Parere del Garante n. 316 del 04/06/2025
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico (PSS) e sul relativo allegato - 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute che detta indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico (PSS), nonché sul relativo allegato. Il parere si colloca nel quadro del FSE 2.0 e dell’Ecosistema dati sanitari (EDS), e prende atto che lo schema precisa quali campi del PSS sono obbligatori o facoltativi e quali potranno essere compilati solo quando saranno disponibili i servizi di supporto EDS per MMG e PLS. Il Garante rileva che il testo non introduce nuovi trattamenti, non modifica la tipologia di informazioni già previste né altera le misure di garanzia stabilite per FSE 2.0 ed EDS, recependo inoltre le osservazioni già formulate dall’Ufficio nelle interlocuzioni informali. Per queste ragioni non formula rilievi e ritiene il complesso di misure idoneo a tutelare i diritti degli interessati.
Parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale sulle indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico (PSS) e relativo allegato
Parere sullo schema di decreto sul Profilo sanitario sintetico (PSS)
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato lo schema di decreto del Ministro della salute recante indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico (PSS), con il relativo allegato. Il parere è reso nel quadro della disciplina del Fascicolo sanitario elettronico 2.0 (FSE 2.0) e dell’Ecosistema dati sanitari (EDS), ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il decreto interministeriale 7 settembre 2023 sul FSE 2.0, in particolare l’art. 4 sul PSS;
- l’art. 20 del decreto 7 settembre 2023, che disciplina l’accesso prioritario al PSS in situazioni di impossibilità fisica, incapacità di agire o di intendere e di volere dell’interessato e di rischio grave, imminente e irreparabile;
- l’art. 27-bis, comma 4, del decreto FSE 2.0, relativo alla fase transitoria e all’accesso in emergenza;
- l’allegato A al decreto 7 settembre 2023, par. 2.7, che indica i contenuti del PSS;
- il decreto 31 dicembre 2024 sull’istituzione dell’EDS, che prevede servizi di supporto per MMG e PLS nella compilazione del PSS.
Contenuto dello schema di decreto esaminato
Lo schema di decreto trasmesso dal Ministero della salute è composto da due articoli e da un allegato parte integrante. L’allegato definisce, per ciascun contenuto del PSS già previsto dal decreto 7 settembre 2023, se il campo sia obbligatorio o facoltativo e stabilisce quali campi potranno essere compilati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta una volta disponibili i servizi di supporto dell’EDS.
Il Ministero ha rappresentato che il provvedimento mira anche a superare le difficoltà applicative emerse nell’attuazione del PSS e a favorire il rispetto della scadenza del 31 marzo 2026 prevista per la terza fase di attuazione del FSE 2.0.
Valutazioni del Garante
Il Garante rileva che lo schema:
- recepisce le osservazioni già formulate dall’Ufficio nelle interlocuzioni informali precedenti alla trasmissione formale;
- tiene conto delle difficoltà operative nella compilazione del PSS da parte dei MMG e dei PLS;
- chiarisce che i campi compilabili solo dopo l’aggiornamento del decreto 7 settembre 2023 e la disponibilità dei servizi EDS non incideranno sul calcolo degli indicatori relativi alla realizzazione del PSS ai fini dell’accesso in emergenza di cui all’art. 27-bis, comma 4.
Il Garante sottolinea inoltre che il testo non introduce nuovi trattamenti di dati personali, non modifica la tipologia delle informazioni trattate tramite il PSS e non altera le misure di garanzia già previste dalla disciplina del FSE 2.0 e dell’EDS a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Esito del parere
Alla luce di tali considerazioni, il Garante ritiene che il complesso di misure introdotte sia appropriato per tutelare i diritti fondamentali delle persone fisiche coinvolte nel trattamento e per dare effettiva applicazione ai principi di protezione dei dati personali. Per questo motivo non formula rilievi e rende parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute e sul relativo allegato.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto normativo
Il Garante esamina lo schema di decreto del Ministero della salute recante indicazioni attuative per la definizione dei contenuti informativi del Profilo sanitario sintetico (PSS), con relativo allegato. Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679, nel contesto della disciplina del FSE 2.0 di cui al decreto interministeriale 7 settembre 2023 e dell’EDS istituito con decreto 31 dicembre 2024.
Contenuto dello schema di decreto
Lo schema è composto da due articoli e da un allegato integrante. L’allegato individua, rispetto ai contenuti del PSS già elencati nel par. 2.7 dell’allegato A del decreto 7 settembre 2023, la natura obbligatoria o facoltativa di ciascun contenuto e indica quali campi saranno compilabili dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta mediante i servizi di supporto resi disponibili dall’EDS.
Effetti sul FSE 2.0 e sull’accesso in emergenza
Il Garante prende atto che i campi compilabili solo dopo l’aggiornamento del decreto 7 settembre 2023 e la disponibilità dei servizi EDS non incideranno sul calcolo degli indicatori relativi alla realizzazione del PSS, richiamati dall’art. 27-bis, comma 4, del decreto FSE 2.0. Viene inoltre richiamato l’art. 20 del medesimo decreto, che disciplina l’accesso prioritario al PSS in caso di impossibilità fisica o incapacità dell’interessato, nonché la regola transitoria secondo cui, nelle more della piena realizzazione del PSS, l’accesso in emergenza non è consentito in assenza di consenso.
Valutazione del Garante
L’Autorità evidenzia che lo schema, pur disciplinando l’obbligatorietà o facoltatività dei campi e la futura compilabilità tramite EDS, non modifica la tipologia delle informazioni trattate tramite il PSS e non incide sulle misure di garanzia poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati nei decreti su FSE 2.0 ed EDS. Inoltre, lo schema recepisce le osservazioni formulate dall’Ufficio, in particolare in merito alla qualificazione dei campi e alla compilazione tramite servizi EDS.
Esito del parere
Alla luce di tali elementi, il Garante ritiene di non dover formulare rilievi e conclude esprimendo parere favorevole sullo schema di decreto e sul relativo allegato, ritenendo le misure previste appropriate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche coinvolte nei trattamenti.
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