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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8783/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna dell'Istituto a pagare al lavoratore la differenza tra l'importo riconosciuto in decreto ingiuntivo per il TFR e le somme già corrisposte dall'INPS. Il nodo controverso riguardava se il Fondo di Garanzia dovesse liquidare il TFR sulla base dell'importo netto indicato nel decreto (senza ulteriori trattenute) oppure considerare tale importo come lordo e quindi operare le ritenute fiscali ulteriori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS: ha confermato il principio secondo cui, se il lavoratore ha richiesto e ottenuto una somma netta a titolo di TFR, il Fondo di Garanzia deve tener conto della natura netta della richiesta. L'INPS, pur dovendo operare le ritenute come sostituto d'imposta, non può assoggettare il lavoratore a una doppia trattenuta fiscale. L'Istituto deve, se necessario, convertire la somma richiesta in termini lordi ai fini del calcolo e trattenere l'imposta solo se non è già stata effettivamente operata e versata all'Erario; in mancanza di prova di versamento, il lavoratore ha diritto a ricevere la somma corrispondente al netto indicato.

Norme richiamate

  • art. 2120 cod. civ.

    Regola il trattamento di fine rapporto come retribuzione differita; la norma è richiamata per affermare il carattere della prestazione spettante al lavoratore e la sua tutela.

  • Legge n. 297 del 1982, art. 2, commi 5 e 7

    Disciplina l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle spettanze ai lavoratori in caso di insolvenza datoriale; interpretata nel senso che il Fondo deve garantire la prestazione nella misura effettivamente dovuta al lavoratore secondo la richiesta/ titolo ottenuto.

  • art. 633 cod. proc. civ.

    Norma del procedimento monitorio richiamata per il riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore e al contenuto della domanda esecutiva/monitoria.

  • art. 474 cod. proc. civ.

    Richiamata in relazione agli effetti esecutivi dei provvedimenti monitori e alla determinazione della somma dovuta.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola l'onere della prova; richiamata per evidenziare che l'INPS, se sostiene che le ritenute siano state già operate e versate, deve provare tale circostanza.

  • art. 23 d.P.R. n. 600/1973

    Norma fiscale relativa alla determinazione e applicazione delle ritenute d'imposta; invocata per il ruolo dell'INPS come sostituto d'imposta, pur nel rispetto del divieto di duplicazione della trattenuta.

  • art. 11 d.lgs. n. 47/2000

    Norma collegata alla disciplina fiscale delle ritenute o degli adempimenti tributari del sostituto d'imposta; richiamata per il ruolo obbligatorio delle ritenute da parte dell'INPS.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.

  • Cass. nn. 8406 e 8517 del 2023; Cass. n. 23515 del 2024; Cass. nn. 25016 e 25663 del 2017

    Giurisprudenza richiamata che stabilisce il principio secondo cui il Fondo di Garanzia deve tener conto delle peculiarità del caso concreto, che l'intervento è di natura previdenziale e autonomo rispetto al credito verso il datore, e che l'INPS non può operare una seconda ritenuta fiscale sul medesimo importo.

Massime di principio

  • Se il lavoratore ottiene un titolo (decreto ingiuntivo o sentenza) che riconosce una somma netta a titolo di TFR, il Fondo di Garanzia deve rispettare il netto richiesto: l'INPS può convertire la somma al lordo ai fini del calcolo delle imposte ma non può trattenere due volte la stessa imposta.
  • L'INPS, pur essendo sostituto d'imposta e quindi tenuto alle ritenute, deve provare l'effettivo versamento delle ritenute già operate; in mancanza di prova, non può diminuire l'importo spettante al lavoratore già definito come netto.
  • Il trattamento da parte del Fondo è di natura previdenziale e autonomo rispetto al credito del lavoratore verso il datore: i principi generali vanno applicati tenendo conto della specifica situazione documentale (titoli che indicano netto o lordo).
  • In caso di dubbio sulla natura delle somme indicate in un titolo esecutivo (netto vs lordo), l'INPS deve effettuare la conversione corretta e documentare eventuali versamenti fiscali già effettuati prima di operare ritenute sul pagamento al lavoratore.
  • Nei giudizi successivi all'intervento del Fondo, l'onere probatorio circa ritenute già operate e versate grava sull'INPS (art. 2697 c.c.); senza prova, il lavoratore ha diritto a ricevere il netto indicato nel titolo.

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