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Sentenza

Sentenza del 26/01/2016 n. 712 - Comm. Trib. Prov. Milano

SUCCESSIONE E DONAZIONE - Costituzione di vincoli di destinazione - Presupposto impositivo - Tassazione proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La costituzione del vincolo di destinazione è soggetta all'imposta con aliquota proporzionale già al momento della costituzione del vincolo. Il prelievo grava immediatamente sull'utilità economica realizzata dal conferente, senza necessità di attendere il successivo trasferimento dei beni o l'effettivo arricchimento del beneficiario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la costituzione di un vincolo di destinazione e l'individuazione del relativo presupposto impositivo. Secondo il principio enunciato, l'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006, convertito dalla l. 286/2006, ha istituito un'autonoma imposta il cui presupposto non dipende dal verificarsi di un arricchimento attuale del beneficiario, ma è collegato all'utilità economica derivante dal conferimento dei beni o diritti nel vincolo.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

    Ha istituito una nuova imposta il cui presupposto impositivo è svincolato dal verificarsi di un arricchimento attuale, ma è correlato alla utilità economica dal conferente.

    La norma è interpretata nel senso che l'imposta sui vincoli di destinazione si applica già alla costituzione del vincolo, in quanto il presupposto impositivo è rappresentato dall'utilità economica collegata al conferimento e non necessariamente da un arricchimento attuale del beneficiario.

Massime di principio

  • Per i vincoli di destinazione, l'imposta può sorgere al momento della costituzione del vincolo, senza dover attendere l'attribuzione finale dei beni al beneficiario.
  • L'assenza di un arricchimento attuale del beneficiario non esclude, di per sé, l'applicazione dell'imposta, se il conferimento produce un'utilità economicamente rilevante.
  • Quando la legge prevede tariffe proporzionali, la tassazione deve essere applicata secondo tali aliquote già sull'atto costitutivo del vincolo.
  • Nelle situazioni analoghe occorre verificare il contenuto economico dell'operazione, il ruolo del conferente e il momento in cui si realizza l'utilità rilevante ai fini fiscali.

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