Cassazione Penale, Sentenza n. 25606/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'istanza di annullamento del provvedimento di approvazione del rendiconto di gestione della società Ares Immobiliare. Le censure dedotte dal difensore riguardavano: mancata documentazione prodotta dall'amministrazione giudiziaria e obbligo di integrazione, contestazione di costi indicati dalla tenutaria delle scritture contabili non riportati nei documenti depositati dagli amministratori; richiesta di perizia contabile dichiarata inammissibile; omissioni di rendicontazione relative a canoni di locazione (2013 - maggio 2014), oneri diversi di gestione per complessivi euro 183.451,58, fatture non incassate per euro 262.944,00; mancata previsione delle spese della procedura in caso di revoca del sequestro; discrasia tra le scritture contabili della commercialista e quelle depositate dagli amministratori e richiesta di approfondimenti e perizia. Si denunciava, inoltre, motivazione illogica del giudice laddove affermava l'assenza di una contestazione oggettiva da parte della difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge (comprendendo la motivazione inesistente o meramente apparente) e che, nel caso concreto, le censure fossero relative al merito del provvedimento (in particolare alle presunte discrepanze documentali e alle omesse indicazioni), su cui il giudice di merito si era già espresso. Le doglianze sono state considerate generiche e non configuranti un vizio di diritto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011
art. 43 comma 2 D.Lgs. n. 159/2011
La Corte ha ritenuto che l'iter procedimentale previsto dall'art. 43 fosse rispettato dal giudice di merito; le contestazioni concernevano il merito della ricostruzione contabile e non una violazione di legge che consentisse la cassazione
art. 24 Cost.
Cita il diritto di difesa invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistesse una lesione talmente grave del diritto di difesa da integrare vizio di legge
art. 111 Cost.
Riferimento alla possibilità di ricorso in cassazione per violazione di legge; la Corte ha ribadito la limitazione del sindacato della Cassazione nei procedimenti di prevenzione
art. 6 CEDU
Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata una lesione tale da configurare motivo di cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le spese in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende
art. 7 d.l. n. 230/1989 e art. 5 d.m. n. 293/1991
art. 7 d.l. n. 230/1989; art. 5 d.m. n. 293/1991
Riferimenti alla disciplina previgente in materia di misure di prevenzione, rilevanti per delimitare i rimedi esperibili nei procedimenti anteriori al d.lgs. 159/2011
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per vizi di diritto: contestazioni che riguardano il merito della valutazione probatoria o discrepanze documentali generiche rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Perché una censura sia rilevante in Cassazione occorre dimostrare che il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento costitutivo o con un elemento potenzialmente decisivo della fattispecie, tali da poter determinare un esito opposto se valutati correttamente.
- Le richieste di integrazione documentale o di perizia devono essere formulate e motivate con precisione in sede di prime cure; non basta richiedere accertamenti generici o sollevare discrepanze senza indicare quali violazioni di legge siano state commesse dal giudice nel rigetto.
- Le doglianze che impugnano la motivazione come illogica vanno illustrate con riferimento puntuale ai passaggi decisivi del provvedimento e dimostrando l'effettiva assenza di risposta a deduzioni rilevanti; l'atto generico di contestazione non è sufficiente.
- Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è ritenuto infondato o presentato con colpa. Preparare il gravame con puntuali riferimenti giuridici e prove è fondamentale per evitare sanzioni.
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