Sentenza del 24/02/2017 n. 4794 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un accertamento sintetico mediante redditometro ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 600 del 1973, rideterminando il reddito imponibile del contribuente per il 2005 e recuperando maggiori somme a titolo di IRPEF, addizionali e interessi. L'accertamento si fondava, tra l'altro, sulla comproprietà di immobili, sull'acquisto di azioni e di un'autovettura e, soprattutto, sul conferimento in una società di titoli del valore nominale di 10 milioni di euro. L'Agenzia contestava alla sentenza regionale sia l'utilizzo di documentazione asseritamente nuova in appello, sia l'insufficiente motivazione sulla prova contraria fornita dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'illegittimità dell'accertamento. I giudici hanno ritenuto che gli elementi utilizzati dall'Ufficio non costituissero fatti certi idonei a dimostrare una maggiore capacità contributiva: i certificati di deposito non erano intestati al contribuente, risultavano emessi da un istituto già cancellato dalla lista delle banche off shore ed erano stati considerati falsi e privi di valore economico; inoltre, il conferimento dei titoli nella società era affetto da vizi e non risultavano provati né l'effettivo pagamento delle quote né reali movimentazioni finanziarie. La prova contraria del contribuente è stata quindi ritenuta sufficiente a superare la presunzione redditometrica. L'Agenzia è stata condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.200 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6
Il reddito complessivo netto può essere determinato sinteticamente sulla base di elementi e circostanze di fatto certi e delle spese per incrementi patrimoniali; è ammessa la prova contraria del contribuente.
Il redditometro fondato sulla disciplina applicabile ratione temporis introduce una presunzione relativa, non assoluta. L'Amministrazione deve basarsi su elementi di fatto certi, mentre il contribuente può dimostrare documentalmente che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, cioè fatti giuridici modificativi o estintivi della pretesa, e non impedisce la valutazione di fatti storici risultanti da documenti ritualmente prodotti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti anche in appello, persino se preesistenti al giudizio di primo grado. Questa disciplina speciale prevale sulle limitazioni previste dal codice di procedura civile.
Codice civile, art. 2697
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; nel redditometro, l'Ufficio deve dimostrare gli elementi costitutivi della maggiore capacità contributiva, mentre il contribuente deve fornire la prova contraria prevista dalla legge.
Codice civile, artt. 2464 e 2465
Il conferimento di beni o crediti nel capitale sociale deve rispettare i requisiti formali e valutativi previsti dalla legge, compresa la corretta perizia di stima. La violazione di tali requisiti può incidere sulla reale valenza economica dell'operazione ai fini dell'accertamento fiscale.
Codice civile, artt. 2699 e 2700
L'atto pubblico fa piena prova della provenienza, delle dichiarazioni rese e dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non garantisce la veridicità intrinseca delle dichiarazioni delle parti, che possono essere contestate con gli ordinari mezzi di prova.
Codice civile, art. 2379
La mancata impugnazione formale della nullità di un atto societario non impedisce al giudice tributario di valutarne incidentalmente la validità e gli effetti economici ai fini della verifica della capacità contributiva.
Massime di principio
- Un accertamento redditometrico non può fondarsi su meri dati formali o su operazioni apparentemente rilevanti: gli elementi devono essere concretamente certi, economicamente effettivi e riferibili al contribuente.
- La disponibilità nominale di titoli, crediti o beni non dimostra da sola una maggiore capacità contributiva se il contribuente prova che tali attività erano false, prive di valore, inesigibili o non effettivamente nella sua disponibilità.
- Il contribuente può superare la presunzione del redditometro dimostrando documentalmente l'inesistenza del reddito presunto o la sua consistenza inferiore; la prova deve essere concreta e collegata alle singole componenti dell'accertamento.
- Nel processo tributario è generalmente possibile produrre nuovi documenti in appello. La loro produzione non equivale automaticamente alla proposizione di una nuova eccezione vietata.
- Gli atti notarili provano ciò che il notaio ha direttamente constatato, ma non rendono incontestabili la veridicità, il valore economico o l'effettività delle dichiarazioni rese dalle parti.
- Per valutare un incremento patrimoniale rilevante occorre verificare l'effettivo esborso, la provenienza delle risorse, la validità dell'operazione e l'esistenza di reali movimentazioni finanziarie, non soltanto il valore indicato nei documenti.
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