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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21136/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, invocata con riferimento all'art. 628 c.p. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, nonché della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse errato nel negare la riduzione di pena. La Cassazione ha però ritenuto il motivo indeducibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque infondato, in quanto la motivazione di merito era sufficiente e non illogica: la Corte d'appello aveva escluso le attenuanti valorizzando la non irrisoria entità del pregiudizio cagionato e le modalità violente della condotta, incompatibili con la lieve offensività.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Richiamato come parametro per la richiesta di attenuante del fatto di lieve entità, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato quale circostanza attenuante comune invocata dalla difesa ai fini della riduzione della pena.

  • sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024

    Indicata come intervento che ha inciso sull'art. 628 c.p. e sul tema della lieve entità.

Massime di principio

  • Le doglianze che investono esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione di attenuanti, se sorrette da motivazione non illogica e adeguata, non consentono di per sé un sindacato di legittimità che sovverta la valutazione di merito.
  • Il diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità può essere legittimamente fondato sulla non modesta entità del pregiudizio arrecato e sulle modalità violente della condotta, elementi incompatibili con una ridotta offensività.
  • In sede di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata è insindacabile quando il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive e reso una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sul punto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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