Parere del Garante n. 352 del 12/06/2025
Provvedimento del 12 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT di un’università relativa al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a copia di un certificato di laurea. Il parere ricostruisce il quadro dell’accesso civico e del limite connesso alla protezione dei dati personali, richiamando i principi di minimizzazione e limitazione della finalità del GDPR e il carattere "pubblico" dei documenti rilasciati tramite FOIA. Nel caso concreto, pur considerando il contesto mediatico e l’esistenza di dichiarazioni rese pubblicamente dall’interessato, il Garante ritiene che non emergano elementi di evidente chiarezza per affermare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali; restano però ferme le ulteriori valutazioni autonome dell’università sui limiti relativi a indagini penali e attività ispettive.
Parere su accesso civico generalizzato a certificato di laurea nell’ambito di un riesame del diniego opposto da un’università
Accesso civico a certificato di laurea nell’ambito di un riesame del diniego
Il Garante rende parere, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT dell’Università degli Studi di XX relativa al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguarda la copia del certificato di laurea di un soggetto identificato, richiesta da un giornalista per verificare la corrispondenza con il titolo di studio dichiarato in un concorso.
Contesto procedimentale e riferimenti normativi
La vicenda è inquadrata nella disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che consente l’accesso ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nei limiti dell’art. 5-bis. Il parere si fonda altresì sull’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy, sull’art. 5-bis, comma 2, lett. a), relativo al possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, e sull’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce ai documenti ottenuti tramite accesso civico un regime di pubblicità rafforzata.
Principi privacy rilevanti
Il Garante richiama la nozione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR e ricorda che il trattamento deve rispettare i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, previsti dall’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR. Viene inoltre evidenziato che, nell’accesso civico, il documento rilasciato diviene "pubblico" e liberamente conoscibile e riutilizzabile da chiunque, con conseguente necessità di una valutazione particolarmente rigorosa sull’eventuale pregiudizio per la riservatezza dell’interessato.
Valutazione del caso concreto
Il Garante osserva che, in linea generale, l’accesso a titoli universitari come il certificato di laurea è già stato affrontato in precedenti pareri. Tuttavia, nel caso specifico, assumono rilievo circostanze ulteriori: la vicenda ha avuto ampia eco sui media, sarebbero stati presentati esposti all’autorità giudiziaria per presunte alterazioni del documento e il soggetto interessato avrebbe già rilasciato dichiarazioni spontanee alla stampa. Tali elementi incidono sulla valutazione del possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, anche tenendo conto del fatto che alcune informazioni personali sono state già rese pubbliche dallo stesso interessato.
Conclusioni del Garante
Alla luce degli atti e del contesto, il Garante ritiene che non emergano elementi di evidente chiarezza tali da fondare il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Il parere è quindi sostanzialmente favorevole all’accesso sotto il profilo della protezione dei dati personali, fermo restando che l’università conserva una propria autonomia valutativa rispetto ad altri limiti all’accesso civico non sindacabili dall’Autorità, in particolare quelli connessi alla conduzione di indagini sui reati, al loro perseguimento e al regolare svolgimento di attività ispettive, di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. f) e g), del d.lgs. 33/2013.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto procedimentale
Il RPCT dell’Università degli Studi di XX chiede il parere del Garante in sede di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013. La richiesta riguarda l’ostensione del certificato di laurea di un soggetto identificato, avanzata da un giornalista per verificare la corrispondenza tra titolo di studio conseguito e quello presentato in un concorso.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, nonché l’art. 3, comma 1, dello stesso decreto, che qualifica come pubblici i documenti acquisiti tramite accesso civico. Sono inoltre richiamati il GDPR, in particolare l’art. 4, par. 1, n. 1, e l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Vengono ricordate anche le Linee guida ANAC sull’accesso civico e l’intesa del Garante del 2016.
Valutazione del limite di protezione dei dati personali
Il certificato di laurea contiene dati personali e, in caso di accesso civico, la loro divulgazione assume una portata ampia, poiché il documento diviene conoscibile da chiunque, gratuitamente e riutilizzabile nei limiti di legge. Il Garante sottolinea che, proprio per questo regime di pubblicità, occorre valutare attentamente se l’ostensione comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del controinteressato.
Elementi di novità del caso concreto
Rispetto ai precedenti sul tema dei titoli universitari, il caso presenta circostanze particolari: la vicenda ha avuto rilevanza mediatica, sarebbero stati presentati esposti all’autorità giudiziaria per una possibile alterazione del documento e il soggetto interessato avrebbe rilasciato dichiarazioni spontanee alla stampa. Il Garante considera tali elementi rilevanti anche alla luce del fatto che alcune informazioni personali sono già state rese pubbliche dall’interessato.
Esito del parere
Alla luce degli atti e del contesto specifico, il Garante conclude che non emergono elementi di evidente chiarezza per ritenere sussistente il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. Resta comunque impregiudicata la valutazione autonoma dell’università circa altri possibili limiti all’accesso civico, in particolare quelli dell’art. 5-bis, comma 1, lett. f) e g), relativi alla conduzione di indagini sui reati, al loro perseguimento e al regolare svolgimento di attività ispettive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 9 giu 2025Parere del Garante n. 351 del 09/06/2025
- Parere · 19 giu 2025Parere del Garante n. 354 del 19/06/2025
- Parere · 4 giu 2025Parere del Garante n. 314 del 04/06/2025
- Parere · 4 giu 2025Parere del Garante n. 315 del 04/06/2025
- Parere · 4 giu 2025Parere del Garante n. 316 del 04/06/2025
- Parere · 23 giu 2025Parere del Garante n. 360 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →