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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37367/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare più afflittiva per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 309/1990 (con aggravante di cui all'art.416-bis), censurando il giudizio di gravità indiziaria. La difesa ha contestato la tenuta argomentativa del Tribunale: avrebbe dato rilievo a una sola frazione di una intercettazione, omettendo il complessivo contesto conversazionale che mostrerebbe una conflittualità incompatibile con un accordo illecito; inoltre ha rilevato la mancata indicazione di elementi tipici della cessione (modalità di consegna, luogo, prezzo, effettiva natura della sostanza).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la difesa non aveva articolato motivi specifici e non aveva depositato memorie che precisassero i rilievi; non sono ammissibili in Cassazione nuove questioni valutative che non siano state esaminate dal giudice del riesame. Sul merito del materiale preso in considerazione dal Tribunale, la Corte ha ritenuto logica e fondatamente motivata la lettura delle intercettazioni: il colloquio rilevato mostra una proposta di fornitura di cocaina (sostanza in 'pietra'), quantità indicata (220/230 grammi) e pronta disponibilità manifestata dal ricorrente, elementi sufficienti per ritenere il consenso e la disponibilità necessari ai fini cautelari. La Corte ha quindi confermato l'adeguatezza del giudizio di gravità indiziaria; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art.94, comma 1-ter disp. att. c.p.p. (decisione del 08/10/2025).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    La Corte ha ritenuto che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.73, sia sufficiente lo scambio di consensi e la disponibilità della sostanza; la successiva consegna materiale non è necessaria per fondare la gravità indiziaria in sede cautelare.

  • codice penale, art. 416-bis (aggravante)

    La condotta contestata è stata valutata anche alla luce dell'aggravante di agevolazione di tipo mafioso/associazione di tipo mafioso, ritenuta integrata per l'elemento di rafforzamento dell'attività del clan Cipolletta.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Applicato per statuire le pronunce conseguenti all'inammissibilità, con conseguente condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Ordine di invio alla cancelleria per gli adempimenti amministrativi successivi alla pronuncia di inammissibilità, secondo le norme procedurali vigenti.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte o valutate per la prima volta questioni valutative che non siano state effettivamente rappresentate e motivate davanti al giudice del riesame: è richiesta specificità dei motivi e deposito di memorie in istruttoria.
  • Per la valutazione della gravità indiziaria in sede cautelare è sufficiente lo scambio di consensi e la disponibilità della sostanza; la mancata prova della consegna materiale non esclude automaticamente l'idoneità degli indizi.
  • Intercettazioni che indicano tipo e quantità della sostanza e una dichiarazione di disponibilità possono costituire elementi indiziari forti, anche se il contesto generale mostra conflittualità: quest'ultima non necessariamente esclude che sia stato raggiunto un accordo illecito, se dalla conversazione emergono elementi coerenti con la cessione.
  • La difesa deve contestare espressamente la valutazione probatoria già operata in istruttoria e fornire argomenti specifici e documentati; meri rilievi apodittici o generici portano all'inammissibilità del ricorso.
  • In casi analoghi, il controllo di legittimità si limita alla logicità e congruità della motivazione del giudice di merito: non è ammessa una nuova valutazione di merito degli elementi indiziari.

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