Cassazione Civile, Ordinanza n. 23885/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2016 nei confronti di una società che aveva acquistato un ramo d'azienda da altra società, recuperando a tassazione un credito IVA di euro 700.807,00 ritenuto inesistente e integralmente utilizzato in compensazione; contestava inoltre, ai fini IRES e IRAP, euro 101.092,00 qualificati come sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio di un debito verso una terza società, ritenendo l'operazione contabile fittizia. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato, mentre in appello la decisione era stata riformata a favore della società. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo lamentava motivazione solo apparente, contraddittoria e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 112 c.p.c.; con il secondo deduceva violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte tributaria aveva erroneamente escluso la prova presuntiva dell'inesistenza del credito IVA, non valutando unitariamente gli indizi sulla società cedente, sulla sproporzione economica dell'operazione e sulle modalità di pagamento del prezzo; con il terzo lamentava omesso esame di fatti decisivi. La società proponeva controricorso e ricorso incidentale condizionato per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, deducendo che l'avviso era stato emesso dopo un mero questionario istruttorio privo di reale contestazione preventiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la sentenza d'appello non fosse affetta da motivazione apparente e che consentisse di individuare la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte di merito aveva omesso di esaminare in modo unitario il quadro indiziario dedotto dall'Ufficio, il quale andava valutato nella sua complessiva gravità, precisione e concordanza, sia quanto al credito IVA sia quanto alla ripresa IRES/IRAP. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato rigettato anche il ricorso incidentale condizionato della società, poiché, pur trattandosi di tributo armonizzato, non era stata allegata la concreta prova di resistenza, cioè specifici elementi che avrebbero potuto condurre a un diverso esito del procedimento in caso di contraddittorio preventivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La sua violazione è stata dedotta come vizio di nullità della sentenza per motivazione inadeguata, ma la Corte ha escluso che la decisione d'appello fosse priva di motivazione effettiva.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità si limita al minimo costituzionale della motivazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato dall'Agenzia insieme ai vizi motivazionali, ma non è stato ritenuto fondato nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il vizio di nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata per le censure di violazione di legge relative all'onere della prova, alle presunzioni e al contraddittorio preventivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; resta solo il controllo sul minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Parametro del minimo costituzionale della motivazione, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997
È disposizione speciale antielusiva in materia di cessione d'azienda, ma nel caso è stata ritenuta irrilevante rispetto alla contestazione di un credito IVA asseritamente inesistente in capo al cessionario.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse omesso di valutare gli elementi indiziari dell'Ufficio secondo i criteri corretti.
art. 2727 c.c.
Richiamato per il tema delle presunzioni semplici e della loro valutazione unitaria.
art. 2729 c.c.
Richiamato per il tema della gravità, precisione e concordanza degli indizi, che il giudice di rinvio dovrà esaminare complessivamente.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dalla contribuente per il contraddittorio preventivo in materia tributaria armonizzata.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno del diritto di difesa nel procedimento tributario.
art. 6-bis l. n. 212 del 2000
È indicato come disciplina successiva richiamata solo in via interpretativa, non applicabile ratione temporis al caso deciso.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Citato dalla contribuente per qualificare il questionario istruttorio inviato dall'Ufficio.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Citato dalla contribuente come base normativa del questionario istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel ricorso incidentale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione: il controllo è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
- Una motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire la ratio decidendi; non è invece apparente una sentenza che esponga, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
- In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice di merito deve valutare unitariamente tutti gli elementi indiziari dedotti dall'Ufficio, verificandone la gravità, precisione e concordanza, e non può limitarne l'esame a singoli indizi isolati.
- Quando l'Amministrazione contesti l'inesistenza di un credito fiscale utilizzato in compensazione, la verifica deve riguardare l'intero quadro probatorio e non può essere elusa mediante il richiamo a profili formali o a certificazioni non pertinenti rispetto all'oggetto della ripresa.
- Nel contenzioso tributario relativo a tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale rileva solo se il contribuente allega in concreto gli elementi che avrebbe potuto far valere e dimostra la loro potenziale idoneità a incidere sul procedimento impositivo.
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