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Parere

Parere del Garante n. 351 del 09/06/2025

Parere su istanza di accesso civico - 9 giugno 2025

Garante Privacy351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina, su richiesta del RPCT del Comune di Monte Porzio Catone, il riesame di un diniego di accesso civico avente ad oggetto informazioni sul pagamento dell’IMU da parte di una persona fisica per gli anni 2019-2024. Il parere ricostruisce il rapporto tra accesso civico generalizzato e tutela dei dati personali, richiamando l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, nonché i principi di minimizzazione e limitazione della finalità del GDPR. Il Garante ritiene legittimo il rifiuto dell’ostensione, perché la divulgazione generalizzata di dati economico-contributivi riferiti a una persona fisica comporterebbe un pregiudizio concreto alla riservatezza e una interferenza sproporzionata nei diritti dell’interessato. Invita tuttavia l’amministrazione a motivare in modo più congruo e completo il diniego e ricorda che resta ferma la diversa disciplina dell’accesso documentale ex l. 241/1990, ove ne ricorrano i presupposti.

Parere su richiesta di riesame di diniego di accesso civico a informazioni sul pagamento IMU di una persona fisica (Comune di Monte Porzio Catone)

Parere su istanza di accesso civico a dati IMU di una persona fisica

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Monte Porzio Catone, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava informazioni sul pagamento dell’IMU da parte di un soggetto fisico per gli anni 2019-2024, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013.

Quadro normativo di riferimento

Il parere richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, nonché il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando l’ostensione possa arrecare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Il Garante fa inoltre riferimento alla definizione di dato personale contenuta nell’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR e ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR. Sono richiamate anche le Linee guida ANAC in materia di accesso civico e il relativo atto di intesa del Garante.

Valutazione sulla motivazione del diniego

L’amministrazione aveva opposto un diniego facendo leva, in modo generico, sui limiti all’accesso civico e sull’opposizione del controinteressato. Il Garante osserva che una simile motivazione non è sufficiente, perché non esplicita perché la conoscenza delle informazioni richieste determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali. La decisione negativa deve invece essere sorretta da una motivazione congrua e completa, come richiesto dalle Linee guida ANAC.

Natura dei dati richiesti e rischio per i diritti dell’interessato

Secondo il Garante, le informazioni sul pagamento dell’IMU di una persona fisica hanno natura economico-contributiva e sono idonee a rivelare la regolarità e la capacità contributiva del soggetto nel tempo. La loro divulgazione tramite accesso civico, che rende i dati pubblici e conoscibili da chiunque, può comportare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dell’interessato. Il rischio di pregiudizio è valutato anche alla luce delle ragionevoli aspettative di confidenzialità del soggetto al momento della raccolta dei dati e della non prevedibilità delle conseguenze della loro conoscibilità generalizzata.

Esito del parere e ulteriori precisazioni

Alla luce di tali considerazioni, il Garante non ravvisa elementi per discostarsi dal rifiuto dell’accesso civico deciso dal Comune e si esprime nei termini sopra indicati, sostanzialmente confermando la legittimità del diniego. Contesta però la motivazione troppo sintetica dell’amministrazione e la invita a riformularla in modo più puntuale, evidenziando il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Il Garante ricorda infine che resta distinta la disciplina dell’accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. della l. 241/1990, che potrebbe consentire l’ostensione solo ove il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.

Punti principali

Oggetto del parere e contesto procedurale

Il parere riguarda la richiesta del RPCT del Comune di Monte Porzio Catone, formulata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza di accesso mirava a conoscere se un soggetto identificato avesse o meno pagato l’IMU per gli anni dal 2019 al 2024.

Quadro normativo applicato

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, che riconosce l’accesso civico generalizzato, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Vengono inoltre richiamati l’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR sulla definizione di dato personale e l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), sul principio di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati. Sono richiamate anche le Linee guida ANAC sull’accesso civico e l’intesa del Garante sul relativo schema.

Valutazione sulla motivazione del diniego

L’amministrazione aveva respinto l’accesso richiamando in modo generico il limite dei diritti e interessi privati, incluso quello della protezione dei dati personali, e l’opposizione del controinteressato. Il Garante osserva che una motivazione così formulata non consente al richiedente di comprendere perché l’ostensione determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali. Viene quindi segnalata la necessità di una motivazione congrua e completa, in linea con le Linee guida ANAC.

Merito: natura dei dati richiesti e pregiudizio concreto

Le informazioni richieste riguardano dati economico-contributivi riferiti a una persona fisica e sono idonee a rivelarne la regolarità e la capacità contributiva nel tempo. Secondo il Garante, la loro divulgazione a chiunque, propria dell’accesso civico, può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, con possibili ripercussioni personali, sociali, relazionali e professionali. L’ostensione integrale è quindi ritenuta sproporzionata e non giustificata rispetto alle finalità di controllo diffuso e partecipazione pubblica previste dal d.lgs. 33/2013.

Esito e indicazioni operative

Il Garante non ravvisa elementi per discostarsi dal diniego opposto dal Comune e esprime parere sostanzialmente favorevole al rifiuto dell’accesso civico. Invita però l’amministrazione a riesaminare e rafforzare la motivazione del provvedimento, esplicitando in modo completo il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Ricorda infine che resta possibile valutare un’eventuale istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, ove il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicoprotezione dei dati personalifiscalità e tributi

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