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Parere

Parere del Garante n. 309 del 24/05/2025

Parere su istanza di accesso civico - 24 maggio 2025

Garante Privacy309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Ministero della giustizia, nel riesame di un provvedimento di parziale accoglimento di un accesso civico generalizzato relativo ai rendiconti elettorali depositati presso il Collegio regionale di garanzia elettorale per le elezioni europee 2024. Il tema principale è il bilanciamento tra trasparenza e protezione dei dati personali, in particolare con riferimento ai nominativi dei soggetti finanziatori e agli altri dati contenuti nei rendiconti e negli allegati. L’Autorità richiama la disciplina speciale della legge n. 515/1993, applicabile anche alle elezioni europee, che prevede la liberamente consultabilità delle dichiarazioni e dei rendiconti depositati dai candidati. Ne deriva che non possono essere opposti, per negare l’ostensione, i generici argomenti di riservatezza sollevati dai controinteressati, fermo restando il rispetto del principio di minimizzazione e l’oscuramento dei dati eccedenti e non necessari. Il parere è sostanzialmente favorevole alla soluzione del Collegio, con indicazioni di tutela per i dati non pertinenti, compresi i dati bancari e altri dati personali superflui rispetto alla finalità di trasparenza.

Parere su istanza di accesso civico generalizzato ai rendiconti elettorali e agli allegati depositati presso il Collegio regionale di garanzia elettorale per le elezioni europee 2024

Parere su istanza di accesso civico ai rendiconti elettorali depositati presso il Collegio regionale di garanzia elettorale

Il Garante si pronuncia, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della giustizia, nell’ambito del riesame di un provvedimento di parziale accoglimento di un accesso civico generalizzato relativo ai rendiconti delle spese, dei contributi e delle donazioni depositati dai candidati alle elezioni europee 2024. Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013.

Contesto fattuale e oggetto della richiesta

Un giornalista aveva chiesto l’accesso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, ai rendiconti depositati presso la Corte d’appello/Collegio regionale di garanzia elettorale relativi a tutti i candidati della circoscrizione, o in subordine a 39 candidati identificati in atti, nonché a eventuale documentazione attestante irregolarità nelle rendicontazioni o nella mancata individuazione del mandatario elettorale. Diversi controinteressati si erano opposti all’ostensione, invocando genericità dell’istanza, assenza di interesse pubblico prevalente, tutela della riservatezza dei finanziatori, protezione di dati bancari e, in alcuni casi, interessi economici e commerciali.

Il Collegio regionale di garanzia elettorale ha respinto la richiesta relativa a eventuali irregolarità, ritenendola generica ed esplorativa, e ha invece accolto l’accesso ai rendiconti e agli allegati depositati dai 39 candidati indicati, disponendo l’oscuramento dei dati personali diversi da nome e cognome, nonché dei dati bancari delle società.

Disciplina di settore applicabile

Il Garante valorizza in primo luogo la disciplina speciale contenuta nella legge n. 515/1993, applicabile anche alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo per effetto dell’art. 20, comma 1. In particolare, gli artt. 7 e 14, comma 2, prevedono che i candidati, sia eletti sia non eletti, trasmettano al Collegio regionale di garanzia elettorale la dichiarazione sulle spese elettorali e i contributi ricevuti, con allegata la documentazione sui contributi rilevanti ai sensi dell’art. 4, comma 3, della l. n. 659/1981, nonché i rendiconti e gli estratti dei conti correnti utilizzati. La legge stabilisce espressamente che tali dichiarazioni e rendiconti sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio.

Secondo il Garante, questa previsione realizza un bilanciamento legislativo a monte tra trasparenza e riservatezza e non consente di opporre, in via generale, i limiti di privacy evocati dai controinteressati per sottrarre i documenti alla conoscibilità.

Valutazioni del Garante sulla protezione dei dati personali

L’Autorità osserva che le informazioni concernenti persone giuridiche, società ed enti non rientrano nella nozione di dato personale di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR e, quindi, esulano dall’ambito di competenza del Garante sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Quanto alle persone fisiche, il Garante riconosce che la documentazione richiesta può contenere dati idonei a rivelare opinioni politiche, dunque dati rientranti nelle categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR. Tuttavia, la comunicazione è ritenuta lecita perché sorretta dalla disciplina di legge che impone la consultabilità dei rendiconti e dal bilanciamento effettuato dal legislatore, in coerenza con l’art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR, con l’art. 9, par. 2, lett. g), e con l’art. 2-sexies del Codice privacy.

Il Garante sottolinea quindi che non è necessario il consenso dei soggetti interessati o dei terzi i cui dati siano riportati nei documenti, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni controinteressati anche richiamando il provvedimento n. 107/2014 sui partiti politici, il quale comunque fa salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Esito: accesso consentito con oscuramento selettivo

Alla luce dell’istruttoria, il Garante ritiene che non vi siano elementi per discostarsi dalla soluzione adottata dal Collegio regionale di garanzia elettorale. L’accesso ai rendiconti e ai relativi allegati può quindi essere accolto, ma con rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Devono essere oscurati i dati eccedenti e non necessari rispetto alla finalità di trasparenza sulle fonti di finanziamento della campagna elettorale, tra cui:

  • data di nascita;
  • residenza;
  • contatti telefonici o e-mail;
  • codici fiscali e partite IVA;
  • dati bancari dei soggetti citati.

Il Garante condivide il criterio secondo cui, per le persone fisiche, l’accesso deve riguardare il nome e cognome del terzo finanziatore, donante o prestatore di servizi e l’importo erogato, mentre restano esclusi gli ulteriori dati personali non necessari.

Profili ulteriori su utilizzo, riutilizzo e finalità giornalistiche

Il parere richiama poi i limiti agli ulteriori trattamenti dei dati acquisiti mediante accesso, rinviando all’art. 6, par. 4, GDPR, all’art. 7-bis, comma 1, del d.lgs. 33/2013, che sottrae i dati sensibili al riutilizzo, e alle ulteriori disposizioni indicate nel provvedimento.

In caso di trattamenti per finalità giornalistiche o altre manifestazioni del pensiero, restano fermi i limiti degli artt. 136 e 137 del Codice privacy e il criterio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Il Garante richiama inoltre le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, evidenziando che, quando sono coinvolti dati idonei a rivelare opinioni politiche, l’essenzialità dell’informazione deve essere valutata con particolare rigore.

Conclusione

Il parere è sostanzialmente favorevole alla soluzione di parziale ostensione adottata dal Collegio regionale di garanzia elettorale: i rendiconti e gli allegati sono accessibili in forza della disciplina speciale in materia di pubblicità delle spese elettorali, con oscuramento dei soli dati non pertinenti e non necessari. Il Garante non accoglie le obiezioni dei controinteressati fondate su riservatezza, consenso o genericità dell’istanza, per la parte in cui esse miravano a escludere in toto l’accesso ai documenti richiesti.

Punti principali

Oggetto del quesito e contesto procedurale

Il RPCT del Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Garante ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013 nell’ambito del riesame di un accesso civico generalizzato relativo ai rendiconti delle spese, dei contributi e delle donazioni depositati presso il Collegio regionale di garanzia elettorale per le elezioni europee 2024. Il procedimento riguarda un accesso inizialmente formulato in modo ampio verso tutti i candidati e poi circoscritto a 39 candidati identificati in atti.

Regime di pubblicità previsto dalla legge elettorale speciale

Il Garante richiama la l. 515/1993, applicabile anche alle elezioni del Parlamento europeo per effetto dell’art. 20, comma 1. In base agli artt. 7 e 14, comma 2, i candidati devono depositare dichiarazioni, rendiconti e allegati sui contributi ricevuti, e tali documenti sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio regionale di garanzia elettorale. Questa disciplina speciale comporta un bilanciamento legislativo a monte tra trasparenza e riservatezza.

Infondatezza dell’obiezione basata sul consenso

L’Autorità esclude che sia necessario il consenso dei soggetti controinteressati o dei terzi i cui dati compaiono nei rendiconti. Il trattamento e la comunicazione risultano legittimi perché fondati sul diritto dell’Unione e sul diritto interno, in particolare sugli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), e 9, par. 2, lett. g), del GDPR, nonché sull’art. 2-sexies del Codice privacy.

Dati personali e categorie particolari di dati

Il Garante osserva che i nominativi delle persone fisiche che hanno erogato contributi elettorali possono rivelare opinioni politiche e quindi rientrano nelle categorie particolari di dati personali. Tuttavia, proprio la disciplina speciale sulla consultabilità dei rendiconti rende legittima la loro comunicazione per finalità di trasparenza sulle fonti di finanziamento della campagna elettorale, interesse ritenuto prevalente.

Limiti applicabili e minimizzazione

L’accoglimento dell’accesso deve comunque rispettare il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR. Il Collegio ha quindi correttamente disposto l’oscuramento di dati eccedenti e non necessari, quali data di nascita, residenza, contatti telefonici o e-mail, codici fiscali, partite IVA e dati bancari, perché estranei all’interesse pubblico alla trasparenza sulla provenienza dei finanziamenti.

Esito del parere e cautele per usi ulteriori

Il Garante non ravvisa elementi per discostarsi dalla soluzione adottata dal Collegio regionale di garanzia elettorale e si esprime nei termini sopra indicati, di fatto confermando la legittimità dell’accesso ai rendiconti con oscuramento selettivo dei dati non necessari. Resta ferma la disciplina sugli ulteriori trattamenti, sul riutilizzo dei dati sensibili e sulle eventuali finalità giornalistiche, per le quali si richiamano i limiti degli artt. 136 e 137 del Codice e le Regole deontologiche per l’attività giornalistica.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicotrasparenza amministrativadati personalidati relativi alle opinioni politiche

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