Sentenza del 26/01/2016 n. 712 - Comm. Trib. Prov. Milano
SUCCESSIONE E DONAZIONE - Costituzione di vincoli di destinazione - Presupposto impositivo - Tassazione proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa costituzione del vincolo di destinazione è soggetta all'imposta con aliquota proporzionale già al momento della costituzione del vincolo. Il prelievo grava immediatamente sull'utilità economica realizzata dal conferente, senza necessità di attendere il successivo trasferimento dei beni o l'effettivo arricchimento del beneficiario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la costituzione di un vincolo di destinazione e l'individuazione del relativo presupposto impositivo. Secondo il principio enunciato, l'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, convertito dalla l. 286/2006, ha istituito un'autonoma imposta il cui presupposto non dipende dal verificarsi di un arricchimento attuale del beneficiario, ma è collegato all'utilità economica derivante dal conferimento dei beni o diritti nel vincolo.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
Ha istituito una nuova imposta il cui presupposto impositivo è svincolato dal verificarsi di un arricchimento attuale, ma è correlato alla utilità economica dal conferente.
La norma è interpretata nel senso che l'imposta sui vincoli di destinazione si applica già alla costituzione del vincolo, in quanto il presupposto impositivo è rappresentato dall'utilità economica collegata al conferimento e non necessariamente da un arricchimento attuale del beneficiario.
Massime di principio
- Per i vincoli di destinazione, l'imposta può sorgere al momento della costituzione del vincolo, senza dover attendere l'attribuzione finale dei beni al beneficiario.
- L'assenza di un arricchimento attuale del beneficiario non esclude, di per sé, l'applicazione dell'imposta, se il conferimento produce un'utilità economicamente rilevante.
- Quando la legge prevede tariffe proporzionali, la tassazione deve essere applicata secondo tali aliquote già sull'atto costitutivo del vincolo.
- Nelle situazioni analoghe occorre verificare il contenuto economico dell'operazione, il ruolo del conferente e il momento in cui si realizza l'utilità rilevante ai fini fiscali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 gen 2016Sentenza del 26/01/2016 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 26 gen 2016Sentenza del 26/01/2016 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 26 gen 2016Sentenza del 26/01/2016 n. 150 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 26 gen 2016Sentenza del 26/01/2016 n. 468 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 26 gen 2016Sentenza del 26/01/2016 n. 486 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 26 gen 2016Sentenza del 26/01/2016 n. 645 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →