Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7356/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II-quater, n. 17967/2023, che aveva annullato la nota della Soprintendenza del 22 marzo 2022 sull’assenza dei presupposti per intervenire in relazione ai lavori nel cortile di Palazzo Bracci

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società, proprietaria del cortile interno e di alcuni locali al piano terreno di Palazzo Bracci, ha appellato la sentenza del TAR Lazio n. 17967/2023. I lavori, segnalati con SCIA del 30 novembre 2016 e successive SCIA in variante o a completamento, comprendevano il ripristino della quota originaria del cortile, la rimozione di pavimentazioni, massetti e scala metallica, il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione del verde, l’installazione di faretti e il restauro della fontana. La Soprintendenza aveva ritenuto l’immobile non tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e aveva espresso pareri favorevoli, anche con prescrizioni per gli scavi. A seguito dell’istanza dell’associazione V.A.S., la Soprintendenza, con nota del 22 marzo 2022, aveva escluso i presupposti per l’esercizio dei poteri sollecitati, richiamando i pareri consultivi previsti dall’art. 24 delle NTA del PRG e la disciplina del PTPR relativa al sito UNESCO. Il TAR ha annullato tale nota, ritenendo necessaria per gli interventi con rilevanza esterna l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 e non sostitutivi i pareri consultivi comunali, nonché ancora operanti nel 2016-2017 le misure di salvaguardia del PTPR adottato. In appello la società contesta la ricostruzione del regime paesaggistico dell’area, l’efficacia delle previsioni del PTPR adottato e il rapporto tra autorizzazione paesaggistica, pareri preventivi previsti dalla disciplina urbanistica comunale e Protocollo d’intesa dell’8 settembre 2009.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso i motivi d’appello né confermato o riformato la sentenza, ma ha disposto un’istruttoria ritenuta necessaria per chiarire la disciplina e la prassi amministrativa applicabili al centro storico UNESCO di Roma. Ha ordinato al Ministero della Cultura di depositare entro 90 giorni una relazione dettagliata e documentata: sulla prassi seguita dalla pubblicazione del PTPR adottato, distinguendo il periodo di salvaguardia da quello successivo all’approvazione del PTPR nel 2021; sulle forme di controllo concretamente applicate, inclusi il parere preventivo ex art. 24 delle NTA del PRG e del Protocollo del 2009 e l’eventuale autorizzazione ex art. 146; sulle tipologie di intervento, i criteri e gli eventuali atti generali o indicazioni operative; sui casi di autorizzazione paesaggistica rilasciata per immobili privi di autonomi titoli di tutela ai sensi degli artt. 136 e 142; sul Piano generale di gestione e sul procedimento per le specifiche prescrizioni di tutela previste dal PTPR approvato; sull’applicazione attuale del regime transitorio e sulle eventuali modifiche della prassi dopo la sentenza del TAR. La trattazione del merito è rinviata a successiva udienza pubblica, da fissare dopo l’adempimento istruttorio. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 42/2004

    non appare chiaro dalle note della Soprintendenza se la posizione assunta abbia tenuto conto anche delle modifiche che hanno interessato l’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, ovvero se, più in generale, le stesse siano valutate neutre dall’Autorità preposta alla tutela

    Il Collegio considera non chiarito se le modifiche dell’art. 146 incidano sulla posizione della Soprintendenza e ritiene necessario acquisire elementi istruttori, senza definire in questa fase se gli interventi richiedessero l’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 24 NTA del PRG di Roma Capitale

    all’esito della discussione della causa, il Collegio ritiene necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi afferenti alla prassi amministrativa risultante dagli atti circa l’acquisizione dei pareri preventivi della Soprintendenza ai sensi dell’art. 24 delle NTA del PRG e del Protocollo d’intesa del 2009, e dunque con finalità meramente consultiva, a prescindere dalla particolare articolazione e successione della disciplina sopra richiamata

    La portata e l’applicazione concreta dei pareri preventivi consultivi devono essere chiarite attraverso l’accertamento della prassi amministrativa; l’ordinanza non stabilisce se tali pareri siano sufficienti rispetto all’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 43, comma 15, NTA del PTPR adottato

    nella disciplina del PTPR adottato assumevano rilievo, per quanto qui interessa, da un lato, l’art. 10, comma 2, che contemplava l’obbligo dell’autorizzazione paesistica per i progetti di trasformazione ricadenti nei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PTPR a decorrere dalla pubblicazione del piano adottato e, dall’altro, l’art. 43, comma 15, che, con riguardo agli insediamenti storici iscritti nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO, escludeva l’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo e rinviava alla redazione del Piano generale di gestione

    Per il PTPR adottato rilevano sia la previsione di autorizzazione paesistica per gli interventi sui beni individuati dal piano dalla sua pubblicazione, sia la disciplina specifica per gli insediamenti storici UNESCO, che escludeva le disposizioni dell’articolo e rinviava al Piano generale di gestione; la concreta incidenza di tali regole resta da approfondire.

  • art. 44, comma 19, NTA del PTPR definitivamente approvato

    Il PTPR definitivamente approvato nel 2021 ha, a sua volta, previsto, all’art. 44, comma 19, la non applicazione al sito UNESCO del centro storico di Roma delle disposizioni specifiche contenute nel medesimo articolo, demandando alla Regione e al Ministero la definizione congiunta di specifiche prescrizioni di tutela e stabilendo che, nelle more, il controllo degli interventi sia assicurato dalla Soprintendenza nel rispetto del Protocollo d’intesa dell’8 settembre 2009

    Nel PTPR approvato nel 2021, per il sito UNESCO del centro storico di Roma le prescrizioni specifiche sono demandate a una definizione congiunta regionale e ministeriale; nelle more, il controllo spetta alla Soprintendenza secondo il Protocollo del 2009.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiIstruttoria processuale
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.