Sentenza del 16/10/2019 n. 26154 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il diniego del credito d’imposta previsto dalla Legge n. 448/1998 e dal D.P.R. n. 361/1999 per il GPL destinato al riscaldamento. L’Amministrazione riteneva applicabile il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 per chiedere il rimborso delle accise indebitamente versate. La ricorrente sosteneva invece che il beneficio non costituisse un rimborso di un pagamento indebito, ma un credito d’imposta con funzione compensativa, soggetto al termine ordinario di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che il credito d’imposta spettante al soggetto che eroga il GPL, quale compensazione per la riduzione del prezzo praticato agli utenti agevolati, non è assimilabile a un’accisa indebitamente pagata. Pertanto, al credito non si applicava il termine decadenziale biennale previsto dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995, nella versione vigente all’epoca dei fatti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della società. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995, art. 14, comma 2
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. [...] Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
La disposizione, essendo di stretta interpretazione, si applica ai rimborsi di accise indebitamente versate, ma non a ogni forma di credito o agevolazione fiscale connessa alle accise.
Legge n. 448/1998, art. 8, comma 10, lettera c)
La norma prevede misure compensative per ridurre il prezzo dei combustibili da riscaldamento in favore di determinate categorie di utenti e aree geografiche svantaggiate.
Legge n. 448/1998, art. 8, comma 13
Consente l’attuazione delle misure compensative anche attraverso lo strumento del credito d’imposta.
D.P.R. n. 361/1999, art. 1, comma 5
Disciplina l’accredito d’imposta a favore degli esercenti reti di canalizzazione che distribuiscono GPL per uso riscaldamento nelle località agevolate.
D.L. n. 193/2016, art. 4-ter, convertito dalla Legge n. 225/2016
La modifica successiva dell’art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995 ha esteso espressamente la disciplina anche alle richieste relative ad agevolazioni accordate mediante restituzione dell’accisa o altre modalità; tale modifica opera per il futuro e non si applica retroattivamente alla fattispecie esaminata.
Art. 2033 c.c.
È richiamato per distinguere l’indebito oggettivo, derivante da un pagamento non dovuto, dal credito d’imposta in senso stretto, che costituisce un beneficio fiscale fisiologico previsto dalla legge.
Massime di principio
- Il termine decadenziale speciale previsto per il rimborso di un tributo indebitamente pagato non può essere applicato automaticamente a un credito d’imposta o a un’agevolazione fiscale, se la legge configura il beneficio come misura compensativa autonoma.
- Occorre distinguere tra restituzione di un pagamento indebito, che presuppone un versamento non dovuto, e credito d’imposta, che nasce direttamente da una previsione normativa per perseguire finalità di riequilibrio o incentivazione.
- Le norme che prevedono termini decadenziali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate.
- Una modifica legislativa che amplia l’ambito di applicazione di un termine decadenziale o di una disciplina sui rimborsi, salvo diversa previsione, opera per il futuro e non può essere applicata retroattivamente.
- In casi analoghi è necessario qualificare preliminarmente la natura del beneficio richiesto e individuare la disciplina specifica applicabile, verificando anche eventuali termini procedurali previsti dalla normativa di settore.
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