il provvedimento in questione
art. 14, ultimo comma, D. Lgs. n. 150/2011
rende inappellabile l'ordinanza definitiva in materia di liquidazione di onorari, diritti o spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali
art. 39, comma 1, c.p.c.
richiamato dai resistenti per sostenere la litispendenza
art. 327, comma 1, c.p.c.
non applicato come termine di riferimento per la verifica della tempestività della seconda impugnazione
art. 325, comma 2, c.p.c.
termine breve di sessanta giorni decorrente dalla proposizione del primo mezzo di gravame, qui utilizzato per valutare la tempestività del ricorso per cassazione
art. 372, comma 1, c.p.c.
consente la produzione in cassazione dei documenti relativi all'ammissibilità del ricorso
art. 101, comma 2, c.p.c.
il rilievo officioso dell'inammissibilità per tardività non richiede previo contraddittorio
art. 384, comma 3, c.p.c.
richiamato per escludere la necessità di instaurare il contraddittorio su una questione di puro diritto rilevata d'ufficio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c.
invocati come norme violate in tema di disconoscimento e efficacia probatoria di copie e scritture private
artt. 2702 e 2697 c.c.
invocati come norme violate sulla prova della scrittura privata e sull'onere della prova
art. 116 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice
artt. 1362 c.c.
invocati per la censura sull'interpretazione del contratto
art. 4 L. n. 247 del 2012
invocato quale norma sulla disciplina dell'attività forense
Massime di principio
- Non ricorre litispendenza quando sulla medesima decisione vengano proposti rimedi impugnatori diversi, ma solo uno previsto dall'ordinamento: il giudice dell'impugnazione non consentita deve dichiararla inammissibile, mentre il giudice dell'impugnazione ammissibile deve decidere nel merito.
- Quando un provvedimento è impugnato con un rimedio non previsto e, successivamente, con il rimedio corretto, la tempestività del secondo gravame si misura con il termine breve decorrente dalla proposizione del primo, che vale come conoscenza legale del provvedimento.
- Il rilievo officioso dell'inammissibilità per tardività può essere effettuato anche senza previo contraddittorio quando la questione è di puro diritto e la parte avrebbe dovuto considerare prevedibile il controllo sul rispetto dei termini perentori.
- In materia di ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., la verifica della tempestività deve essere svolta in rapporto al termine breve applicabile quando il primo atto di impugnazione ha reso legale la conoscenza del provvedimento.
- La mancata tempestiva proposizione del mezzo di impugnazione corretto comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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