Cassazione Penale, Sentenza n. 29250/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Meoli impugna la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (3 anni e 6 mesi) per molteplici reati: trasferimento fraudolento di valori, offerta/Promozione/collocamento abusivo a distanza di prodotti/strumenti finanziari, bancarotta, truffa, autoriciclaggio, false dichiarazioni e fatturazione fraudolenta. La difesa propone quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio motivazionale per omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; (2) mancata riqualificazione dell'autoriciclaggio in riciclaggio (escludendo la partecipazione al capo 4 di truffa); (3) censura sulla proporzionalità della pena per i reati di bancarotta; (4) illegittima applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi perché il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. può contestare soltanto l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena/ misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.). Il quarto motivo è ritenuto fondato: la Corte rileva che la pena base era di 4 anni e 1 mese, ridotta di 1/3 (per l'accordo ex art. 444 c.p.p.) corrisponde a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni, quindi inferiore alla soglia di 3 anni prevista dall'art. 29 c.p. per disporre l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Perciò la pena accessoria viene annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., mentre il resto della sentenza (condanna e pena principale) è confermato e il ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
la sentenza impugnata è stata resa in esito a un accordo ex art. 444 c.p.p.; ciò comporta limiti specifici all'impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge n. 103/2017)
il ricorso avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata a norma dell'art. 444 c.p.p. può essere proposto unicamente per motivi che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
limita rigorosamente le censure ammesse in appello contro il patteggiamento: questioni meramente fattuali o censure non riconducibili a questi profili sono inammissibili
art. 129 c.p.p.
proscioglimento per insussistenza del fatto o perche' il fatto non costituisce reato (norma richiamata dalla difesa)
la difesa chiedeva il proscioglimento ai sensi di questa norma, ma la censura è stata ritenuta non ammessa nel ricorso contro l'accordo di cui all'art. 444 c.p.p., essendo una questione di merito/fatto
art. 29 c.p.
la misura accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni è disposta quando sia inflitta la reclusione per un periodo non inferiore ai 3 anni
la Corte ha verificato il calcolo della pena ridotta e ha ritenuto che l'entità effettiva della reclusione fosse inferiore a 3 anni, quindi la pena accessoria non poteva essere applicata
art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
consente l'annullamento senza rinvio di parti della sentenza che presentano vizi eliminabili
usata per rimuovere direttamente la pena accessoria errata senza rinviare il procedimento al giudice di merito
Massime di principio
- Contro una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) l'impugnazione è fortemente limitata: ammesse solo censure riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, la mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis). Questioni di fatto o valutazioni di merito sono in genere inammissibili.
- Controllare sempre il calcolo della pena 'effettiva' dopo eventuali riduzioni: soglie previste per l'applicazione di pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici quando la reclusione è >= 3 anni) devono essere verificate sulla pena finale, non sulla sola pena nominale.
- Se l'applicazione di una pena accessoria è incongruente rispetto alla pena effettiva, è possibile ottenere l'annullamento della sola disposizione accessoria senza rinvio quando il vizio è eliminabile (art. 620 c.p.p.).
- Se l'obiettivo è contestare la qualificazione giuridica del fatto, formulare il motivo in termini giuridici e non meramente fattuali: solo le questioni di qualificazione giuridica rientrano tra i motivi ammessi contro il patteggiamento.
- Nelle impugnazioni contro l'accordo, privilegiare argomentazioni procedurali o di illegittimità della pena; contestazioni sulla sussistenza o sulle prove richiederanno generalmente altri mezzi impugnatori o motivi non ammessi.
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