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Ordinanza

Ordinanza n. 858/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto di annullamento dell’esame di Medicina di Laboratorio e degli atti conseguenti relativi alla carriera universitaria del ricorrente.

Giustizia amministrativa202601994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di annullamento dell’esame di Medicina di Laboratorio e degli atti conseguenti relativi alla carriera universitaria dello studente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto universitario che ha annullato l’esame di Medicina di Laboratorio e gli atti conseguenti incidenti sulla sua carriera universitaria, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’illegittimità dell’annullamento e la lesione del proprio legittimo affidamento, nonché un pregiudizio grave e irreparabile derivante dagli effetti del provvedimento sulla progressione degli studi. Il ricorrente aveva già frequentato il secondo anno come ripetente nell’anno accademico 2024/2025.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, il Collegio ha ritenuto, a un sommario esame proprio della fase cautelare, che il provvedimento impugnato apparisse di natura vincolata sulla base della disciplina ordinamentale richiamata. In particolare, ha valorizzato la chiarezza e tassatività delle norme sull’iscrizione agli anni successivi al primo e sulla progressione della carriera degli studenti, contenute nell’art. 14 del Regolamento studenti dell’Università, nonché delle disposizioni sulle propedeuticità necessarie per il passaggio da un anno al successivo, previste dall’art. 9 del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e dal Manifesto degli studi applicabile in base all’anno di immatricolazione. Anche la precedente esperienza del ricorrente, già iscritto al secondo anno come ripetente, è stata considerata incompatibile con le condizioni richieste dalla giurisprudenza amministrativa per la tutela del legittimo affidamento. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio allegato non è stato ritenuto dotato del carattere dell’irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti cautelari previsti dal codice del processo amministrativo.

  • art. 14 del Regolamento studenti dell’Università degli Studi di Milano

    La disposizione è stata ritenuta chiara e tassativa quanto all’iscrizione agli anni successivi al primo e alla progressione della carriera degli studenti.

  • art. 9 del Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

    La disposizione disciplina le propedeuticità necessarie per il passaggio da un anno al successivo ed è stata valorizzata per escludere, in questa fase, l’illegittimità manifesta del provvedimento.

  • Manifesto degli studi applicabile in base all’anno di immatricolazione

    Le regole sulle propedeuticità e sulla progressione della carriera sono state considerate parte della disciplina applicabile al ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la chiarezza e tassatività delle disposizioni regolamentari che disciplinano l’iscrizione agli anni successivi e le propedeuticità universitarie possono far ritenere vincolato il provvedimento adottato in applicazione di tali disposizioni, escludendo il fumus boni iuris.
  • La tutela del legittimo affidamento nella progressione della carriera universitaria richiede condizioni specifiche e non è ravvisabile quando la disciplina applicabile stabilisce in modo chiaro e tassativo i requisiti per il passaggio all’anno successivo, soprattutto se la situazione pregressa dello studente evidenzia la conoscenza o conoscibilità di tali regole.
  • Il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare non sussiste quando il pregiudizio derivante dall’incidenza del provvedimento sulla carriera universitaria non presenta, sulla base degli elementi allegati, carattere irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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