Provvedimento del 16/01/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello CUD 2012, le istruzioni per la compilazione dei dati fiscali e previdenziali e disciplina anche la certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Definisce contenuti, modalità e termini di rilascio della certificazione, oltre alle regole per l’8 e il 5 per mille, per INPS/INPDAP e per numerose annotazioni e casistiche particolari.
Approvazione del CUD 2012 e istruzioni per la certificazione di redditi e contributi
Approvazione del CUD 2012 e finalità del provvedimento
Il documento approva lo schema di certificazione unica "CUD 2012" e le relative istruzioni, da utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati corrisposti nell’anno 2011, le ritenute operate, le detrazioni effettuate e i dati previdenziali e assistenziali relativi a INPS e INPDAP. Vengono inoltre definite le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.
Ambito di applicazione e contenuto della certificazione
La certificazione unica deve essere utilizzata per attestare:
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR;
- i relativi redditi assoggettati a tassazione ordinaria, tassazione separata, ritenuta a titolo d’imposta e imposta sostitutiva;
- le ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate;
- i redditi corrisposti che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;
- i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti all’INPS e all’INPDAP.
La certificazione è approvata con:
- Allegato 1: informazioni per il contribuente;
- Allegato 2: istruzioni fiscali per datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta;
- Allegato 3: istruzioni previdenziali e assistenziali.
Termini e modalità di rilascio
Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta deve compilare la certificazione secondo le istruzioni e rilasciarla in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni dell’Allegato 1, entro i termini dell’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998.
Per le informazioni al contribuente si precisa che:
- la certificazione deve essere consegnata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, deve essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente;
- è ammessa la trasmissione in formato elettronico, purché il dipendente possa acquisirla e stamparla;
- la sottoscrizione può avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Regole di compilazione del modello
Lo schema deve essere compilato rispettando sequenza, denominazione e numerazione progressiva dei campi. I campi non compilati possono essere omessi se più agevole per il datore di lavoro. Se occorre certificare situazioni diverse per lo stesso sostituito, possono essere usati ulteriori righi numerati progressivamente.
La veste grafica può essere diversa da quella dello schema allegato. Il modello CUD 2012 può essere utilizzato anche per periodi successivi al 2011 fino all’approvazione di un nuovo schema, intendendosi in tal caso aggiornati i riferimenti temporali al periodo successivo.
Certificazioni INPS
La certificazione CUD 2012 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti a presentare il modello 01/M o il modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali. La certificazione può essere presentata dall’interessato all’INPS per gli adempimenti istituzionali.
Certificazione integrativa
Se, a seguito di richiesta successiva alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2011, il sostituto ha già rilasciato una certificazione prima dell’approvazione del CUD 2012, i dati mancanti nello schema approvato devono essere inseriti in una certificazione integrativa, anche se non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine dell’art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998.
Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Qualora non sia esercitata l’opzione prevista dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti che intervengono nelle cessioni o altre operazioni generatrici di redditi diversi di natura finanziaria devono rilasciare alle parti, entro il termine previsto per il rilascio del CUD, una certificazione contenente:
- dati identificativi del contribuente;
- natura, oggetto e data dell’operazione;
- quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Motivazioni normative richiamate
Il provvedimento è emanato in attuazione dell’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998. Richiama inoltre:
- l’obbligo dei sostituti d’imposta di rilasciare l’apposita certificazione unica;
- l’estensione al contributo INPDAP e INPDAI prevista dal decreto 25 agosto 1999;
- la soppressione dell’INPDAP e il trasferimento delle sue funzioni all’INPS;
- la disciplina della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria ex D.Lgs. n. 461/1997.
Il provvedimento tiene conto anche delle norme sull’8 per mille e sul 5 per mille dell’IRPEF, nonché delle disposizioni in materia di stabilità finanziaria, detrazioni e trattamento fiscale di varie componenti reddituali e previdenziali.
Informazioni per il contribuente e utilizzo della certificazione
La certificazione è utile sia per la dichiarazione dei redditi sia, nei casi previsti, per l’esonero dalla dichiarazione e per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille. L’Allegato 1 spiega che il contribuente che possiede solo i redditi certificati nel CUD, con conguagli correttamente effettuati, è in generale esonerato dalla dichiarazione, salvo che debba dichiarare altri redditi, oneri, crediti o situazioni particolari.
Viene anche precisato che la certificazione può essere utilizzata per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per la scelta dell’8 e del 5 per mille, secondo le modalità e i termini indicati.
Scelta dell’8 per mille e del 5 per mille
Il contribuente esonerato dalla dichiarazione può utilizzare l’apposita scheda allegata al CUD per destinare:
- l’otto per mille dell’IRPEF allo Stato o a una delle istituzioni religiose indicate;
- il cinque per mille dell’IRPEF a specifiche finalità di sostegno, ricerca, beni culturali, attività sociali del comune di residenza o associazioni sportive dilettantistiche.
Le due scelte non sono alternative e possono essere espresse entrambe. La scheda deve essere presentata in busta chiusa entro il termine di scadenza previsto per il Mod. UNICO 2012 Persone fisiche, tramite ufficio postale o intermediario abilitato, oppure in via telematica. La busta deve recare la dicitura specifica, il codice fiscale, cognome e nome del contribuente.
Parte fiscale: struttura e principali campi
La parte fiscale del CUD contiene una serie di campi dedicati a:
- dati generali del contribuente e del sostituto;
- domicili fiscali al 1° gennaio 2011, al 31 dicembre 2011 o alla cessazione del rapporto, e al 1° gennaio 2012;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ritenute, addizionali, acconti e conguagli;
- detrazioni per carichi di famiglia, lavoro dipendente, canoni di locazione e oneri;
- redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- compensi relativi ad anni precedenti;
- trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e prestazioni in forma di capitale;
- somme erogate per incremento della produttività del lavoro.
Domicilio fiscale, eventi eccezionali e familiari a carico
Le istruzioni disciplinano in dettaglio la compilazione del domicilio fiscale e l’indicazione dei relativi codici catastali. Sono previsti codici specifici per eventi eccezionali, tra cui:
- vittime di estorsione;
- residenti a Lampedusa e Linosa;
- altri eventi eccezionali;
- avversità atmosferiche in provincia di La Spezia e Massa Carrara;
- avversità atmosferiche in provincia di Genova.
Sono inoltre previste annotazioni specifiche per i tributi sospesi e per i familiari fiscalmente a carico, con indicazione di grado di parentela, codice fiscale, mesi a carico, età inferiore ai tre anni, percentuale di detrazione e detrazione per famiglie numerose.
Redditi di lavoro dipendente, assimilati e casi particolari
Il punto 1 riguarda i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali spetta la detrazione di cui all’art. 13, commi 1-4, del TUIR. In tale campo confluiscono anche redditi prodotti all’estero, redditi agevolati, somme soggette a tassazione ordinaria o separata e specifiche indennità.
Le istruzioni disciplinano numerose casistiche particolari, tra cui:
- redditi esteri determinati con retribuzione convenzionale;
- redditi in zone di frontiera con quota esente di euro 8.000,00;
- redditi dei docenti e ricercatori con imponibilità limitata al 10%;
- agevolazioni per lavoratori rientrati in Italia ai sensi della legge n. 238/2010;
- compensi per lavori socialmente utili;
- bonus e stock option;
- redditi percepiti da soggetti residenti in Stati esteri convenzionati e totalmente o parzialmente esenti in Italia;
- erogazioni liberali in natura e compensi in natura.
Addizionale regionale e comunale, acconti e sospensioni
Le istruzioni definiscono i campi relativi a addizionale regionale e comunale IRPEF, compresi:
- saldo 2011;
- acconto 2011;
- acconto 2012;
- somme sospese per eventi eccezionali;
- importi non trattenuti in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Sono previste annotazioni specifiche per fasce di esenzione deliberate dai comuni e per importi sospesi o recuperati in sede di assistenza fiscale. Nei casi di cessazione del rapporto, il sostituto deve effettuare il calcolo dell’addizionale effettivamente dovuta sui redditi erogati nell’anno.
Detrazioni, crediti e oneri
Il modello disciplina in modo dettagliato:
- detrazioni per carichi di famiglia;
- detrazioni per famiglie numerose;
- detrazioni per lavoro dipendente o pensione;
- detrazioni per canoni di locazione;
- detrazioni per oneri al 19%;
- crediti d’imposta per imposte pagate all’estero;
- crediti IRPEF e addizionali non rimborsati;
- crediti recuperati in sede di conguaglio.
Sono riportati i codici annotazione per ciascuna casistica, nonché l’obbligo di dettagliare gli oneri deducibili e detraibili con riferimento alla tabella A allegata.
Previdenza complementare, contributi sanitari e assicurazioni sanitarie
Le istruzioni trattano anche:
- contributi versati a forme di previdenza complementare;
- contributi versati per familiari a carico;
- contributi a enti e casse esclusivamente assistenziali, con limite di euro 3.615,20;
- assicurazioni sanitarie stipulate o pagate dal sostituto;
- trattamento fiscale dei premi e dei contributi, compresa la necessità di specifiche annotazioni.
Incentivi, riduzioni e contributo di solidarietà
Il modello include campi relativi a:
- riduzione d’imposta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con massimo di euro 141,90;
- contributo di solidarietà introdotto dall’art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, applicabile alla parte eccedente euro 300.000;
- riduzioni per dipendenti pubblici e contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici.
Somme per incremento della produttività del lavoro
Per le somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro, il modello prevede una disciplina specifica collegata al regime agevolato 2011. Per tali somme:
- è previsto un limite complessivo di euro 6.000 lordi;
- l’imposta sostitutiva IRPEF/addizionali è pari al 10%;
- l’agevolazione riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito 2010 non superiore a euro 40.000;
- devono essere indicati anche casi di tassazione ordinaria, lavoro notturno, straordinario, turni e sgravio contributivo.
Le annotazioni devono documentare l’accordo o contratto collettivo che giustifica l’erogazione agevolata.
Compensi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e compensi arretrati
Sono disciplinati i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, tra cui compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato, compensi di non residenti per collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni di previdenza complementare in forma di rendita.
Le somme arretrate di anni precedenti soggette a tassazione separata devono essere esposte nei campi da 351 a 356, con ritenute operate e sospese, e con specifiche indicazioni per il trattamento economico accessorio e la relativa detrazione riconosciuta dal D.P.C.M. 19 maggio 2011.
Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti e prestazioni in capitale
Una parte ampia del modello è dedicata a TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale. Le istruzioni stabiliscono come indicare:
- importi erogati nell’anno e negli anni precedenti;
- acconti e anticipazioni;
- ritenute operate e sospese;
- detrazioni spettanti;
- quote maturate fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007;
- importi destinati a fondi pensione complementari.
Sono previste regole speciali per anticipazioni, riscatti, prestazioni erogate agli eredi, erogazioni ai sensi dell’art. 2122 c.c., successioni mortis causa e prestazioni maturate anche all’estero.
Annotazioni obbligatorie e tabella B
La Tabella B elenca i codici di annotazione obbligatoria da utilizzare per informare il contribuente su numerosi aspetti fiscali e previdenziali. Tra i principali:
- AA: tributi sospesi;
- AB: somme corrisposte a eredi o aventi diritto;
- AD, AE, AJ, AQ, BW: redditi esteri o parzialmente esenti;
- AF, AG, AH, AI: tassazione ordinaria, lavori socialmente utili, compensi in natura, tipologie reddituali;
- AK, AL, AM: conguagli pensioni, cessazione rapporto, rimborsi assistenza fiscale;
- AN, AO, AP, AT, AU, AV, AW: detrazioni ridotte, altri redditi, cane guida, oneri detraibili, assistenza sanitaria, assicurazioni sanitarie, interessi su incapienza;
- BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BV, BX, BY, BZ, CA, CB, ZZ: acconti, esenzioni, previdenza complementare, canoni di locazione, bonus e stock option, sospensioni, produttività, tributi sospesi e altre informazioni obbligatorie.
Parte previdenziale INPS: soggetti, imponibile e contribuzione
La parte previdenziale INPS deve essere compilata separatamente per ciascuna matricola aziendale. È prevista per:
- datori di lavoro tenuti al modello 01/M o DAP/12;
- soggetti non sostituti d’imposta con lavoratori assicurati in Italia;
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS.
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato l’adempimento è assolto dall’INPS sulla base delle denunce trimestrali della manodopera occupata.
L’imponibile previdenziale comprende i redditi maturati nel periodo di riferimento, non solo quelli percepiti, e deve essere rettificato per gli importi riferiti a dicembre dell’anno precedente o del mese di gennaio successivo. Sono richiamati casi particolari come contribuzione aggiuntiva sindacale, contribuzione figurativa e contributi per amministratori locali.
Sezione INPS per lavoratori subordinati
Nella sezione 1 INPS vanno indicati:
- matricola azienda;
- barratura del campo relativo all’ente pensionistico INPS o ad altro ente;
- imponibile previdenziale;
- imponibile ai fini IVS per il fondo quiescenza ex IPOST;
- contributi a carico del lavoratore trattenuti;
- mesi coperti da denuncia UNIEMENS.
Le istruzioni specificano anche le modalità particolari per edilizia e lavoranti a domicilio, nonché la gestione di premi di risultato e indennità sostitutive del preavviso.
Sezione INPS per collaborazioni coordinate e continuative
Per i collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione separata INPS, vanno indicati:
- compensi corrisposti;
- contributi dovuti;
- contributi trattenuti al collaboratore;
- contributi versati;
- mesi di denuncia UNIEMENS.
Il massimale contributivo per il 2011 è pari a euro 93.622,00.
Parte previdenziale INPDAP: soggetti e gestione dei dati
La parte INPDAP riguarda i dipendenti iscritti alle gestioni confluite nell’INPDAP, nonché i soggetti iscritti alla sola gestione ENPDEP o Cassa Unica del Credito. Il CUD diviene una certificazione riepilogativa dei dati già contenuti nella Denuncia Mensile Analitica.
Le gestioni richiamate sono:
- Cassa Pensioni Statali;
- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Cassa Pensioni Insegnanti;
- Cassa Pensioni Sanitari;
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- INADEL;
- ENPAS;
- ENPDEP;
- Cassa Unica del Credito.
Compilazione dei campi INPDAP
Le istruzioni disciplinano i campi da 15 a 32:
- dati dell’amministrazione;
- codice identificativo INPDAP;
- codice SPT del MEF;
- cassa pensionistica, previdenziale, credito ed ENPDEP;
- anno di riferimento;
- totali imponibili e contributivi per ciascuna gestione.
Sono indicate le modalità di compilazione per le varie casse e i relativi codici, nonché il rinvio ai campi DMA E0/V1 da cui derivano i totali.
Casi particolari INPDAP
Sono trattati specificamente:
- enti in liquidazione, per i quali certifica il commissario liquidatore;
- successione tra amministrazioni o trasferimenti di personale, con compilazione di quadri distinti per frazione di anno;
- competenze arretrate;
- contribuzioni figurative già acquisite in DMA;
- retribuzioni erogate da organizzazioni sindacali per cariche elettive;
- cariche elettive comunali e provinciali;
- cooperanti con ONG in aspettativa senza assegni.
Allegato 1: informazioni per il contribuente
L’Allegato 1 contiene le istruzioni per il contribuente sull’uso del CUD, sugli esoneri dalla dichiarazione, sull’obbligo di presentazione di alcuni quadri o moduli integrativi e sulla destinazione dell’8 e del 5 per mille. Precisa inoltre che il sostituto deve consegnare la certificazione entro il 28 febbraio o entro 12 giorni dalla richiesta in caso di cessazione, e che la trasmissione elettronica è possibile solo se il destinatario è in grado di riceverla e stamparla.
Allegati 2 e 3: istruzioni per il sostituto
Gli Allegati 2 e 3 forniscono istruzioni operative dettagliate per la compilazione rispettivamente dei dati fiscali e dei dati previdenziali e assistenziali. Le regole riguardano struttura dei campi, arrotondamenti, modalità di esposizione degli importi, contenuto delle annotazioni, gestione delle ritenute, detrazioni, addizionali, previdenza complementare e contributi INPS/INPDAP.
Tabelle A e B
La Tabella A elenca gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, tra cui:
- spese sanitarie;
- interessi su mutui;
- assicurazioni;
- spese di istruzione;
- spese funebri;
- addetti all’assistenza personale;
- attività sportive per ragazzi;
- oneri per canoni di locazione studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese veterinarie;
- spese per asili nido;
- altri oneri detraibili.
La Tabella B elenca invece i codici di annotazione obbligatoria da utilizzare per fornire al contribuente tutte le informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione e delle scelte fiscali.
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