Ordinanza n. 88/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Isernia in data 20.05.2026, notificato al ricorrente in pari data, con il quale è stato rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (già identificato con n. I19660294, scadenza 01/10/2024) richiesto dal Sig. BA Moussa e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Isernia del 20 maggio 2026, con cui è stato rigettato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Le censure dedotte in sede cautelare riguardavano principalmente un deficit istruttorio e motivazionale del diniego. Il Collegio ha rilevato che le ragioni ostative al rinnovo erano già state indicate nel preavviso di diniego adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e che l'interessato non aveva presentato osservazioni o documenti. Il ricorrente ha inoltre lamentato un grave pregiudizio derivante dall'esecuzione del diniego; tuttavia, il pregiudizio concretamente rappresentato era riconducibile al trattenimento presso un CPR, disposto ai fini dell'espulsione e del rimpatrio, e non direttamente al diniego di rinnovo del permesso. Il trattenimento, conseguente a un'espulsione prefettizia del 20 maggio 2026, era stato convalidato dal Giudice di Pace di Melfi il 22 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'Amministrazione aveva riprodotto nel provvedimento finale le ragioni già comunicate con il preavviso di diniego e il ricorrente non aveva esercitato la facoltà di presentare osservazioni o documenti. Ha inoltre considerato che le censure erano state oggetto di approfondite e documentate controdeduzioni da parte dell'Avvocatura dello Stato. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio concreto e attuale causalmente collegato all'efficacia del diniego, rilevando che il pregiudizio lamentato derivava dal trattenimento presso il CPR e dal procedimento espulsivo, vicende distinte dal provvedimento questorile impugnato e già sottoposte alla convalida del giudice ordinario competente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego costituisce la sede nella quale l'Amministrazione comunica le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza; se l'interessato non presenta osservazioni o documenti, il provvedimento finale può fondarsi coerentemente sulle medesime ragioni.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- Quando il provvedimento finale di diniego riproduce le ragioni ostative già comunicate nel preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990, e l'interessato non presenta osservazioni o documenti, non è ravvisabile, sul piano cautelare, un difetto di motivazione o di istruttoria per la mera coincidenza tra preavviso e decisione finale.
- Il periculum in mora deve essere concreto, attuale e causalmente collegato all'efficacia dell'atto impugnato; non può fondarsi su pregiudizi derivanti da autonomi provvedimenti o procedimenti amministrativi, anche se collegati sul piano fattuale.
- Il trattenimento dello straniero presso un centro per il rimpatrio, disposto in conseguenza di un provvedimento di espulsione e convalidato dal giudice competente, non dimostra di per sé il periculum in mora derivante dal diniego di rinnovo del permesso di soggiorno impugnato in sede amministrativa.
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