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Parere

Parere del Garante n. 314 del 04/06/2025

Parere sullo schema di decreto recante Modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati per consentire ai notai di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse all’esecuzione dell’incarico professionale - 4 giugno 2025

Garante Privacy314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di decreto del Ministero dell’interno che disciplina l’accesso, per i notai, ai servizi di certificazione dell’ANPR tramite la PDND e la Rete Unitaria del Notariato. Il parere è favorevole, ma subordinato a numerose modifiche e integrazioni volte a chiarire i ruoli privacy dei soggetti coinvolti, rafforzare le garanzie nei controlli ex post, limitare i dati trattati e rendere più rigorose le misure di tracciamento e sicurezza. Viene inoltre richiesto di ricondurre il riferimento ai “sistemi equivalenti” agli strumenti di identificazione previsti da eIDAS.

Parere favorevole con condizioni sul decreto ANPR per l’accesso dei notai ai certificati anagrafici tramite PDND e RUN

Modalità di accesso ai certificati ANPR per i notai tramite PDND e RUN

Il Garante esamina lo schema di decreto del Ministero dell’interno, adottabile ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), che disciplina l’accesso dei notai iscritti al ruolo di cui all’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ai servizi di certificazione resi disponibili dall’ANPR sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, tramite la Rete Unitaria del Notariato gestita dal CNN e da Notartel. Il parere è favorevole, ma condizionato a modifiche puntuali allo schema, all’allegato e al disciplinare tecnico, per assicurare la conformità al GDPR e al Codice privacy.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata dal parere comprende l’art. 62 del CAD, il d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 sull’ANPR e il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 sul regolamento anagrafico. Il Garante ricorda che i certificati anagrafici sono rilasciabili in via telematica tramite i servizi dell’ANPR e che l’accesso diretto agli atti anagrafici da parte di soggetti estranei all’ufficio è vietato. Viene inoltre richiamata la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, che impone l’omissione di paternità e maternità in specifici atti e certificati.

Contenuto dello schema di decreto

Lo schema, composto da quattro articoli e da due allegati, consente ai notai di richiedere, tramite la RUN e previa identificazione informatica con credenziali di livello almeno significativo, i certificati anagrafici elencati nell’allegato 1. Il notaio inserisce i dati identificativi del soggetto interessato, la tipologia di certificato e il motivo della richiesta, ottenendo un certificato digitale in pdf con sigillo elettronico. È previsto un limite di 30 certificati al giorno per ciascun notaio. In caso di esiti dubbi o irregolari, il Ministero dell’interno estrae semestralmente un campione di notai, prevalentemente tra chi ha richiesto oltre cento certificati, trasmette il campione ai Consigli notarili distrettuali per le verifiche e, in caso di esito negativo, il servizio può essere sospeso.

Misure di sicurezza e tracciamento

Lo schema richiama le misure di sicurezza dell’allegato C al d.P.C.M. n. 194/2014, fondato su integrità, riservatezza, tracciamento e controlli. Per i flussi tra RUN e ANPR sono previste firma dei messaggi e cifratura del canale; ANPR registra gli accessi e conserva i log fino a un anno online e per due anni storicizzati. Il Disciplinare tecnico disciplina inoltre autenticazione, profilazione, logging applicativo e conservazione dei log della RUN per 36 mesi. Il Garante, pur valutando positivamente l’impianto generale, ritiene necessario restringere il tracciamento ai soli dati realmente necessari.

Valutazioni del Garante sui ruoli e sulle verifiche

Il parere insiste sulla corretta qualificazione dei ruoli: il Ministero dell’interno è titolare del trattamento sui dati ANPR; i notai sono titolari autonomi dei dati dei certificati ricevuti; il CNN deve essere espressamente qualificato titolare per i trattamenti connessi alla gestione e sicurezza della RUN e per l’identificazione/verifica dei notai; Notartel opera come responsabile del trattamento. Quanto alle verifiche, il Garante chiede di distinguere chiaramente le finalità dei trattamenti del Ministero, del CNN e dei Consigli notarili distrettuali, precisando che il Ministero è titolare anche dei trattamenti necessari alle verifiche e alle conseguenti misure. Chiede inoltre di descrivere puntualmente la "valutazione" del campione attribuita al CNN e di specificare i dati trasmessi ai Consigli per i controlli.

Criteri di selezione del campione e DPIA

Il criterio previsto nello schema, basato soprattutto sulla quantità di certificati richiesti, è ritenuto insufficiente da solo. Il Garante richiede ulteriori criteri di selezione del campione, da definire nell’ambito della valutazione di impatto ex art. 35 GDPR, sulla base di un’adeguata analisi del rischio e di indici sintomatici di trattamenti potenzialmente illeciti. Tali criteri dovranno essere periodicamente rivalutati e inseriti nell’audit di sicurezza annuale previsto dall’art. 62, comma 1, del CAD, insieme al piano delle verifiche e alle risultanze.

Identificazione dei notai e riferimento ai sistemi equivalenti

Nel Disciplinare tecnico l’accesso ai servizi ANPR è ammesso con autenticazione/identificazione almeno di livello 2 mediante SPID, CIE o “sistemi equivalenti”. Il Garante osserva che l’equivalenza deve essere valutata non solo sotto il profilo tecnico, ma anche delle garanzie offerte, e chiede quindi di ancorare tale riferimento agli strumenti di identificazione previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).

Tracciamento: limiti e correzioni richieste

Sul logging, il Garante ritiene che il CNN debba registrare solo i dati necessari ai controlli ex post sulla liceità e sicurezza degli accessi. Per questo chiede di espungere dal Disciplinare tecnico la “Descrizione dell’Operazione (azioni specifiche)” e l’“Identificativo ANPR (identificativo ANPR del soggetto oggetto della consultazione)”. Tali informazioni, ove necessarie, sono già tracciate da ANPR e potranno essere trasmesse al CNN solo per i casi da verificare, senza creare una registrazione sistematica di tutte le richieste dei notai. Viene inoltre richiesto di eliminare il richiamo al servizio “Accertamento Identificativo Unico Nazionale”, poiché non pertinente al servizio di certificazione e non necessario ai fini del trattamento.

Conclusioni

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto, ma solo a condizione che vengano recepite tutte le modifiche indicate, soprattutto in tema di ruoli privacy, criteri di estrazione del campione, delimitazione delle informazioni oggetto di verifica e tracciamento, e ancoraggio delle modalità di identificazione ai presìdi eIDAS. Il provvedimento è quindi favorevole con condizioni e una specifica osservazione di coordinamento tecnico-normativo.

Punti principali

Oggetto e finalità del decreto

Lo schema disciplina le modalità di accesso ai certificati anagrafici resi disponibili da ANPR sulla PDND, per consentire ai notai iscritti al ruolo di richiederli per finalità connesse all’esecuzione dell’incarico professionale, tramite il Consiglio Nazionale del Notariato e la RUN. Restano esclusi la consultazione diretta dei dati anagrafici e l’estrazione di elenchi di iscritti.

Ruoli privacy dei soggetti coinvolti

Il Garante chiede di precisare meglio i ruoli: il Ministero dell’interno è titolare per la banca dati ANPR e anche per i trattamenti necessari alle verifiche; il CNN va qualificato come titolare per la gestione e la sicurezza della RUN e per la verifica dell’iscrizione al ruolo e dell’autenticazione dei notai; Notartel opera come responsabile del trattamento per conto del CNN e, per il servizio di certificazione, il CNN tramite Notartel è responsabile per conto di ciascun notaio aderente.

Verifiche di legittimità degli accessi

Lo schema prevede controlli semestrali su un campione di notai, soprattutto tra chi supera cento certificati nel semestre. Il Garante ritiene necessario che siano chiarite le modalità della "valutazione" del campione da parte del CNN, le informazioni trasmesse ai Consigli notarili distrettuali e le finalità dei trattamenti, distinguendo le responsabilità del Ministero, del CNN e dei Consigli distrettuali. Chiede inoltre criteri di estrazione ulteriori rispetto al solo volume di richieste, da definire nella DPIA e da aggiornare periodicamente.

Identificazione dei notai e tracciamento

È richiesto di ancorare il richiamo ai "sistemi equivalenti" agli strumenti di identificazione previsti dal regolamento eIDAS. Sul logging, il Garante ordina di espungere dal tracciamento del CNN la descrizione delle operazioni specifiche e l’Identificativo ANPR, nonché di eliminare il servizio "Accertamento Identificativo Unico Nazionale", perché non necessari al servizio di certificazione e non compatibili con minimizzazione e proporzionalità.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneanagrafe e stato civileinteroperabilità di banche datibasi giuridiche del trattamentosicurezza dei dati

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