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Provvedimento

Provvedimento del 16/01/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello IVA 74-bis e le relative istruzioni per dichiarare le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa. Definisce utilizzo dal 2012, modalità di arrotondamento, reperibilità e stampa del modello, trasmissione telematica e principali regole di compilazione dei quadri e dei righi.

Approvazione del modello IVA 74-bis per fallimento o liquidazione coatta amministrativa

Approvazione del modello IVA 74-bis

Il provvedimento approva il modello IVA 74-bis, destinato alla dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Il modello è riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori e deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2012.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il modello riguarda esclusivamente le procedure concorsuali di fallimento e liquidazione coatta amministrativa. La dichiarazione deve essere presentata dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, i quali sono anche tenuti a conservare copia della dichiarazione presentata.

Modalità di indicazione degli importi

Tutti gli importi devono essere espressi in unità di euro e arrotondati all’unità:

  • per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi;
  • per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi.

Reperibilità, stampa e caratteristiche tecniche

Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico dall’Agenzia delle Entrate e può essere scaricato anche dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere prelevato anche da altri siti internet, a condizione che rispetti le caratteristiche tecniche dell’allegato A e riporti l’indirizzo del sito di origine e gli estremi del provvedimento.

È autorizzata la stampa del modello nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste, tra cui:

  • formato A4;
  • fogli singoli fronte/retro o moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola;
  • carta bianca con opacità tra 86% e 88% e peso tra 80 e 90 gr/mq;
  • contenuti grafici conformi ai fac-simili allegati;
  • stampa tipografica in nero con fondini viola, oppure stampa monocromatica nera per riproduzioni con stampanti laser o equivalenti.

Trasmissione telematica e intermediazione

La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello deve avvenire direttamente o tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Le specifiche tecniche della trasmissione saranno approvate con successivo provvedimento.

I soggetti incaricati della trasmissione devono rilasciare al contribuente una dichiarazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato.

Principali regole di compilazione

Le istruzioni precisano che la dichiarazione deve essere presentata entro quattro mesi dalla data di nomina, esclusivamente in via telematica, con proroga al primo giorno feriale successivo se il termine cade di sabato o in un giorno festivo. La compilazione riguarda le operazioni effettuate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta.

Il modello si compone di:

  • dati del contribuente;
  • dati del curatore o commissario liquidatore;
  • firma della dichiarazione;
  • impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario;
  • quadro AF, relativo ai dati dell’attività, alle operazioni e alla liquidazione dell’imposta.

Contenuto dei quadri e dei righi principali

Nel quadro dei dati del contribuente devono essere indicati:

  • anno d’imposta;
  • ufficio competente;
  • partita IVA;
  • eventuali recapiti telefonici e indirizzo e-mail, facoltativi.

Per le persone fisiche si richiede il comune o Stato estero di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche occorre indicare la natura giuridica secondo la tabella generale riportata nelle istruzioni.

Nel riquadro del curatore fallimentare o commissario liquidatore devono essere inseriti dati anagrafici, codice fiscale, codice carica, numero telefonico, data di nomina, tribunale, numero e data della sentenza.

L’intermediario, se presente, deve compilare il riquadro dell’impegno telematico con:

  • codice fiscale;
  • eventuale numero di iscrizione all’albo CAF;
  • data dell’impegno;
  • indicazione del codice 1 o 2 secondo chi ha predisposto la dichiarazione.

Quadro AF: dati relativi all’attività

La Sezione 1 richiede i dati contabili relativi al periodo precedente l’apertura della procedura, tra cui:

  • rimanenze finali al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • rimanenze alla data del fallimento;
  • operazioni effettuate prima del fallimento ma con IVA esigibile successivamente;
  • cessioni e acquisti intracomunitari;
  • cessioni e acquisti verso operatori di San Marino;
  • versamenti periodici e acconto IVA dovuti nei dodici mesi, con campo specifico per l’acconto.

La Sezione 2 rileva il volume delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, nonché acquisti e imposta relativa.

La Sezione 3 disciplina la liquidazione dell’imposta, distinguendo tra debiti e crediti IVA e richiedendo l’indicazione di:

  • IVA sulle operazioni imponibili;
  • IVA dovuta per operazioni con reverse charge o altri casi particolari;
  • totale IVA a debito;
  • IVA ammessa in detrazione;
  • IVA detraibile per attività agricole connesse;
  • totale IVA detraibile;
  • imposta dovuta o a credito;
  • rimborsi infrannuali richiesti;
  • crediti compensati con F24;
  • interessi per liquidazioni trimestrali;
  • crediti d’imposta precedenti;
  • crediti utilizzati nelle liquidazioni periodiche;
  • versamenti periodici e integrativi effettuati;
  • totale IVA a debito o a credito finale.

Riferimenti normativi e pubblicazione

Il provvedimento richiama come basi normative, tra gli altri:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
  • D.L. 23 febbraio 1995, n. 41;
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.L. 1° luglio 2009, n. 78, per il termine di presentazione;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la pubblicazione sul sito dell’Agenzia in sostituzione della Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è firmato a Roma il 16 gennaio 2012 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera.

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