Parere del Garante n. 315 del 04/06/2025
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute che istituisce il “Sistema informativo dell’assistenza primaria” (SIAP) e sul relativo disciplinare tecnico - 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale che istituisce il SIAP, sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza primaria nel perimetro del NSIS, insieme al relativo disciplinare tecnico. Il provvedimento disciplina i flussi informativi relativi alle attività e prestazioni dell’assistenza di base, la consultazione in forma aggregata da parte di ASL, Regioni, Ministero e AGENAS, e le misure tecniche e organizzative a tutela dei dati personali. Il Garante rileva che lo schema recepisce le osservazioni già formulate dall’Ufficio, in particolare su accessi, sicurezza delle trasmissioni, logging, mitigazione del rischio di utilizzo fraudolento delle identità digitali e conservazione sicura delle password. Considera quindi presenti misure di garanzia adeguate e non formula rilievi, anche in ragione dell’urgenza connessa alle scadenze PNRR.
Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute che istituisce il Sistema informativo dell’assistenza primaria (SIAP) e sul relativo disciplinare tecnico.
Sistema informativo dell’assistenza primaria (SIAP)
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute che istituisce il "Sistema informativo dell’assistenza primaria" (SIAP) e sul relativo disciplinare tecnico. Il parere è reso nell’ambito delle competenze previste dall’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR e dall’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139/2021.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
Il provvedimento si colloca nel contesto del riordino dell’assistenza territoriale previsto dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla l. n. 189/2012, e delle previsioni del Patto per la salute 2014-2016, che demandano alla Cabina di regia del NSIS il monitoraggio delle cure primarie. Il Garante richiama inoltre le previsioni degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta, che impongono l’assolvimento dei debiti informativi mediante i sistemi informativi nazionali e regionali, nel rispetto della normativa privacy. Rileva infine il collegamento con gli obiettivi del PNRR, che richiedono il rafforzamento e il monitoraggio dell’assistenza territoriale.
Oggetto del SIAP e trattamento dei dati
Lo schema di decreto disciplina un sistema informativo facente parte del NSIS del Ministero della salute, finalizzato al monitoraggio dell’assistenza primaria e delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base. Il SIAP è alimentato da Regioni e Province autonome con dati non direttamente identificativi, relativi alle attività e prestazioni effettuate, per consentire:
- il monitoraggio e la programmazione delle attività e delle prestazioni;
- la verifica dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- la valutazione di appropriatezza, qualità, efficacia ed efficienza.
Le informazioni sono sottoposte a controlli di completezza e qualità sulla base di indicatori definiti dalle competenti direzioni generali del Ministero della salute.
Accessi e consultazione in forma aggregata
Il sistema prevede una preventiva aggregazione dei dati a livello aziendale su base mensile. In tale forma, le informazioni possono essere consultate:
- dalle Aziende Sanitarie Locali, per il rispettivo ambito territoriale;
- dalle unità organizzative competenti di Regioni e Province autonome, anche per analisi comparative sulle attività e prestazioni erogate;
- dalle unità organizzative della Direzione generale competente in programmazione sanitaria, della Direzione generale competente in professioni sanitarie e della Direzione generale competente in digitalizzazione e sistema informativo e statistico sanitario nazionale del Ministero della salute, nonché da AGENAS.
Interconnessione, identificativi pseudonimici e tempi di trasmissione
Il Garante evidenzia che l’interconnessione con il NSIS avviene secondo il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, n. 262, con utilizzo del codice univoco non invertibile (CUNI) assegnato dalla Regione o Provincia autonoma inviante e successiva sostituzione da parte del Ministero con il codice univoco nazionale dell’assistito (CUNA). Lo schema prevede inoltre che:
- per l’anno 2026 le informazioni siano trasmesse con cadenza mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento;
- dal 1° gennaio 2027 la trasmissione avvenga con cadenza settimanale, entro la settimana successiva a quella di riferimento.
Misure tecniche e organizzative di protezione
Il disciplinare tecnico allegato descrive i contenuti informativi, i soggetti coinvolti, le modalità tecniche di trasmissione dei dati al NSIS e le misure di sicurezza e protezione. Sono richiamate misure tecniche e organizzative calibrate sul rischio, comprese le procedure di sicurezza per software e servizi telematici ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’amministrazione digitale e la conformità alle regole del Sistema pubblico di connettività (SPC).
Il Garante dà atto che lo schema recepisce le osservazioni formulate dall’Ufficio, tra cui quelle relative a:
- delimitazione dell’accesso ai dati in forma aggregata;
- modalità sicura di trasmissione dei dati dall’assistenza di base alle Regioni e Province autonome;
- assenza di campi a compilazione libera;
- rafforzamento del monitoraggio degli eventi di sicurezza e della gestione degli incidenti, anche tramite SIEM e SOAR;
- requisiti di integrità, inalterabilità e protezione dei log, con accesso solo a personale incaricato e autorizzato;
- misure per attenuare il rischio di uso fraudolento di identità digitali e di accessi abusivi;
- adozione di misure di conservazione delle password con funzioni crittografiche, in coerenza con le linee guida del Garante del 7 dicembre 2023.
Conservazione dei dati e utilizzo delle anagrafi regionali
Nel disciplinare tecnico è precisato che l’utilizzo delle anagrafi regionali (ARA) è consentito solo nelle more dell’attuazione dell’anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). È inoltre previsto che i dati personali trattati tramite SIAP siano cancellati, con periodicità annuale, trascorsi 30 anni dal decesso dell’interessato, in coerenza con quanto previsto per altri flussi del NSIS.
Esito del parere
Alla luce delle garanzie introdotte e del recepimento delle osservazioni dell’Ufficio, il Garante ritiene di non dover formulare rilievi sullo schema di decreto e sul disciplinare tecnico. Considera il complesso delle misure idoneo a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche coinvolte nel trattamento e conclude esprimendo parere favorevole sullo schema di decreto istitutivo del SIAP e sul relativo allegato tecnico.
Punti principali
Oggetto e contesto normativo
Il parere riguarda lo schema di decreto del Ministro della salute che istituisce il SIAP, sistema di monitoraggio dell’assistenza primaria inserito nel NSIS, e il disciplinare tecnico allegato. Il quadro di riferimento richiama il GDPR, il Codice privacy, il decreto-legge n. 158/2012 sul riordino dell’assistenza territoriale, l’Intesa sul Patto per la salute 2014-2016, il PNRR e gli accordi collettivi nazionali per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
Contenuto del SIAP e flussi informativi
Il sistema è alimentato con dati non direttamente identificativi trasmessi da Regioni e Province autonome sulle attività e prestazioni dell’assistenza sanitaria di base, al fine di monitorare programmazione, livelli essenziali e uniformi di assistenza, appropriatezza, qualità, efficacia ed efficienza. Le informazioni sono verificate per completezza e qualità e sono consultabili in forma aggregata a livello aziendale da ASL, strutture regionali e provinciali competenti, Direzioni generali ministeriali e AGENAS.
Misure di garanzia e sicurezza
Lo schema e il disciplinare tecnico prevedono interconnessione con il NSIS tramite CUNI e CUNA, cancellazione annuale dei dati trascorsi 30 anni dal decesso, misure di sicurezza tecniche e organizzative coerenti con il rischio, protezioni per software e servizi telematici e conformità alle regole SPC. Il Garante valorizza inoltre il recepimento delle indicazioni su trasmissione sicura, assenza di campi a compilazione libera, rafforzamento del monitoraggio degli eventi di sicurezza, integrità dei log, controllo degli accessi e conservazione delle password con funzioni crittografiche.
Esito del parere
Il Garante non formula rilievi sullo schema di decreto e sul disciplinare tecnico, ritenendo che il complesso delle misure previste tuteli adeguatamente i diritti e le libertà degli interessati. Esprime quindi parere favorevole ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), GDPR e dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 139/2021.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 4 giu 2025Parere del Garante n. 314 del 04/06/2025
- Parere · 4 giu 2025Parere del Garante n. 316 del 04/06/2025
- Parere · 9 giu 2025Parere del Garante n. 351 del 09/06/2025
- Parere · 12 giu 2025Parere del Garante n. 352 del 12/06/2025
- Parere · 24 mag 2025Parere del Garante n. 309 del 24/05/2025
- Parere · 21 mag 2025Parere del Garante n. 284 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →