Cassazione Penale, Sentenza n. 30781/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto già ritenuto responsabile dalla Corte di appello di Milano per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla fallita società Carlo Buttè s.r.l., nella quale era stato considerato consulente, liquidatore e gestore di fatto. Avverso la precedente decisione della Corte di cassazione è stato proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p., deducendo che la Corte avrebbe errato nell’attribuire al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto e nel valutare gli indizi della bancarotta per distrazione. In particolare, si assumeva che la Corte avesse valorizzato elementi spurii, basati su dichiarazioni rese da dipendenti al curatore fallimentare e non corrispondenti a quelle emerse in dibattimento, e che non avesse considerato altri profili difensivi più favorevoli all’imputato. Il ricorso è stato ritenuto, in sostanza, una censura al modo di valutare gli atti e le prove, più che la deduzione di un vero errore percettivo della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che i motivi non denunciassero un errore di fatto in senso tecnico, ma contestassero apprezzamenti valutativi e il ragionamento decisorio della precedente sentenza di legittimità. Poiché il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. serve solo a rimuovere sviste percettive su atti interni al giudizio di cassazione e non il travisamento del fatto o della prova, la doglianza è stata considerata estranea al mezzo azionato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo per rimuovere un errore percettivo della Corte di cassazione, consistente in una svista o equivocità nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; non può essere utilizzato per denunciare travisamenti del fatto, della prova o censure di merito valutativo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esclusione della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario non è esperibile per contestare il contenuto valutativo della decisione di legittimità, ma solo per errore di percezione rilevante e decisivo.
Corte cost. n. 186 del 07/06/2000
È richiamata per affermare che, in difetto di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, va disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile soltanto quando la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, ossia in una svista sulla lettura di atti interni al giudizio di legittimità, idonea a determinare una decisione diversa da quella adottata.
- Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, la doglianza che mira a rimettere in discussione la valutazione degli indizi, il peso probatorio attribuito agli elementi acquisiti o il ragionamento decisorio della Corte di cassazione.
- Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per dedurre il travisamento del fatto o della prova, quando il sostrato fattuale sia stato correttamente percepito e la censura investa solo il modo in cui tali elementi sono stati apprezzati.
- La denuncia di un errore di fatto deve indicare con precisione la svista percettiva della Corte; la mera contrapposizione di una lettura difensiva alternativa degli atti rende il ricorso inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per errore di fatto, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30536/2026 del 11/08/2026
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30537/2026 del 11/08/2026
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30538/2026 del 11/08/2026
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30539/2026 del 11/08/2026
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30540/2026 del 11/08/2026
- Sentenza penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 30541/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →