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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17234/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha disposto il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare anziché concedere l'affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990. Il motivo unico dedotto era la carenza di motivazione in relazione all'istanza ex art. 94: sebbene il provvedimento riportasse elementi positivi (certificazione della tossicodipendenza, programma terapeutico idoneo, comportamento corretto e benefici di liberazione anticipata), il Tribunale avrebbe negato l'affidamento esclusivamente sulla base dei numerosi precedenti penali e dell'ampia distanza dal fine pena, senza spiegare perché tali elementi fossero decisivi nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, pur avendo considerato elementi favorevoli, ha motivatamente escluso l'affidamento terapeutico per la sussistenza di attuale pericolosità sociale del condannato. Tale pericolosità è stata desunta da precedenti penali rilevanti e da reiterate violazioni di misure giudiziarie (sorveglianza speciale, evasioni dalla detenzione domiciliare), circostanze che hanno reso non prognosticabile in senso favorevole il conseguimento delle finalità rieducative del programma terapeutico. Conseguentemente il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare è stato ritenuto giustificato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche: il giudice deve valutare se il programma terapeutico sia idoneo a conseguire finalità rieducative e di reinserimento sociale, tenendo conto della pericolosità del condannato e della probabilità che il trattamento prevenga la commissione di nuovi reati. Nel caso di specie la Corte ha confermato che la pericolosità attuale può giustificare il diniego anche quando esistano elementi favorevoli al trattamento

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, nn. 16905/2017; 48041/2018)

    La giurisprudenza consolidata indica che l'affidamento terapeutico non può essere concesso se il condannato è ritenuto attualmente pericoloso e se il programma non appare capace, per le condizioni personali e di rischio, di prevenire la commissione di nuovi reati. La pericolosità può essere desunta anche da precedenti gravemente rilevanti e da informative negative

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    Norma richiamata nella parte finale del provvedimento per l'obbligo di omissione dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento; non incide sulla decisione sostanziale ma impone limiti alla pubblicazione delle generalità

Massime di principio

  • La mera presenza di precedenti penali non esclude automaticamente l'affidamento terapeutico, ma può assumere rilievo se integra una valutazione di attuale pericolosità sociale.
  • Il giudice deve bilanciare gli elementi positivi (diagnosi di tossicodipendenza, programma terapeutico idoneo, comportamento recente) con elementi negativi (reiterazione di condotte trasgressive, violazioni di misure giudiziarie) e motivare specificamente la prevalenza di una delle due valutazioni.
  • Se il provvedimento nega l'affidamento sulla base della pericolosità attuale, la motivazione deve indicare fatti concreti (reiterazione di reati, violazioni di misure di sicurezza, collegamenti con organizzazioni criminali, ecc.) che giustifichino l'impossibilità di prevedere l'efficacia del programma terapeutico.
  • La distanza temporale dal fine pena (termine della pena) di per sé non è automaticamente ostativa dell'affidamento: se viene invocata come motivo bisogna spiegare come e perché incide sulla prognosi rieducativa del trattamento.
  • Il rigetto dell'istanza non impedisce al condannato di richiedere successivamente autorizzazioni o misure che permettano la prosecuzione del programma terapeutico compatibilmente con le esigenze di prevenzione della recidiva.
  • In situazioni analogue, è essenziale che il difensore evidenzi e documenti fattori concreti che contraddicano la sussistenza di pericolosità attuale, mentre l'autorità giudiziaria di merito deve fornire una motivazione logica e specifica quando nega l'affidamento per motivi di pericolo sociale.

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