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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8784/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione delle ordinanze ingiunzione emesse dall'INPS per sanzioni amministrative derivanti dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali (periodi 2013-2015). L'INPS contestava che, a seguito della depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8/2016, dovessero trovare applicazione le disposizioni speciali degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 (con termine di 90 giorni collegato alla trasmissione degli atti dalla Procura), ovvero che non fosse maturata la decadenza prevista dall'art. 14 l. n. 689/1981; Vaser aveva invece contestato la tardività delle notifiche, sostenendo l'estinzione dell'obbligo sanzionatorio per decorso del termine decadenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano annullato le ordinanze ingiunzione. La Corte ha ritenuto che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 sia da intendersi a pena di decadenza e che, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna trasmissione degli atti dalla autorità giudiziaria all'ente amministrativo, il dies a quo per la decorrenza del termine vada fatto coincidere con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), quando l'INPS avrebbe potuto autonomamente procedere alla contestazione, purché dall'esame di merito risulti che l'INPS disponeva già di tutti gli elementi per l'accertamento senza necessità di ulteriori attività istruttorie. Poiché nel caso concreto l'INPS aveva già tutti i dati e non vi era stata trasmissione di atti dalla Procura, la notifica delle ordinanze ingiunzione risultò tardiva e l'obbligo sanzionatorio si estinse. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”

    La Corte riconosce che l'art. 8 estende l'applicazione delle sanzioni amministrative anche a fatti anteriori, ma non esclude che debbano applicarsi in combinato disposto le regole procedurali contenute nella legge n. 689/1981

  • art. 9 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti ...; l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti

    La Corte interpreta il termine di 90 giorni previsto dal comma 4 come termine decadenziale dell'esercizio della potestà sanzionatoria; se non vi è trasmissione degli atti dalla Procura, detto termine decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 quando l'amministrazione dispone già degli elementi per contestare

  • art. 6 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”

    Stabilisce l'applicazione, in quanto compatibili, delle regole procedurali della l. n. 689/1981 ai procedimenti derivanti dalla depenalizzazione; la Corte usa questa disposizione per raccordare i termini decadenziali

  • art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689

    La Corte equipara, per funzione e natura, il termine di decadenza previsto dall'art. 14 (termine di 90 giorni per la notifica della contestazione) al termine indicato dall'art. 9 d.lgs. n. 8/2016, sottolineando la natura decadenziale del termine

  • art. 2, comma 1-bis d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. con modificazioni)

    Norma che descrive il reato originario di omesso versamento delle ritenute previdenziali (poi in parte depenalizzato): la Corte la usa per inquadrare il fatto storico e il campo di applicazione della depenalizzazione

  • art. 3, comma 6 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

    Disposizione che ha depenalizzato in parte il reato di omesso versamento delle ritenute, trasformandolo, entro determinati limiti, in illecito amministrativo; fondamento dell'applicazione delle norme procedurali amministrative

  • art. 252 att. c.c. (richiamato per principio)

    Usato come parametro interpretativo: una nuova disposizione che introduce un termine più breve può trovare applicazione ai diritti sorti anteriormente ma il nuovo termine decorre dall'entrata in vigore della nuova norma; la Corte applica analogicamente questo principio per fissare il dies a quo nell'ipotesi di mancata trasmissione

  • Principi costituzionali (art. 23, art. 24, art. 97 Cost.)

    La Corte basa l'interpretazione sul rispetto del principio di legalità (art.23), del diritto di difesa (art.24) e del buon andamento/imparzialità della P.A. (art.97), ritenendo che la qualifica di termine decadenziale sia necessaria per garantire certezza giuridica e tutela della difesa

  • Corte costituzionale, ord. n. 151/2021 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per sostenere che la scansione temporale del procedimento sanzionatorio è essenziale per la certezza giuridica e l'effettività del diritto di difesa; giustifica l'interpretazione in senso decadenziale dei termini

  • Cass. Sezioni Unite n. 15352/2015 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per il principio che una norma sopravvenuta che introduce un termine decadenziale non può avere efficacia retroattiva rispetto a fatti per i quali non esisteva già un termine, salvo che si fissi il decorso del nuovo termine dall'entrata in vigore quando ciò sia compatibile con la tutela dell'interesse pubblico

Massime di principio

  • Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notifica della violazione amministrativa è da considerarsi decadenziale: se decorre senza che venga rispettato, l'amministrazione perde il potere sanzionatorio.
  • Se l'autorità giudiziaria non trasmette atti alla pubblica amministrazione, il dies a quo per il termine decadenziale decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), quando l'ente avrebbe potuto autonomamente procedere, a condizione che disponga già degli elementi necessari e non siano richieste ulteriori indagini.
  • L'onere di provare l'osservanza dei termini decadenziali incombe sull'amministrazione che intende esercitare il potere sanzionatorio: in mancanza di prova, l'irrogazione della sanzione può essere impugnata con successo per decadenza.
  • La tutela della certezza del diritto e del diritto di difesa impone che i termini per l'esercizio della potestà sanzionatoria siano interpretati in modo da evitare che l'inerzia dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria si scarichi negativamente sull'interessato.
  • L'introduzione di un termine decadenziale da parte di una norma sopravvenuta può trovare applicazione a situazioni pendenti, ma il decorso del nuovo termine va fatto partire dall'entrata in vigore della norma, salvo diversa previsione e nel rispetto dei principi di legalità e tutela del diritto di difesa.
  • Nelle ipotesi in cui gli atti siano stati effettivamente trasmessi dalla Procura, il termine di 90 giorni decorre dalla ricezione degli atti da parte dell'amministrazione; viceversa, in assenza di trasmissione, il computo deve essere verificato alla luce di quanto detto sopra.

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